Incarto n. 60.2006.183
Lugano 23 giugno 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 9/23.5.2006 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia della decisione penale 4.6.2004 a carico di PI 2;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico del Canton Ticino, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto del 23.5.2006;
richiamato lo scritto 29/30.5.2006 del patrocinatore di PI 2, che comunica di non avere osservazioni da formulare;
richiamate le osservazioni 31.5/1.6.2006 del procuratore pubblico PI 1, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un furto avvenuto il 4.6.2006, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. __________), conclusosi con decreto d’accusa del 23.6.2004 (DA __________) cresciuto in giudicato.
2. Con scritto 9.5.2006, il servizio istante chiede copia della decisione penale emessa nei confronti di PI 2, facendo tuttavia riferimento alla data del fatto e non del giudizio.
Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso è dato un interesse giuridico legittimo del servizio istante, ritenuti i compiti d’interesse pubblico che deve svolgere.
Ovviamente si ricorda al servizio istante il segreto d’ufficio, che comporta di trattare questi dati in modo riservato.
5. L’istanza è accolta. Copia del decreto di accusa verrà spedita in allegato alla presente decisione.
6. Ritenuto lo scopo della richiesta, si può prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario