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Ticino Camera dei ricorsi penali 05.07.2006 60.2006.191

5 luglio 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·435 parole·~2 min·3

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. tribunale quale istante.

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.191  

Lugano 5 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici e Raffaele Guffi, esclusisi)

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 30.5.2006 presentata dal

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di un procedimento penale a carico di PI 2;

richiamate le osservazioni 6/7.6.2006 del procuratore pubblico PI 1, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamato lo scritto 6/7.6.2006 del patrocinatore di PI 2, che si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________), sfociato nel decreto d’accusa 2.6.2005 (DA __________).

                                   2.   Con la presente istanza, il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) chiede di poter compulsare gli atti del procedimento penale surriferito in relazione ad una pendente procedura LAMal (inc. TCA __________) riferita ai medesimi fatti.

                                         Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre PI 2 si è rimessa al giudizio di questa Camera.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   Nel presente caso, la richiesta poggia sull’art. 32 LPGA, e ne ossequia le condizioni, essendo scritta, motivata, individualizzata, ed imponendosi anche in un’ottica della ponderazione degli interessi (U. KIESER, Kommentar ATSG, Zurigo 2003, n. 13 ss ad art. 32 LPGA). Il nesso indiscutibile tra il procedimento penale e la procedura assicurativa appare pacifico.

                                   5.   L’istanza è quindi accolta. L’incarto è trasmesso per consultazione unitamente alla presente decisione. Considerato l’art. 32 LPGA, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 32 e 33 LPGA ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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