Incarto n. 60.2006.276
Lugano 6 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/28.7.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile degli atti del procedimento penale inc. NLP __________;
richiamate le osservazioni 2.8.2006 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una denuncia presentata dall’attore in sede civile, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 4.5.2005 (NLP __________), confermato da questa Camera con decisione del 13.12.2005 (inc. CRP __________).
2.Nel quadro di una nuova azione civile introdotta presso la Pretura istante (inc. __________), il giudice civile ha ammesso il richiamo del surriferito incarto penale. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
5.Nel presente caso c’è una connessione tra l’incarto penale richiamato e l’oggetto della vertenza civile pendente. Esiste quindi un interesse giuridico legittimo al richiamo. L’incarto sarà inviato direttamente da questa Camera alla Pretura istante, allegato alla copia della presente decisione.
6.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
(
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria