Incarto n. 60.2006.334
Lugano 15 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30.8/1.9.2006 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1 , ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di due procedimenti in cui era stato parte denunciante (NLP __________);
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 7.9.2006, comunicando di non avere obbiezioni alla domanda;
richiamate le osservazioni 11/12.9.2006 del patrocinatore di PI 1, che ritiene la richiesta priva d’oggetto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di due querele (2.11.2004 e 8.2.2005) dell’istante a carico di PI 1, il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali (inc. MP __________) entrambi conclusisi con dei decreti di non luogo a procedere del 9.8.2005 (NLP __________). La promozione dell’accusa contro il primo dei due NLP è stata respinta da questa Camera con sentenza del 31.5.2006 (inc. CRP __________).
2. Con la presente richiesta l’istante chiede di poter visionare gli atti dei due procedimenti. Il sostituto procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre che il patrocinatore di PI 1 ha ritenuto la richiesta priva d’oggetto.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso, l’istante è stato parte (querelante) in entrambi i procedimenti.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Essendo l’interesse presunto, nel presente caso non emergono motivi contrari all’accesso agli atti dei due incarti per una ex parte ai procedimenti.
6. L’istanza è accolta. L’istante potrà visionare gli atti presso il Ministero pubblico.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 1 patr. da: PR 2 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria