Incarto n. 60.2006.248
Lugano 21 agosto 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14.7.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di atti di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 19.7.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una denuncia sporta dal qui istante, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere emanato in data 20.2.2000.
2.Con la presente richiesta IS 1 chiede di poter estrarre copia di alcuni documenti, a suo tempo versati o acquisiti agli atti. In particolare egli chiede di poter avere copia di un resoconto intitolato “__________”. Il procuratore pubblico interpellato ha dato parere favorevole.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (civile) al procedimento nel frattempo chiuso, deve necessariamente passare per la procedura prevista dall’art. 27 CPP. Nel caso in esame, è dato certamente un interesse giuridico legittimo, che come ricordano i lavori preparatori, nel caso di ex parti, di solito è presunto. Inoltre non sono date indicazioni contrarie.
5.L’istanza è accolta. L’istante contatterà il Ministero pubblico per estrarre copia del documento indicato nell’istanza.
6.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate, che dovrà dimostrare di averle saldate prima di ricevere copia del documento richiesto.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
- (AR); - sede (rif. inc. __________).
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria