Incarto n. 60.2006.192
Lugano 14 giugno 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19.4/31.5.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia relativo ad un furto di autovettura avvenuto il 29/30.5.2005;
premesso che l’istanza è stata inviata direttamente al Comando di polizia, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico, che a sua volta l’ha trasmessa a questa Camera per competenza;
ritenuto che con lo scritto di trasmissione il procuratore pubblico PI 1 ha comunicato il proprio nulla osta rispetto all’istanza medesima;
richiamato lo scritto 7/8.6.2006 di PI 2, che comunica di non avere particolari osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta (inc. MP __________) in relazione ad un’autovettura (__________) oggetto di due contratti leasing, successivamente di furto, e poi ritrovata presso una carrozzeria a __________.
2. Essendo stato notificato il caso come sinistro all’assicurazione istante, questa ha chiesto di poter ottenere copia del rapporto di polizia del 4.1.2006. Le parti hanno dato il proprio nulla osta o non hanno obbiettato all’invio del documento richiesto.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso l’interesse giuridico legittimo è dato, considerato come l’assicurazione istante debba determinarsi su eventuali risarcimenti in relazione al sinistro segnalato.
5. L’istanza è pertanto accolta. Copia del rapporto di polizia viene allegata alla decisione destinata all’assicurazione istante.
6. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria