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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.11.2006 60.2006.204

21 novembre 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,714 parole·~14 min·1

Riassunto

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. tempestività. accusato. spese legali. torto morale

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.204  

Lugano 21 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 6.6.2006 presentata da

IS 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 2.2.2006 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP;  

richiamate le osservazioni 20.6.2006 del procuratore pubblico Maria Galliani, che sottolinea la semplicità del caso e l’assenza di prove a sostegno dell’asserito torto morale;

preso atto delle osservazioni di replica 26/27.6.2006 di IS 1;

rilevato che con scritto 3.7.2006 il magistrato inquirente si è astenuto da qualsiasi ulteriore commento;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che in data 24.1.2005 __________ __________ ha sporto denuncia penale nei confronti di IS 1 per titolo di appropriazione indebita, accusandolo di avere illecitamente disposto dei fondi raccolti nell’ambito del progetto “__________”, avente per scopo la costruzione di un orfanotrofio a __________ __________, in __________, e più in generale l’aiuto finanziario alle suore __________ di __________ (AI 1);

                                         che in data 1.3.2005 – nell’ambito delle informazioni preliminari – il procuratore pubblico ha interrogato IS 1 (AI 7) ed ordinato la perquisizione della sua abitazione (AI 8), segnatamente allo scopo di reperire la documentazione attestante i pagamenti sostenuti per il progetto (cfr. verbale di interrogatorio 1.3.2005, p. 9);

                                         che con decisione 9.5.2005 ha quindi decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia, evidenziando come l’inchiesta abbia permesso di accertare che i fondi raccolti nell’ambito del progetto “__________” sono stati utilizzati a copertura dei costi di organizzazione delle varie iniziative (NLP __________);

                                         che con – separato – decreto di medesima data ha invece posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di truffa “(…) per avere, a __________, nel corso del mese di __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, astutamente ingannato i funzionari della __________, di __________, della __________, di __________, della __________, della __________ e della __________” inviando loro “(…) una lettera da lui stesso redatta con la quale chiedeva fondi in beneficenza e specificava, contrariamente al vero, che egli avrebbe consegnato personalmente alle suore __________ di __________ a __________ __________ in __________ tutti i fondi raccolti a loro favore, assumendosi in proprio le spese di viaggio, vitto e alloggio, inducendo in tal modo i citati istituti bancari ed assicurativi a versare, a contanti e mediante assegni, le somme complessive di frs. 1'900.-- e USD 391.--, parzialmente utilizzate, per almeno frs. 1'800.--, per finanziare il suo viaggio a __________ __________” (DA __________);

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena di dieci giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;

                                         che con scritto 18/19.5.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

                                         che con decisione 2.2.2006 il giudice della Pretura penale lo ha infine assolto dall’imputazione di truffa, per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi;

                                         che con l’istanza in esame IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 94'641.85, di cui CHF 4'641.85 per spese di patrocinio e CHF 90'000.-- per torto morale;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che giusta l’art. 320 cpv. 1 CPP l’istanza deve essere presentata nel termine di un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione;

                                         che in concreto, i fatti per cui è stata promossa l’accusa per titolo di truffa sono emersi in margine e conseguentemente alle indagini volte a verificare il reato di appropriazione indebita in relazione al progetto “__________”;

                                         che il procedimento penale, benché sfociato in due distinte decisioni, va pertanto considerato nel suo insieme: l’istanza – introdotta il 6.6.2006 – è quindi da reputarsi tempestiva anche con riferimento al decreto di non luogo a procedere 9.5.2005 [cfr. decisione 28.3.2006 di questa Camera in re F.N. (inc. 60.2004.191)];

                                         che – come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

                                         che scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);

                                         che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

                                         che – secondo la giurisprudenza – è nondimeno da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

                                         che in ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto, si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure privative della libertà personale;

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. DTF 129 I 281, 128 I 225, 126 I 194, 124 I 304, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

                                         che in concreto, l’avv. __________ ha assunto il mandato l’1.3.2005, interpellato direttamente dal Ministero pubblico dopo che IS 1, durante il suo interrogatorio, aveva espressamente richiesto di essere assistito da un legale (cfr. verbale di interrogatorio 1.3.2005, p. 6);

                                         che – come sopra esposto – il procuratore pubblico ha in seguito ordinato la perquisizione della sua abitazione ed il sequestro di tutta la documentazione rilevante (AI 8);

