Incarto n. 60.2006.230
Lugano 21 agosto 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/5.7.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale relativo ad un incidente stradale;
premesso che con scritto 5.7.2006 questa Camera ha chiesto alla Pretura istante di precisare l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP;
ritenuto che con scritto 7/8.7.2006 la Pretura ha evaso la richiesta;
richiamate le osservazioni 13/14.7.2006 del procuratore pubblico Antonio Perugini, con le quali comunica di non aver obbiezione all’accoglimento del richiamo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Presso la Pretura istante è pendente una procedura di protezione dell’unione coniugale (inc. DI __________) nel quadro della quale l’istante ha richiamato dalle autorità penali l’incarto relativo ad un incidente stradale occorso alla moglie (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa (DA __________): richiamo ammesso dal giudice civile.
2.Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha comunicato il proprio accordo al richiamo in sede civile dell’incarto penale.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
5.Nel presente caso è dato un nesso tra la procedura civile e quella penale richiamata, di modo che esiste un interesse giuridico legittimo.
6.L’istanza è accolta. Gli atti sono trasmessi in allegato alla copia della presente decisione destinata alla Pretura istante.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico dellaIS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria