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Ticino Camera dei ricorsi penali 02.05.2005 60.2005.71

2 maggio 2005·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,797 parole·~9 min·1

Riassunto

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

Testo integrale

Incarto n. 60.2005.71  

Lugano 2 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 1/2.4.2003 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 18.3.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CP;  

richiamato lo scritto 8/10.2003 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto di accusa 8.4.2002 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti all'allora competente pretore del distretto di __________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di dieci giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà “(…) per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dal parere medico attestante uno stato di “debole” influsso alcolico” ed infrazione alle norme della circolazione “(…) per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro un palo dell'illuminazione ivi esistente”, fatti avvenuti a __________ il 10.2.2002 (DAP __________);

                                         che con decisione 3.6.2002 il pretore del distretto di __________ ha confermato il predetto decreto, riducendo nondimeno la pena privativa della libertà personale a sei giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ritenuto che “il dubbio può sussistere riguardo al tasso di alcolemia al momento dell'incidente, avvenuto alle ore 07.00, mentre, tenuto conto dello smaltimento valutato peritalmente nella misura di 0.1 grammi per mille all'ora, ciò non può essere il caso per il primo tragitto, effettuato alle ore 05.30, quando l'accusato doveva per forza di cose, avendo egli smesso di bere per sua ammissione alle ore 04.00 e non avendo più assorbito alcolici dopo tale ora, avere un tasso superiore al limite di 0.8 o/oo”, che “la circolazione in stato di ebrietà è quindi da confermare soltanto per il primo tragitto” e che “le conclusioni che precedono portano pure a dover dar atto all'accusato che l'infrazione alle norme della circolazione non è avvenuta in concomitanza con la circolazione in stato di ebrietà, donde l'assenza di nesso causale tra questo stato e l'incidente” (decisione 3.6.2002, p. 3, inc. __________);

                                         che con giudizio 25.11.2002 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello, adita con ricorso 17.6.2002 da IS 1, ha accolto l'impugnativa - concernente solo la condanna per circolazione in stato di ebrietà - ed ha rinviato gli atti al pretore viciniore per un nuovo giudizio a' sensi dei combinati art. 250 cpv. 4 e 296 cpv. 2 CPP, l'istante essendo stato condannato per una fattispecie non prospettata nel decreto di accusa (cfr. inc. __________);

                                         che con decisione 18.3.2003 il giudice della Pretura penale - al quale l'incarto era stato trasmesso per competenza - ha assolto l'istante dall'imputazione di circolazione in stato di ebrietà “(…) per avere condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza alle ore 05.30 del __________” (decisione 18.3.2003, inc. __________);

                                         che - dando atto che “(…) la sentenza 3/7giugno 2002 del pretore del distretto di __________ è regolarmente cresciuta in giudicato per quanto attiene la dichiarazione di colpevolezza per infrazione alle norme di circolazione” (decisione 18.3.2003, p. 4, inc. __________) - lo ha nondimeno condannato alla multa di CHF 350.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;

                                         che con istanza 1/2.4.2003 - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 3'494.40 per spese di patrocinio, già dedotti CHF 800.-- assegnatigli con sentenza 25.11.2002 della Corte di cassazione e revisione penale a titolo di ripetibili (cfr. doc. E);

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che con sentenza 12.5.2004 questa Camera ha respinto la citata istanza, considerando “che le due imputazioni erano comunque riferite al medesimo fatto o complesso di fatti ed almeno una delle due accuse è stata accertata ed ha portato alla condanna” (inc. __________);

                                         che IS 1 ha impugnato con ricorso di diritto pubblico 15/16.6.2004 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo;

                                         che con sentenza 25.2.2005 il Tribunale federale ha annullato la decisione di questa Camera, rilevando che “con il giudizio del Pretore del distretto di __________, al ricorrente è (…) stata prospettata una nuova fattispecie riguardo all’imputazione di guida in stato di ebrietà” che “(…) ha imposto l’avvio di specifici atti di procedura per la difesa dell’accusato, segnatamente un ricorso per cassazione alla CCRP e un secondo dibattimento davanti al giudice della Pretura penale, che gli hanno quindi comportato un dispendio supplementare di un certo rilievo”, rilevando inoltre che “(…) la procedura successiva al primo dibattimento (…) ha assunto una portata propria, sostanzialmente indipendente rispetto a quella che ha comportato la condanna per la contravvenzione alle norme della circolazione stradale e con la quale, dopo il primo processo, non può quindi più essere considerata strettamente connessa” (decisione TF __________, p. 6) e che pertanto “(…) la decisione di negare di principio al ricorrente un’indennità per gli atti successivi al primo processo risulta per finire insostenibile nel risultato” (decisione TF __________, p. 7);

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'294.40 [di cui CHF 3'690.-- a titolo di onorario, CHF 301.10 di spese e CHF 303.30 di IVA], dedotto l’importo di CHF 800.-- di ripetibili concesse dalla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello;

                                         che la tariffa oraria (che non viene precisata nella nota professionale) va stabilità in CHF 250.--/ora conformemente ai predetti principi;

                                         che le prestazioni di data __________, relative al primo processo davanti al pretore del distretto di __________, vanno stralciate ritenuto che in quella sede “(…) l’imputazione di guida in stato di ebrietà rimproverata all’accusato era ancora riferita al momento della perdita di padronanza del veicolo” (decisione TF __________, p. 6);

                                         che le prestazioni di “fotocopie”, “invio”, “scritturazioni” e “allestito nota di onorario” non vengono riconosciute, trattandosi di mansioni che vengono di solito effettuate dal personale di cancelleria, i cui onorari sono a carico del datore di lavoro;

                                         che viene ammesso un onorario pari a 12 ore e 10 minuti, di cui 10 minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 120 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto), 120 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 240 minuti inerenti l’allestimento del ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale, 180 minuti inerenti la preparazione del dibattimeno ed il dibattimento del 18.3.2003 presso la Pretura penale di Bellinzona (che si è protratto dalle ore 14.30 alle ore 15.00 circa) e 60 minuti inerenti l’allestimento della presente istanza;

                                         che a titolo di onorario va quindi riconosciuta la somma di 2'241.70 (12 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora), già dedotto l’importo di CHF 800.-- assegnato dalla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello a titolo di ripetibili con sentenza 25.11.2002;

                                         che le spese vengono ammesse in CHF 259.10, dedotte a CHF 30.-- quelle inerenti l’inoltro della presente istanza;

                                         che l’IVA ammonta a CHF 190.10;

                                         che a IS 1 va quindi rifuso l’importo di CHF 2'690.90;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota di onorario;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 18.3.2003 della Pretura penale (__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP, l'importo di CHF 2'690.90.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                     per conoscenza:

-     Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;

-     Pretura penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno).

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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