                                         che le circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale già a questo stadio del procedimento;

                                         che in definitiva l'istante va ritenuto “accusato” a’ sensi dell'art. 317 CPP prima ancora della formale promozione dell'accusa per titolo di truffa, intervenuta il 4.4.2005 (AI 16);

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________, di complessivi CHF 4'641.85 [di cui CHF 3'960.-di onorario (24 ore e 45 minuti a CHF 160.--/ora), CHF 354.-- di spese e CHF 327.85 di IVA];

                                         che la tariffa applicata, pari a CHF 160.--/ora, è senz’altro conforme ai principi suesposti;

                                         che il dispendio orario esposto (24 ore e 45 minuti) appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, segnatamente con riferimento agli scritti (oltre 7 ore) ed alle sessioni telefoniche (quasi 3 ore);

                                         che infatti determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che del resto la fattispecie non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

                                         che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 17 ore a CHF 160.--/ora, per complessivi CHF 2'720.--, di cui 390 minuti (compresa la trasferta) inerenti il verbale al Ministero pubblico di data 1.3.2005 (che si è protratto, alla presenza del legale, dalle ore 12.30 alle ore 18.15), 60 minuti inerenti gli scritti al cliente (6 scritti/10 minuti ciascuno essendo sufficienti per adeguatamente informarlo sullo sviluppo del mandato), 160 minuti inerenti gli ulteriori scritti (in media 10 minuti/scritto, spesso di poche righe, stralciati invece quelli di data 29.3.2005 e 1.7.2005, in quanto non meglio specificati), 80 minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 60 minuti inerenti i colloqui con il cliente, 150 minuti inerenti lo studio dell’incarto e la preparazione al dibattimento, 120 minuti inerenti il dibattimento (come esposto);

                                         che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 270.50, ridotte a CHF 10.50 quelle per le telefonate in uscita [70 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)], ed a CHF 36.-- quelle per gli scritti al cliente [CHF 5.-- per pagina originale, compresa la copia per l'incarto (art. 3 lit. b TOA), e CHF 1.-- per invio semplice], stralciate invece – come in precedenza – quelle inerenti gli scritti di data 29.3.2005 e 1.7.2005;

                                         che l’IVA ammonta a CHF 227.30;

                                         che a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 3'217.80;

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

                                         che al proposito l’istante postula la rifusione di CHF 90'000.--, per avere subito “(…) un grave danno esistenziale, all’onore e alla reputazione sua e della sua famiglia”, per la conseguente “negatività” causatagli in vari ambiti “istituzionali e artistici, in luoghi d’autorità, cittadine e cantonali, in ambito della cultura e collezionisti d’arte figurativa” come pure in seno alla __________ e considerato infine il suo “massacrante” interrogatorio di data 1.3.2005, “(…) durato una giornata intera, con formula di detenzione quasi assoluta” (istanza 6.6.2006);

                                         che non ha tuttavia dimostrato – come gli incombeva – gli asseriti pregiudizi ed il loro nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) con il procedimento penale;

                                         che in particolare non ha prodotto alcun certificato o documento attestante una specifica sofferenza psichica, rispettivamente le citate difficoltà in ambito famigliare e professionale;

                                         che peraltro le lettere degli istituti bancari ed assicurativi prodotte dinanzi alla Pretura penale provano semmai che le accuse non hanno recato pregiudizio “alla reputazione sua e della sua famiglia”;

                                         che le critiche in merito alla conduzione del suo interrogatorio sono infine prive di ogni fondamento, in quanto il vaglio della documentazione sequestrata necessitava di un certo dispendio di tempo e, come osservato dallo stesso procuratore pubblico, “(…) da una parte sono comunque stati rispettati i dispositivi a tutela del denunciato, dall’altra proprio un’indagine celere, conclusasi sostanzialmente in un giorno, ha permesso di giungere ad una decisione di non luogo a procedere per il reato di appropriazione indebita” (osservazioni 20.6.2006, p. 3);

                                         che del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

                                         che in definitiva l’istante non ha provato di avere subito una grave lesione della sua personalità;

                                         che questa conclusione tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio 2.2.2006 della Pretura penale e dalla presente decisione;

                                         che la pretesa non può quindi essere ammessa;

                                         che, in conclusione, a IS 1 va risarcito l’importo di CHF 3'217.80 per spese di patrocinio;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 2.2.2006 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'217.80.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                 Il segretario

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