Incarto n. 60.2006.156
Lugano 1 dicembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/5.5.2006 presentata da
IS 1, , patr. da: PR 1 ,
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 17.1.2006 emanato dal procuratore pubblico Luca Maghetti (ABB __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP;
richiamate le osservazioni 10.5.2006 del magistrato inquirente, concludenti per il parziale accoglimento della domanda;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che IS 1, originario di __________, è stato arrestato il 9.12.2004 con le accuse di violenza carnale, sequestro di persona e rapimento, sub. coazione sessuale (AI 1/2/3);
che l’arresto è stato confermato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto per esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente pericolo di fuga e bisogni dell’istruzione (AI 5);
che l’accusato è stato scarcerato il 25.4.2005, previo versamento di una cauzione di CHF 10'000.-- (AI 124/125);
che con decisione 17.1.2006 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale per insufficienza di prove;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 46'050.05, oltre interessi, di cui CHF 19'297.60 per spese legali, CHF 12'952.45 per danni materiali e CHF 13'800.-- per torto morale;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 19'297.60 [di cui CHF 16'668.-- di onorario (66 ore e 40 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 1'268.-- di spese e CHF 1'361.60 di IVA (doc. C)];
che la tariffa applicata è conforme ai principi suesposti;
che il patrocinatore dell’istante afferma che “come forse già noto a questa Corte, tra i componenti della famiglia e con gli altri cittadini di __________ all’estero, vi è un legame molto profondo, di tipo comunitario, improntato al senso di unione, solidarietà e fede cristiana. Molti di loro fanno in effetti parte di un movimento religioso cristiano. Tali caratteristiche e un tipo di mentalità molto diverso dal nostro hanno comportato per lo scrivente legale la necessità di tenere contatti molto frequenti (quasi quotidiani), non solo con l’interessato al penitenziario, ma anche con i diversi membri della famiglia. Parecchi di loro e in particolare un cognato, si sono più volte spostati appositamente dalla __________ per visitarmi. Ho pure incontrato, su esplicita richiesta, il pastore e in un’altra occasione il legale di famiglia in __________” (istanza 4/5.5.2006, p. 2);
che, a prescindere dal fatto che a questa Camera sono anche noti (alcuni) cittadini di __________ all’estero per motivi non proprio religiosi, prestazioni dell’avvocato di sostegno morale / aiuto sociale – come appaiono essere i rapporti descritti nell’istanza – non vengono indennizzate giusta l’art. 317 CPP: esse – per quanto eccedenti i limitati bisogni di patrocinio – restano quindi a carico di IS 1;
che il dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, appare pertanto eccessivo, sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di difesa;
che il caso non ha peraltro imposto particolari approfondimenti giuridici, circostanza che difatti il qui istante non sostiene;
che nell’esecuzione del mandato al legale spetta inoltre tenere conto di una certa proporzionalità;
che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che – in queste circostanze – viene ammesso un onorario pari a 45 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 11'375.