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Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2006 60.2006.146

7 dicembre 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·3,164 parole·~16 min·2

Riassunto

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. competenza di questa Camera. spese legali. torto morale per detenzione

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.146  

Lugano 7 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/27.4.2006 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 17.11.2005 emanato dal procuratore pubblico Luca Maghetti (ABB __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP;  

richiamate le osservazioni 9.5.2006 del magistrato inquirente, concludenti per il parziale accoglimento della domanda;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che IS 1 è stato arrestato, su ordine di arresto internazionale, il __________ a __________ in relazione al decesso della moglie __________, rinvenuta in fin di vita il giorno precedente presso la loro abitazione di __________ (AI 1/18);

                                         che nei suoi confronti il procuratore pubblico ha promosso l’accusa per titolo di omicidio intenzionale, lesioni gravi, omicidio colposo, omissione di soccorso;

                                         che il __________ l’accusato è stato estradato in Svizzera (AI 94/95);

                                         che l’arresto è stato confermato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente bisogni dell’istruzione (AI 103);

                                         che IS 1 – ripetutamente interrogato – è stato scarcerato il __________ (AI 125), dopo la ricostruzione dei fatti;

                                         che con decisione 17.11.2005 il magistrato inquirente ha decretato l’abbandono del procedimento penale per insufficienza di prove;

                                         che la proposta di atto di accusa 24/25.11.2005 presentata da __________, sorella di __________, è stata stralciata con giudizio 3.1.2006 di questa Camera (inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 88'529.70, di cui CHF 38'529.70, oltre interessi, per spese legali, CHF 50'000.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 4'000.-- per ripetibili;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che IS 1 è stato fermato a __________ nell’ambito della domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presentata dall’autorità elvetica in applicazione delle disposizioni della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1) e della convenzione europea di estradizione (RS 0.353.1);

                                         che, conformemente all’art. 15 cpv. 1 AIMP, le disposizioni federali o cantonali sulla riparazione del carcere ingiustificatamente sofferto e di altri pregiudizi si applicano per analogia nel procedimento condotto in Svizzera conformemente alla presente legge, o all’estero a domanda di un’autorità svizzera;

                                         che, secondo l’interpretazione letterale del chiaro testo dell’art. 15 cpv. 2 AIMP, la Confederazione provvede alla riparazione del carcere ingiustamente sofferto e di altri pregiudizi anche qualora la domanda presentata da un’autorità federale sia stata provocata da un’autorità cantonale;

                                         che, successivamente, alla Confederazione è eventualmente riservato il diritto di regresso verso il Cantone che ha provocato la domanda (art. 15 cpv. 2 seconda frase AIMP);

                                         che la dottrina e la giurisprudenza più recenti sono inoltre concordi nell’affermare che competente per statuire sulle domande di indennità che hanno per origine degli atti di assistenza internazionale in materia penale è l’Ufficio federale di giustizia (decisione 6.5.2004 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, inc. BK_K013_04; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. ed., Berna/Bruxelles 2004, n. 262 ss., p. 305 ss.);

                                         che spetta pertanto alla Confederazione provvedere alla riparazione dei pregiudizi conseguenti al fermo dell’istante in __________ (spese legali dell’avv. __________ ed ingiusta carcerazione dal __________ al __________);

                                         che, alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza – per quanto tesa alla rifusione dei citati nocumenti – deve essere dichiarata irricevibile, non essendo questa Camera competente a statuire in merito;

                                         che la domanda viene conseguentemente trasmessa d’ufficio al competente Ufficio federale di giustizia, Berna, per i suoi incombenti (cfr., in merito, decisione 1.2.2006 di questa Camera in re P.Y., inc. __________);

                                         che – nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che la nota dell’avv. PR 1 ammonta a CHF 17'206.95 [di cui CHF 15'000.-- di onorario, CHF 1'008.20 di spese e CHF 1'198.75 di IVA (doc. 5/6, allegati all’istanza 26/27.4.2006)];

                                         che i colloqui con l’avv. __________ appaiono eccessivi: il procedimento inerente l’estradizione di IS 1 – anche se estesosi su diversi mesi – non era particolarmente complesso (se non in relazione agli ostacoli legati alla burocrazia __________, certamente meglio conosciuti al citato legale), per cui poteva essere seguito da quest’ultimo senza il costante intervento dell’avv. PR 1;

                                         che il patrocinatore sostiene che “ritenuto che, come purtroppo è ormai divenuta regola, il magistrato inquirente non permetteva il benché minimo accesso agli atti al difensore”, che “nell’ottica di preparare al meglio la difesa del qui istante, e con il chiaro scopo di contenere i costi complessivi, il sottoscritto legale si rivolgeva al criminologo signor __________ di __________”, che “oltre a fornire la propria consulenza tecnica, il signor __________ svolgeva una vera e propria inchiesta parallela” e che “in data 2 agosto 2005 egli emetteva la propria fattura di complessivi fr. 5'164.-- (cfr. doc. 4)”;

                                         che nondimeno, in relazione al mancato accesso agli atti, il qui istante avrebbe potuto adire il giudice dell’istruzione e dell’arresto presentando reclamo, rimedio di diritto al quale ha rinunciato;

                                         che inoltre la documentazione agli atti non evidenzia le risultanze della citata inchiesta parallela, circostanza che implica – evidentemente – come, in realtà, tale inchiesta non abbia avuto alcun ruolo rilevante;

                                         che l’istante non prova peraltro l’utilità dell’intervento di __________ [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”];

                                         che non si giustifica quindi risarcire il lavoro del criminologo, manifestamente superfluo per il procedimento penale;

                                         che di conseguenza anche le prestazioni inerenti __________ indicate nella nota professionale dell’avv. PR 1 non vanno rifuse;

                                         che il caso – malgrado la gravità dei reati ipotizzati – non presentava particolari difficoltà di fatto o di diritto, tanto è vero che l’istruttoria si è sostanzialmente esaurita con la ricostruzione dei fatti, in seguito alla quale il qui istante è stato scarcerato;

                                         che si giustifica quindi applicare la tariffa di CHF 250.--/ora (in luogo di CHF 280.--/ora), come da prassi, rispettivamente ridurre a CHF 30.-- (in luogo di CHF 40.--)/telefonata/scritto (pari a circa 7 minuti) l’onorario inerente i colloqui telefonici (eccetto quelli con l’avv. __________, per i quali vengono complessivamente riconosciuti 90 minuti) e le lettere;

                                         che – parimenti, per le medesime ragioni – si giustifica ridurre a 240 minuti (in luogo di 650) il dispendio orario inerente lo studio della pratica / l’esame degli atti;

                                         che nell’esecuzione del mandato al legale spetta del resto tenere conto di una certa proporzionalità;

                                         che determinante è inoltre non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che – in queste circostanze – viene ammesso un onorario di CHF 10'066.-- (40 ore e 15 minuti circa a CHF 250.--/ora), di cui CHF 375.-- (90 minuti) inerenti i colloqui con l’avv. __________, CHF 780.-- (190 minuti circa) inerenti gli scritti (CHF 30.--/scritto), CHF 1'620.-- (390 minuti circa) inerenti le telefonate (CHF 30.--/telefonata), CHF 1’000.-- (240 minuti) inerenti lo studio della pratica / l’esame degli atti (13.6.2005, 15.6.2005, 20.6.2005, 21.6.2005, 19.7.2005, 21.10.2005), CHF 833.-- (200 minuti, come esposto) inerenti “trasf. a Lugano – occ. c/o GIAR” di data 19.7.2005, CHF 833.-- (200 minuti, come esposto) inerenti “trasf. a Lugano – occupazione” di data 22.7.2005, CHF 792.--(190 minuti, come esposto) inerenti “trasf. a Lugano – occupazione” di data 25.7.2005, CHF 2'333.-- (560 minuti, come esposto) inerenti “trasf. a Lugano – interrogatorio” di data 26.7.2005, CHF 917.-- (220 minuti, come esposto) inerenti “trasf. a __________ – sopralluogo” di data 27.7.2005, CHF 500.-- (120 minuti) inerenti i colloqui con l’istante di data 3.8.2005/16.8.2005/9.12.2005/17.2.2006 e CHF 83.-- (20 minuti, come esposto) inerenti “occ. c/o Pol. cant. e ritirato PC” di data 12.8.2005;

                                         che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 993.95, di cui CHF 65.25 [CHF 0.15/min (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)] inerenti le telefonate (390 minuti + 45 minuti riferiti all’avv. __________), per il resto – ad eccezione di quelle concernenti __________ – riconosciute come esposte;

                                         che l’IVA ammonta a CHF 840.55;

                                         che all’istante va pertanto rifuso, in relazione alla nota professionale dell’avv. PR 1, l’importo di CHF 11'900.50;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 26.4.2006 della presente istanza;

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

                                         che al proposito IS 1 postula la somma di CHF 50'000.--, ritenuto che “(…) nonostante si fosse dichiarato subito disposto ad essere estradato in Svizzera, e nonostante il (suo) legale avesse formulato una precisa proposta al PP Maghetti per accelerare i tempi, respinta dal magistrato, ha scontato 78 giorni di carcere”, che “per più di 6 mesi l’istante è stato confrontato con un procedimento penale con una gravissima accusa: quella di aver ucciso intenzionalmente sua moglie”, che “l’istante, che si trovava (…) in una cella di isolamento, ha dovuto apprendere dal proprio legale __________ che sua moglie era morta, e non ha nemmeno potuto partecipare alle sue esequie”, che “la vicenda ha avuto un enorme riscontro sui massmedia svizzeri e __________, ritenuto che anche il Ministero pubblico ha emesso alcuni comunicati ufficiali”, che “praticamente tutti i quotidiani svizzeri ed alcuni __________ hanno continuato per mesi a dare per certa la (sua) colpevolezza (…) e a pubblicare articoli sul suo rapporto con la moglie, sul suo stato di alcolista, ecc.”, che “le (sue) sorelle vivono a __________, dove la famiglia __________ è molto conosciuta, anche perché (suo) padre (…) era stato consigliere di Stato proprio nel canton __________” e che “non appena è stato scarcerato, (…) proprio in considerazione dell’enorme pubblicità negativa dovuta al noto procedimento penale, ha deciso di lasciare definitivamente la Svizzera, e si è trasferito a __________, dove ha acquistato un piccolo appartamento” (istanza 26/27.4.2006, p. 4 s.);

                                         che – come detto – IS 1 è stato arrestato il __________ (AI 1/18), estradato il __________ (AI 94/95) e scarcerato il __________ (AI 125);

                                         che per i 10 giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita dopo l’estradizione in Svizzera gli viene assegnato l’importo base di CHF 2'000.-- (CHF 200.--/giorno, come da prassi di questa Camera per detenzioni di due/tre mesi);

                                         che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di questa somma;

                                         che le accuse erano oggettivamente gravi ed hanno manifestamente arrecato pregiudizio alla sua reputazione (reputazione comunque non proprio cristallina in ragione del suo problema legato all’uso di bevande alcoliche);

                                         che la vicenda ha avuto ampia risonanza sui massmedia (doc. 7, allegato all’istanza 26/27.4.2006);

                                         che – malgrado IS 1 avesse fin da subito acconsentito alla sua estradizione – il procedimento inerente la sua traduzione in Svizzera si è protratto per alcuni mesi;

                                         che, una volta estradato, l’istruttoria si è nondimeno conclusa nel giro di pochi giorni;

                                         che a __________ vive sua figlia, per cui il fatto che si sia recato in __________ non necessariamente è da ricondurre alla pubblicità negativa dipendente dal procedimento penale (ritenuto inoltre che anche i giornali __________ hanno riferito gli avvenimenti in questione);

                                         che – quale noto giornalista – era ed è una persona (relativamente) pubblica e pertanto, come tale, deve assumersi un rischio di esposizione positiva o negativa;

                                         che non ha peraltro prodotto un certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica in relazione al procedimento penale;

                                         che – tutto ciò considerato – si giustifica aggiungere all’importo base di CHF 2'000.-la somma di CHF 3’000.--;

                                         che gli vengono pertanto assegnati CHF 5'000.--, oltre interessi dal 3.1.2006, come postulato, importo che tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 17.11.2005 e da questo stesso giudizio;

                                         che, a titolo di ripetibili, chiede la somma di CHF 4'000.--;

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda – un importo di CHF 600.-- a titolo di ripetibili;

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va quindi rifuso l’importo di CHF 17'500.50, di cui CHF 11'900.50 per spese legali, oltre interessi, CHF 5’000.-per torto morale, oltre interessi, e CHF 600.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).

Per questi motivi,

richiamati gli articoli indicati ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.

                                    §   Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 17.11.2005 del procuratore pubblico Luca Maghetti (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 17'500.50, oltre interessi al 5% dal 26.4.2006 su CHF 11'900.50 e dal 3.1.2006 su CHF 5'000.--.

                                  §§   L’istanza, per quanto concernente le pretese dipendenti dalla domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, viene trasmessa per competenza all’Ufficio federale di giustizia, Berna.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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