Incarto n. 60.2005.445
Lugano 8 febbraio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 29/30.12.2005 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. MP __________) conclusosi con decreto di non luogo procedere 1.2.2005 emanato dal sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani (NLP __________);
premesso che con scritto 30.12.2005 questa Camera ha richiesto alla Pretura istante informazioni minime per conoscere lo scopo della domanda di accesso agli atti;
preso atto dello scritto del 9/10.1.2006 della Pretura istante, che precisa come la pendente causa civile sia relativa ai rapporti di lavoro (pagamento di salari e mercede nonché emissione di un certificato di lavoro) tra PI 1 ed il PI 2;
richiamato lo scritto 11/12.1.2006 del patrocinatore di PI 1, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamato altresì lo scritto 18.1.2006 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani, che comunica di non aver nulla in contrario al richiamo richiesto;
ritenuto infine che il PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Tra PI 1 ed il PI 2 è pendente una causa civile conseguente ai rapporti di lavoro tra le parti (inc. DI.__________). In questo ambito sono stati richiamati gli atti del procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con decreto di non luogo procedere 1.2.2005 (NLP __________). Si tratta di un procedimento nel quale PI 1 era stato accusato di reati contro l’onore a danno di __________ in relazione alla tenuta da parte di quest’ultimo della contabilità del PI 2.
2. Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ed il patrocinatore di PI 1 non si sono opposti al richiamo in sede civile degli atti penali. Il PI 2 non ha invece preso posizione.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
5. Nel presente caso, giova anzitutto osservare che i fatti alla base del procedimento penale sono relativi all'attività del querelante per conto del PI 2, convenuto nella procedura civile. È data pertanto una connessione tra la procedura civile e quella penale e non ci sono particolari interessi di terzi che giustifichino di negare il richiamo.
6. L’istanza è di conseguenza accolta. L’incarto è trasmesso direttamente da questa Camera alla Pretura istante, per un periodo di due mesi, dopodiché dovrà essere ritornato.
7. Vista la particolare procedura (salari e mercedi), si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese.
Per tutti questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e le spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 1 patr. da: PR 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 2 3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario