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Ticino Camera dei ricorsi penali 09.11.2006 60.2006.297

9 novembre 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·795 parole·~4 min·2

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. parte in un procedimento estero quale istante.

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.297  

Lugano 9 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 17/21.8.2006 presentata da

IS 1 , patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti relativi al suo verbale di interrogatorio, a quello di PI 2 e di PI 3, resi nell’ambito di un procedimento penale contro ignoti (inc. MP __________), sfociato nel decreto di non luogo a procedere 30.6.2004 (NLP __________);

richiamate le osservazioni 25/28.8.2006 di PI 2, che comunica il proprio consenso alla visione del suo verbale di interrogatorio;

richiamate le osservazioni 31.8/1.9.2006 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che postula la reiezione dell’istanza;

rilevato che PI 3, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 11.10.2002 __________ si è tolto la vita. A seguito di tale tragico gesto ed in considerazione della sua attività di contabile ed amministratore unico di una società anonima, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per reati di carattere patrimoniale a carico di ignoti (inc. MP __________), conclusosi con decreto di non luogo a procedere del 30.6.2004 (inc. NLP __________).

                                   2.   Con la presente istanza, IS 1 – sentito quale testimone nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ – chiede di essere autorizzato ad ispezionare gli atti relativi al suo interrogatorio, a quello di PI 2 e di PI 3 e di poterne estrarre copie.

                                         L’istante giustifica la propria richiesta con la volontà di disporre della documentazione completa riferita alle indagini che hanno portato all’emissione del decreto di non luogo a procedere, sottolineando che in __________ è in corso una procedura penale per sottrazione fiscale. Nella misura in cui le autorità __________ dovessero ottenere, tramite commissione rogatoria, la trasmissione dei citati verbali di interrogatorio (inc. Rog. __________), invoca al proposito il diritto alla parità di trattamento. Parifica infine la posizione del testimone con quella di una ex parte.

                                   3.   Come esposto in entrata, PI 2 acconsente alla visione del suo verbale di interrogatorio, mentre PI 3 non ha presentato osservazioni. Per contro, il procuratore pubblico si oppone all’istanza, evidenziando come IS 1 – sentito in veste di testimone – non ha di principio accesso agli atti del procedimento: esso non fa neppure valere alcun interesse degno di protezione. Nella misura in cui la richiesta è determinata dal fatto di essere accusato in __________, si tratterebbe infatti di un interesse generico, non suscettibile di giustificare il postulato accesso agli atti.

                                   4.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   5.   Ad un testimone, sentito come tale nell'ambito di una determinata inchiesta, di principio non va riconosciuto un interesse alla compulsazione di un incarto penale riguardante terzi, quali accusati o parte lesa. L'art. 27 CPP intende infatti precipuamente tutelare gli interessi delle persone implicate nel processo, fra le quali non rientrano invece i testi (decisione CRP del 3.12.2003, inc. __________).

                                   6.   Nel presente caso occorre tuttavia considerare che nei confronti dell’istante è pendente in __________ un procedimento penale e che il Ministero pubblico del Canton Ticino – in esecuzione di una domanda di assistenza internazionale presentata dalle autorità __________ – ha disposto proprio la trasmissione del suo verbale di interrogatorio, di quello di PI 2 e di PI 3 (Rog. __________). Occorre inoltre considerare che questi ultimi, regolarmente interpellati, non si sono opposti alla visione dei loro verbali. È quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                   7.   L’istanza è accolta. La consultazione dei verbali e dei relativi allegati potrà avvenire presso gli uffici del Ministero pubblico, previo contatto telefonico.

                                   8.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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