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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.06.2006 60.2006.164

21 giugno 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·740 parole·~4 min·3

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.164  

Lugano 21 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/11.5.2006 presentata dalla

IS 1    

tendente ad ottenere il richiamo di un incarto penale (MP __________) in sede civile;  

richiamate le osservazioni 19.5.2006 del procuratore pubblico PI 1, che evidenzia i motivi per cui non è in grado di prendere compiutamente posizione sulla richiesta di richiamo;

richiamate le osservazioni 22/23.5.2006 del patrocinatore della PI 2, che puntualizza la situazione in relazione al richiamo;

richiamate le osservazioni 22/23.5.2006 del patrocinatore di PI 3, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (inc. OA.__________) nella quale l’attore (PI 4) ha convenuto la PI 2 per il risarcimento dei danni in relazione anche all’operato di un ex dipendente (PI 3) a carico del quale è aperto un procedimento penale (inc. MP __________). Il richiamo dell’incarto penale è stato ammesso quale mezzo di prova, come risulta dal fatto stesso della presentazione della richiesta.

                                   2.   Nelle proprie osservazioni il procuratore pubblico ha evidenziato di non poter prendere compiutamente posizione sulla richiesta, richiamando anche la necessità di tutelare l’indagato e le ulteriori persone coinvolte (danneggiati/PC).

                                         La PI 2 nelle proprie osservazioni, pur non opponendosi al richiamo degli atti penali in sede civile, sottolinea l’esigenza di tutelare documenti ed informazioni relativi a relazioni bancarie estranee alla vertenza civile. La banca chiede che i documenti siano prodotti dopo copertura dei dati sensibili.

                                         Il patrocinatore di PI 3 si è rimesso al giudizio di questa Camera.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                          -    si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                          -    è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                          -   è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                   5.   Nel presente caso, è data certamente una connessione tra l’azione civile ed il procedimento penale richiamato, di modo che c’è un legittimo interesse giuridico che giustifica il richiamo.

                                   6.   Per tutelare i legittimi interessi di terzi, l’incarto è trasmesso alla Pretura, la quale lo metterà a disposizione delle parti per consultazione unicamente dei loro legali presso gli uffici della Pretura.

Le parti potranno chiedere l’acquisizione agli atti dell’incarto civile di verbali e/o documenti, che saranno acquisiti direttamente dalla Pretura, previa verifica da parte del giudice civile della loro pertinenza con la vertenza civile.

Alle parti non è consentito di estrarre copie degli atti del procedimento penale, né dall’incarto penale, né successivamente dall’incarto civile.

                                   7.   L’istanza è accolta alle condizioni surriferite (in particolare punto 6). L’incarto è trasmesso direttamente da questa Camera alla Pretura istante, e dovrà poi essere ritornato direttamente al Ministero pubblico, una volta che le parti lo avranno consultato, in tempi ragionevoli.

                                   8.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per tutti questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

3.Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 3 patr. da: PR 2 4. PI 4 patr. da: PR 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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