--, di cui 480 minuti (in luogo degli oltre 800) inerenti i colloqui (comprese le trasferte) con l’istante, 65 minuti (come esposto) inerenti gli scritti al cliente, 70 minuti (come esposto) inerenti i colloqui con il procuratore pubblico, 90 minuti (in luogo degli oltre 120) inerenti gli scritti al Ministero pubblico (ritenuto come si tratti spesso di lettere di poche righe), 60 minuti (in luogo degli oltre 400) inerenti i colloqui con i famigliari, 30 minuti (come esposto) inerenti i tre scritti di data 24.1.2005 (“Lettera a __________”), 28.1.2005 (“Lettera a __________”) e 31.1.2005 (“Lettera a __________”), 260 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 21.12.2004 (14.35 – 18.05, AI 26), 180 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 19.1.2005 (14.30 – 17.00, AI 52), 220 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 31.1.2005 (14.15 – 17.25, AI 71), 240 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 14.2.2005 (13.30 – 17, AI 83/95), 410 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 2.3.2005 (10.00 – 16.20, AI 92), 85 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 18.4.2005 (9.35 – 10.30, AI 121), 50 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 25.4.2005 (16.00 – 16.20, AI 124), 120 minuti (compresa la trasferta) inerenti “audizione cassetta” di data 26.1.2005, 60 minuti inerenti “Trasferta da procuratori” di data 27.1.2005, 40 minuti inerenti “Analisi pratica” di data 27.1.2005/18.1.2006, 90 minuti (come esposto) inerenti “Preparazione domande alla ragazza” di data 3.2.2005 (AI 78), 120 minuti (comprese le trasferte) inerenti l’esame dell’incarto di data 14.10.2005/28.10.2005 e 60 minuti (in luogo di 180) inerenti la stesura dell’istanza di indennità [ritenuto che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie – come si vedrà – è parziale];
che all’importo suddetto vanno aggiunte le spese: al proposito si osserva che gli scritti sono stati (quasi) sempre inviati per fax, ciò che – in assenza di urgenza, peraltro non invocata dall’istante – non appare giustificato;
che i permessi di visita potevano essere recapitati ai destinatari senza procedere alla loro fotocopiatura;
che le prestazioni di data 25.1.2005 (“Fotocopie trascr. videoregistrazione per cliente”), 27.1.2005 (“Fotocopie doc. per cliente”), 16.3.2005 (“Trascrizione audizione del 14.02.2005 x cliente”), 25.5.2005 (“Cpc. lett. di cui sopra + verbale interrogatorio”) e 28.10.2005 (“Cpc. a cliente + verbale”) non vengono ammesse: questi documenti potevano essere discussi durante i colloqui – garantendo così il dovere di informazione del patrocinatore nei confronti del qui istante –, senza necessità di fotocopiare i medesimi;
che gli scritti vengono quindi riconosciuti in CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 1.-- per invio posta A, rispettivamente – se raccomandati – in CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 5.-- per invio raccomandato (oltre, in entrambi i casi, eventuali allegati/copie se indicati nelle lettere medesime);
che per le conversazioni telefoniche vengono ammessi CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________);
che – tutto ciò premesso – le spese assommano a CHF 758.--, di cui CHF 27.-- (come esposto) per l’apertura dell’incarto, CHF 42.-- per gli scritti al cliente di data 4.5.2005, 15.6.2005, 7.10.2005, 31.1.2006, 7.2.2006, 24.2.2006 e 20.4.2006, CHF 217.-- per gli scritti al Ministero pubblico [di data 17.12.2004 (CHF 8.--, AI 22), 24.12.2004 (CHF 9.--, AI 32), 27.12.2004 (CHF 6.--, AI 32), 9.1.2005 (CHF 6.--, AI 42), 12.1.2005 (CHF 6.--, AI 45), 14.1.2005 (CHF 6.--, AI 47), 21.1.2005 (CHF 6.--, AI 54), 25.1.2005 (CHF 6.--, AI 60), 28.1.2005 (CHF 16.--, AI 67), 4.2.2005 (CHF 6.--, AI 75), 8.2.2005 (CHF 32.--, AI 78), 11.2.2005 (CHF 6.--, AI 79), 18.2.2005 (CHF 6.--, AI 84), 3.3.2005 (CHF 6.--, AI 93), 16.3.2005 (CHF 6.--, AI 99), 17.3.2005 (CHF 15.--, AI 103), 22.3.2005 (CHF 6.--, AI 105), 23.3.2005 (CHF 6.--, AI 107), 25.3.2005 (CHF 6.--, AI 109), 5.4.2005 (CHF 6.--, AI 113), 14.4.2005 (CHF 6.--, AI 119), 22.4.2005 (CHF 21.--, AI 123), 18.10.2005 (CHF 10.--, AI 135), 28.10.2005 (CHF 10.--, AI 140)], CHF 18.-- per gli scritti di data 24.1.2005, 28.1.2005 e 31.1.2005, CHF 9.-- (in luogo di oltre CHF 100.--) per i colloqui telefonici (60 minuti), CHF 316.-- (come esposto) per le trasferte, CHF 34.-- (come esposto) per “Racc. a giudice dell’istruzione e dell’arresto”/”Fotocopie”/”Spese postali” (25.5.2005), CHF 35.-- per “Cpc. a cliente lett. 16.8.2005 del procuratore”/”spese postali” (17.8.2005), “Cpc. a cliente (deposito atti)”/”spese postali” (5.10.2005), “Fotocopie” (7.10.2005), “Cpc. a cliente”/”spese postali” (14.11.2005), “Cpc. a cliente (chiusura dell’istruzione formale)”/”spese postali” (20.12.2005) e “Cpc. a cliente”/”spese postali” (18.1.2006) e CHF 60.-- (come esposto) per l’istanza di indennità;
che l’IVA ammonta a CHF 922.10;
che all’istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 13'075.10 (CHF 11'375.-- di onorario, CHF 758.-- di spese, CHF 922.10 di IVA e CHF 20.-di esborsi), oltre interessi dal 4.5.2006, come postulato;
che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;
che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che il qui istante sostiene che “(…) era da poco stato assunto quale operaio dalla __________ di __________, con un salario mensile netto di Fr. 3'106.15. Ne consegue che la perdita di guadagno complessiva, che deve essere riconosciuta, ammonta a Fr. 12'952.45 (doc. A: tabella)” (istanza 4/5.5.2006, p. 3);
che in effetti __________ ha assunto il 28.10.2004 IS 1, che ha iniziato l’attività l’8.11.2004 (cfr. dichiarazione 5.4.2005 di __________, amministratore unico della società, AI 123);
che l’istante – in merito alla perdita di guadagno – ha prodotto lo scritto 14.2.2006 di __________, con allegata una tabella inerente il salario netto non versatogli in ragione della sua detenzione (doc. A);
che – essendo pacifico il nesso di causalità adeguato tra il procedimento penale aperto nei suoi confronti e questa posta del danno – si giustifica riconoscere il suddetto importo, oltre interessi dal 4.5.2006, come richiesto;
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);
che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che al proposito il qui istante postula la somma di CHF 13'800.-- (CHF 100.--/giorno) per i 138 giorni di detenzione preventiva sofferta, osservando che “(…) la sofferenza per l’imputato e i suoi famigliari è stata molto intensa, per i profondi legami a cui precedentemente accennato, ma anche per il fatto che (…) risiedeva solo da poche settimane in Svizzera, lontano dal suo ambiente di vita e dai suoi famigliari più stretti (madre e fratelli in particolare)” (istanza 4/5.5.2006, p. 3);
che – come detto – IS 1 è stato arrestato il 9.12.2004 (AI 1/2/3) ed è stato scarcerato il 25.4.2005 previo versamento di una cauzione di CHF 10'000.-- (AI 124/125);
che per i 138 giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene quindi assegnato il richiesto importo di CHF 13'800.--, oltre interessi dal 4.5.2006;
che nella fattispecie non vi sono elementi che giustificano un aumento o una diminuzione della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in precedenza;
che la predetta somma tiene peraltro conto della gravità delle accuse, della sofferenza sua e della sua famiglia e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 17.1.2006 e da questo stesso giudizio;
che all’istante va quindi rifuso l’importo di CHF 39'827.55, di cui CHF 13'075.10 per spese legali, CHF 12'952.45 per danni materiali e CHF 13'800.-- per torto morale, oltre interessi;
che le ripetibili – protestate – sono state considerate nella nota professionale;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).
Per questi motivi,
richiamati gli articoli indicati ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 17.1.2006 del procuratore pubblico Luca Maghetti (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 39'827.55, oltre interessi al 5% dal 4.5.2006.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria