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Ticino Camera dei ricorsi penali 09.11.2006 60.2006.199

9 novembre 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,689 parole·~13 min·3

Riassunto

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.199  

Lugano 9 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6/7.6.2006 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 13.4.2006 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 14.6.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 15.2.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________, tra gli altri, IS 1 siccome accusato di complicità in ripetuta truffa aggravata “(…) per avere, a __________, nel corso dell’autunno 2003, intenzionalmente prestato assistenza a __________, al non meglio identificato __________, a __________, a __________ e a __________, nella commissione delle truffe al credito per mestiere perpetrate sotto la ragione sociale __________ (…), segnatamente per avere, nell’autunno 2003, su incarico degli accusati, reperito l’amministratore unico della predetta società __________, il quale si è detto d’accordo di cedere loro l’86% del pacchetto azionario, a continuare a fungere da amministratore unico sottoscrivendo tutta la documentazione societaria che gli sarebbe stata sottoposta, nonché a concedere in locazione un locale della propria abitazione da adibire ad ufficio della società, nonché, a __________ il 4 ottobre 2003, fatto incontrare l’accusato __________, unitamente a __________, assistendo il medesimo giorno, presso l’abitazione di __________, alle trattative che hanno portato al predetto accordo tra gli accusati, assistendo pure alla consegna delle azioni della __________ e al versamento a __________ del prezzo pattuito, ricevendo in quell’occasione un compenso per l’intermediazione di fr. 2'500.--, facendosi promettere un compenso annuo di fr. 2'500.--, nonché una partecipazione del 10% sulla quota del 14% degli utili societari spettanti a __________, sapendo che gli accusati avrebbero utilizzato la __________ per commettere truffe al credito per mestiere” (ACC __________);

                                         che con giudizio 13.4.2006 la suddetta Corte ha assolto l’accusato dall’imputazione;

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 32'194.15, di cui CHF 22'194.15 per spese legali e CHF 10'000.-- per torto morale;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore d’ufficio, avv. PR 1, di complessivi CHF 22'194.15 [di cui CHF 21'001.90 di onorario (84 ore a CHF 250.--/ora) e CHF 1'192.25 di spese];

                                         che la tariffa applicata è conforme ai principi suesposti;

                                         che il dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, appare invece eccessivo, sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;

                                         che il ruolo del qui istante è apparso chiaro e circoscritto fin dall’inizio delle indagini: l’istruttoria – laboriosa – si è in effetti focalizzata principalmente sui coaccusati;

                                         che l’intervento del legale – nel corso dell’istruzione formale – è stato peraltro contenuto: l’avv. PR 1 – a prescindere dalla partecipazione all’audizione del suo cliente il 17.19.2005 (A48) e di un teste l’1.12.2005 (A53) – si è sostanzialmente limitato a prendere atto delle comunicazioni del procuratore pubblico, rispettivamente a redigere brevi scritti al suo indirizzo;

                                         che il caso non imponeva inoltre particolari approfondimenti fattuali e/o giuridici, circostanza che difatti il qui istante non sostiene (cfr. anche l’arringa del legale, esposta – in sunto – nella sentenza 13.4.2006 della Corte delle assise correzionali di __________, p. 24);

                                         che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che – in queste circostanze – viene ammesso un onorario pari 50 ore e 25 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 12'604.15, di cui 180 minuti (in luogo degli oltre 500) inerenti i colloqui (anche telefonici) con l’istante, 60 minuti (10 min/scritto; in luogo degli oltre 120) inerenti gli scritti al cliente, 60 minuti (in luogo degli oltre 100) inerenti i colloqui con il Ministero pubblico/Tribunale penale cantonale, 60 minuti (in luogo di 400) inerenti “esame/presa di conoscenza” degli scritti del Ministero pubblico/Tribunale penale cantonale/giudice dell’istruzione e dell’arresto [ritenuto come, per la maggior parte, si tratti di lettere di pochissime righe immediatamente comprensibili (cfr., per esempio, AI 359: citazione; AI 412: rinvio citazione; AI 417: rinvio citazione; AI 429: invio copia di un fax; AI 438: rinvio citazione; AI 451: citazione; AI 467: citazione; AI 534: citazione; AI 578: proroga termine deposito atti; AI 586: chiusura istruzione formale)], 140 minuti (10 min/scritto; in luogo degli oltre 200) inerenti gli scritti al Ministero pubblico/Tribunale penale cantonale/giudice dell’istruzione e dell’arresto (di poche righe: cfr., per esempio, AI 320/418/459/546/550/556; TPC 22/23), 150 minuti (come esposto) inerenti l’interrogatorio 17.10.2005, 120 minuti (come esposto) inerenti “consultazione atti c/o Ministero pubblico” (13.1.2006), 30 minuti (in luogo di 75) inerenti le prestazioni concernenti il dr. med. __________, 360 minuti (in luogo degli oltre 1210) inerenti la preparazione del processo [compresi l’esame degli atti di data 7.12.2004 (“Esame allegati + incarto”), 20.1.2006 (“Esame documenti ricevuti da Ministero pubblico”), 3.4.2006 (“Esame documenti da cliente”) e 7.4.2006 (“Esame doc. ricevuti da Tribunale, numerose pretese civili”) e la “nota dossier” di data 3.4.2006], 180 minuti (in luogo di 240) inerenti le trasferte per il dibattimento, 1610 minuti (come esposto) inerenti il dibattimento, 15 minuti (in luogo di 80) inerenti la lettura della sentenza 13.4.2006 (le cui motivazioni si concentrano sostanzialmente dalla pagina 115 alla pagina 118) e 60 minuti (in luogo di 90) inerenti la stesura dell’istanza di indennità [ritenuto che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie – come si vedrà – è (molto) parziale];

                                         che l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (peraltro presentata – secondo la nota di onorario – il 4.4.2006, ossia nell’imminenza del pubblico dibattimento) è stata stralciata il 13.6.2006: si giustifica quindi non riconoscere questa prestazione;

                                         che all’importo suddetto vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 635.50, di cui CHF 50.-- per l’apertura dell’incarto, CHF 16.50 per i colloqui telefonici [CHF 0.15/min (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________): 60 minuti inerenti i colloqui telefonici con l’istante, 30 minuti inerenti i colloqui telefonici con Ministero pubblico/Tribunale penale cantonale, 20 minuti inerenti i colloqui telefonici con il dr. med. __________], CHF 132.-- per gli scritti [CHF 30.-- per i tre scritti raccomandati di data 3.4.2006 e 4.4.2006 (CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 5.-- per invio raccomandato) e CHF 102.-- per gli ulteriori diciassette scritti (CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 1.-- per invio posta A)], CHF 312.-- per le trasferte [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 78 km per la tratta __________ (secondo l’ “indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia)], CHF 70.-- per fotocopie e CHF 55.-- (come esposto) per l’istanza di indennità;

                                         che le spese per invio contemporaneo di lettere e fax sono giustificate solo in caso di urgenza, presupposto che nella fattispecie non appare adempiuto: non vengono quindi riconosciuti i costi di fax indicati nella nota professionale;

                                         che – come in precedenza – sono stralciate le spese inerenti l’istanza di gratuito patrocinio;

                                         che, infine, non sono ammesse le “spese di segretariato”, non meglio precisate (considerato peraltro che le spese generali dell’ufficio – come i biglietti da visita, i cartoncini accompagnatori, le buste, le richieste di anticipo – sono a carico del legale);

                                         che l’IVA non è pretesa;

                                         che al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 13'239.65;

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

                                         che IS 1 postula al proposito la somma di CHF 10’000.-- in considerazione della sua posizione e della sua notorietà – “(…) stimato personaggio della scena __________ ticinese e organo d’alcune società (…)” (istanza 6/7.6.2006, p. 2) –, della portata delle accuse gratuitamente mossegli e della sofferenza fisica e psichica;

                                         che la pretesa troverebbe “(…) piena legittimazione se raffrontata alla sua età, al grave pregiudizio arrecato alla sua reputazione ed al suo onore provocando gravi ripercussioni a livello d’immagine e professionale. A causa della vicenda egli è già stato destituito da alcuni mandati come amministratore” (istanza 6/7.6.2006, p. 2);

                                         che inoltre il procedimento penale avrebbe “(…) peggiorato lo stato di salute già precario, aggravandone la sofferenza fisica e più di tutto la sofferenza psichica. Con l’inizio del procedimento penale (…) ha dovuto assumere medicamenti per far fronte alle crisi di depressione ed ai sempre più frequenti attacchi d’ansia che le infondate accuse rivolte nei suoi confronti hanno cagionato (doc. D). Tale stato morale ha pure coinvolto la moglie. Tale stato perdura a tal punto che (…) assume al momento ancora dei tranquillanti per dormire” (istanza 6/7.6.2006, p. 2 s.);

                                         che nondimeno – in relazione ai fatti di cui al procedimento penale – il qui istante ha affermato che “(…) ho contattato __________ dicendogli che miei clienti __________ cercavano una società anonima svizzera senza attività, con cui operare nel ramo di importazione ed esportazione di merci. Ero stato contattato da un tale __________, che avevo conosciuto perché aveva avuto dei precedenti insieme a mia figlia; entrambi sono poi stati condannati nel corso del 2003” e che “ricordo di aver reso attento il signor __________ sul fatto che __________ aveva avuto precedenti penali e che quindi avrebbe dovuto essere guardingo, visto che di solito la volpe perde il pelo ma non il vizio. __________ mi aveva assicurato che aveva saldato il proprio debito con la giustizia in __________, ma evidentemente io diffidavo di lui. Mi sono raccomandato con __________ di fare attenzione in merito a quello che avrebbe firmato in qualità di amministratore unico della società visto che responsabile della società era lui. Mi sono preoccupato che lui non cadesse in qualche operazione di riciclaggio o di traffico di stupefacenti, visto che con certi personaggi non si può mai stare tranquilli” (verbale di interrogatorio 15.11.2004, p. 1 s., A5);

                                         che, in queste circostanze, non poteva certo essergli sfuggito che il suo consapevole relazionarsi a personaggi dei quali, per suo stesso dire, diffidava lo esponeva al rischio di un’eventuale inchiesta penale;

                                         che IS 1 deve quindi evidentemente sopportare le pretese conseguenze [anche di carattere medico (cfr. certificato 19.5.2006 del dr. med. __________, doc. D, allegato all’istanza 6/7.6.2006)] dipendenti dal suo coinvolgimento nel procedimento penale in questione;

                                         che il qui istante – a prescindere dalle suddette considerazioni – non ha peraltro provato di avere subito un grave pregiudizio alla sua reputazione, in ragione del quale sarebbe stato – segnatamente – “(…) destituito da alcuni mandati come amministratore” (istanza 6/7.6.2006, p. 2);

                                         che si deve pertanto negare una grave lesione della sua personalità;

                                         che del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

                                         che questa conclusione tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dalla decisione 13.4.2006 della Corte delle assise correzionali di __________ e da questo stesso giudizio;

                                         che la pretesa non può quindi essere ammessa;

                                         che a IS 1 va pertanto rifuso l’importo di CHF 13'239.65 per spese di patrocinio;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 13.4.2006 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 13'239.65.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria