Incarto n. 60.2006.207
Lugano 15 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/9.6.2006 presentata dal
IS 1
chiedente la pronuncia della decadenza della cauzione di CHF 15'000.-- prestata da PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);
richiamate le osservazioni 12/13.6.2006 del procuratore __________, con le quali ha preavvisato favorevolmente l’istanza;
richiamate le osservazioni 14/16.6.2006 di PI 4, __________, mediante le quali richiede l’attribuzione di parte della cauzione a titolo di risarcimento;
richiamate le osservazioni 16/19.6.2006 della PI 3, __________, che pure chiede in parte l’attribuzione della cauzione quale risarcimento, dedotte le spese processuali e le tasse di giustizia;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con sentenza 22.3.2006 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________), PI 2 è stata condannata in contumacia, per titolo di ripetuto furto (consumato e tentato), ripetuto danneggiamento, ricettazione, ripetuta violazione di domicilio e vie di fatto, alla pena di 18 mesi di detenzione, all’espulsione dal territorio svizzero per 7 anni, al pagamento della tassa di giustizia di CHF 300.-- e delle spese processuali. La Corte ha pure condannato PI 2 al pagamento di CHF 10'710.-- a PI 4 e di CHF 455.95 alla PI 3.
2. Con la presente istanza, il presidente della Corte chiede la decadenza a favore dello Stato della cauzione prestata da PI 2 di CHF 15'000.--, considerato come nei suoi confronti si sia dovuto procedere nelle forme contumaciali (sentenza 22.3.2006, p. 6 e 8).
3. Se il procuratore pubblico ha dato il proprio consenso alla decadenza a favore dello Stato, le due parti civili interpellate hanno chiesto la devoluzione parzialmente a loro favore della somma depositata a titolo di cauzione.
4. La cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che constata l’assenza colpevole davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, p. 525, n. 2451-2454, in particolare n. 221). Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione della pena o della misura privativa della libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi “ope legis” quando si verificano le condizioni elencate da questo capoverso.
5. La parte civile ha diritto di chiedere che con la cauzione prestata dal condannato siano anzitutto soddisfatte le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili, se é prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).
6. La successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a constatare che la cauzione é decaduta “ex tunc”, al momento in cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione é già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re K.). In questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale, con trattenuta delle presumibili spese, eventuali multe e indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4 CPP). Il Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla natura della cauzione codificata dall'art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito nel 1993 dall'art. 51 e nel 1996 dall'art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello Stato. Aveva argomentato che l'ingiustificata non comparsa dell'imputato ad una citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto in carcere l'imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP). Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato nelle forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento dell'imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all'applicazione di mezzi coercitivi, in particolare al ripristino dell'arresto ai fini istruttori o ad un'eventuale espiazione della pena.
7. Nella fattispecie, l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte (sentenza 22.3.2006, p. 6 e 8), costituisce condizione e causa di decadenza della cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p. 449).
8. In sede di giudizio, come già rilevato, la Corte ha condannato PI 2 a risarcire due parte civili, che in questa sede hanno chiesto l’attribuzione parziale, a titolo di risarcimento, dell’importo depositato a titolo di cauzione.
9. L'art. 112 cpv. 2 CPP prevede questo diritto delle parti civili, a condizione che la pretesa sia riconosciuta, che non sia coperta da nessuna assicurazione, e che prevedibilmente non sarà risarcita dal condannato, e ciò in quanto la parte civile può rifarsi sulla cauzione solo a titolo sussidiario. Riguardo alla terza condizione, non occorre portare la dimostrazione dell'assenza di beni del condannato: basta che la difficoltà nell'ottenere il risarcimento sia giustificabile alla luce del principio della proporzionalità (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 e 7 ad art. 112 CPP, p. 450 e 451).
10. Nel presente caso, la prima condizione è certamente data, avendo il presidente qui istante riconosciuto le pretese delle due parti civili che chiedono di essere indennizzate (punto 5 del dispositivo della sentenza 22.3.2006. p. 9). I due importi riconosciuti alle parti civili, sommati, sono inferiori all’importo della cauzione.
Non risulta che i danni subiti dalle due parti civili in conseguenza degli illeciti penali siano coperti da un’assicurazione, e visto anche l’atteggiamento di PI 2 nei confronti della Corte, è più che probabile che non risarcirà le parti lese.
Considerato anche il criterio di equità alla base dell'art. 112 cpv. 2 CPP, ricordato dal Rapporto dell'8.11.1994 della Commissione speciale per l'esame del CPP (p. 44), che impone anche di non essere eccessivamente restrittivi con le condizioni poste dall’art. 112 cpv. 2 CPP alla parte civile, questa Camera attribuisce alle parti civili l’importo della cauzione fino a concorrenza dei loro crediti. Il saldo è devoluto allo Stato.
Per prudenza e per proporzionalità, questa Camera pone come condizione per il riconoscimento della pretesa della parte civile PI 4 l’invio a questa Camera di una dichiarazione della propria assicurazione di non copertura del danno.
11. L’importo della cauzione (CHF 15'000.--) è attribuito per CHF 10’710.-- a favore di PI 4, __________, per CHF 455.95 a favore della PI 3, __________, mentre il saldo di CHF 3'834.05 sarà devoluto allo Stato. In caso di non presentazione della dichiarazione assicurativa da parte della parte civile PI 4, l’importo di CHF 10'710.-- sarà devoluto allo Stato.
12. Vista la natura del giudizio ed il tenore dell’art. 112 cpv. 2 CPP, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati l'art. 112 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza la cauzione di CHF 15'000.-- prestata da PI 2, __________, è assegnata per CHF 10'710.-- alla parte civile PI 4, __________, a condizione di produrre la dichiarazione assicurativa ai sensi dei considerandi, per CHF 455.95 a favore della PI 3, __________, ed è decaduta a favore dello Stato per l’importo residuo, di CHF 3'834.05 oltre eventuali interessi (di CHF 14'544.50 in caso di non presentazione della dichiarazione assicurativa).
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 4. PI 4
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria