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Ticino Camera dei ricorsi penali 08.05.2006 60.2006.133

8 maggio 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·517 parole·~3 min·3

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. autorità federale quale istante.

Testo integrale

Incarto n. 60.2006.133  

Lugano 8 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/18.4.2006 presentata da

IS 1    

tendente ad ottenere l’autorizzazione di accedere agli atti di un procedimento penale (inc. MP 20016954) a carico di PI 2;

premesso che con scritto 18.4.2006 questa Camera ha chiesto al servizio istante di precisare i motivi a fondamento della richiesta con riferimento all’art. 27 CPP;

preso atto dello scritto 21/24.4.2006 del servizio istante che ha precisato i motivi della richiesta;

richiamate le osservazioni del procuratore generale Bruno Balestra, che dà preavviso favorevole alla trasmissione unicamente del decreto d’accusa DA __________ del 11.1.2002;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per titolo di favoreggiamento (inc. MP __________), conclusosi con un decreto d’accusa dell’11.1.2002 (DA __________), cresciuto in giudicato.

2.Il servizio istante chiede di poter accedere agli atti del procedimento in relazione alle funzioni militari di PI 2, che ha dato il proprio consenso all’accesso agli atti mediante l’apposito formulario trasmesso dal servizio istante in allegato allo scritto 21/24.4.2006. Il procuratore generale ha dato preavviso favorevole alla trasmissione unicamente del decreto d’accusa.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.La richiesta di esame atti è stata inviata in base alle norme della Legge federale del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (abbreviata LMSI), in particolare con riferimento agli art. 13 e 20 LMSI è stata fatta in relazione alle funzioni da lui ricoperte nell'esercito, ciò che gli permette di avere accesso a informazioni classificate segrete ed a materiale segreto dell'esercito e delle opere militari. Conformemente a quanto previsto dall’art. art. 19 cpv. 3 LMSI, PI 2 è consenziente a tale accesso agli atti. Per questi motivi il servizio istante ha un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

5.L’istanza è accolta, ma limitatamente alla trasmissione del testo del decreto d’accusa dell’11.1.2002 (DA __________), che permette di acquisire le informazioni necessarie al servizio istante. Copia del decreto d’accusa è perciò inviato in allegato alla decisione indirizzata al servizio istante.

6.Considerate le funzioni del servizio istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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