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Ticino Camera dei ricorsi penali 07.09.2006 60.2006.260

7 settembre 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·740 parole·~4 min·3

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante.

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.260  

Lugano 7 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/21.7.2006 presentata dalla

IS 1  

  tendente ad ottenere la trasmissione dell'incarto penale MP __________ (ACC __________);    

premesso che l'istanza è stata trasmessa, d'ufficio, per competenza a questa Camera dal procuratore pubblico Arturo Garzoni;

richiamate le osservazioni 26/27.7.2006 del procuratore pubblico, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera per quanto attiene all'interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP, osservando nondimeno che "nella misura in cui - come affermato dalla Pretura di __________ - la causa civile dovesse effettivamente risultare "strettamente connessa con il procedimento penale" contro PI 2 (ad es. per pretese di risarcimento danni per regresso o altro), il sottoscritto magistrato non ha nulla contro l'esame dell'incarto penale (...))" (osservazioni 26/27.7.2006);

rilevato che PI 2, interpellato dalla scrivente Camera, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il Pretore istante chiede la trasmissione dell'incarto MP __________ (inc. ACC __________), rilevando che presso la sua Pretura è pendente una procedura ordinaria civile che interessa le parti __________ __________, __________ e __________ __________, che sarebbe strettamente connessa con il procedimento penale a suo tempo aperto nei confronti di PI 2, osservando parimenti che "per bisogni istruttori della causa si rivela necessaria la conoscenza" del suddetto incarto "(...) il cui richiamo è stato chiesto sia dall'attrice, sia dalle parti convenute" (istanza 14/21.7.2006);

                                         che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;

                                         che dall'incarto penale richiamato in sede civile risulta che con esposto 12.12.2000 la __________ __________ __________ (di seguito __________), per il tramite del suo patrocinatore avv. __________ __________, ha sporto denuncia penale nei confronti di PI 2 per titolo di ripetuta falsità in documenti, sfociata nella sentenza di condanna in contumacia 11.4.2002 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________, da cui risultano quali parti civili la predetta Compagnia di assicurazione e __________ (AI 1, denuncia penale 12.12.2000 e AI 29, sentenza 11.4.2002 della Corte delle assise correzionali di __________, inc. __________, inc. __________);

                                         che dall'incarto risulta altresì che __________ __________, citato pure come parte nella causa civile, al momento dei fatti accaduti con riferimento all'incarto penale richiamato, era agente generale per la __________ nel Canton Ticino e che egli è stato interrogato dalla polizia nell'ambito di quell'inchiesta (AI 21, rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 11.4.2001, inc. ACC __________);

                                         che nel caso in esame, come visto, il giudice chiamato a giudicare nel procedimento civile ha già proceduto a valutare l'interesse per la causa del richiamo e in tale contesto anche quello delle parti;

                                         che pertanto si deve ammettere l'esistenza di un interesse giuridico legittimo, considerata l'apparente stretta connessione tra le due procedure evincibile anche dall'incarto penale e ritenuto inoltre che PI 2, interpellato dalla scrivente Camera, non ha presentato osservazioni e pertanto non si è opposto alla compulsazione dell'incarto richiamato;

                                         che pertanto si giustifica accogliere l'istanza;

                                         che l'incarto ACC __________ viene trasmesso direttamente da questa Camera, unitamente alla presente decisione, alla Pretura istante, con invito a riconsegnarlo al Ministero pubblico ad ispezione avvenuta;

                                         che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP, sulle spese l'art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente                                                      La segretaria