Incarto n. 60.2006.333
Lugano 20 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8.8/7.9.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo, in sede civile, di un incarto penale relativo ad una delle parti in causa;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 5/7.9.2006;
ritenuto che in data 7.9.2006 questa Camera ha chiesto alla Pretura istante di precisare i motivi della richiesta, sollecitando una presa di posizione in data 16.10.2006;
preso atto dello scritto 27/31.10.2006 della Pretura istante, con il quale precisa il motivo del richiamo, allegando la presa di posizione delle parti in sede civile;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Presso la Pretura istante è pendente una procedura nell'ambito della locazione (inc. __________). Il pretore ha ammesso, tra altre prove, anche il richiamo dal Ministero pubblico dell’incarto penale MP __________.
2. Il Ministero pubblico ha comunicato di non avere nulla in contrario all’accoglimento della richiesta, ma chiede che la trasmissione dell’incarto intervenga unicamente dopo l’interrogatorio di __________, che già aggiornato, è stato posticipato per un impegno relativo al sostituto procuratore pubblico. Le parti al procedimento civile si sono espresse con gli scritti allegati alla comunicazione della Pretura del 27/31.10.2006. Considerato come __________ __________ sia organo di una delle parti in causa, non si giustifica di interpellarlo ulteriormente a titolo personale.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
5. Nel presente caso, è data una connessione tra l’incarto penale e la fattispecie civile pendente presso la Pretura istante. Per questo motivo è dato un interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza è accolta. L’incarto sarà trasmesso direttamente dal Ministero pubblico alla Pretura istante dopo l’avvenuto interrogatorio auspicato.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria