Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 18.01.2006 60.2005.41

18 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,317 parole·~12 min·5

Riassunto

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.

Testo integrale

Incarto n. 60.2005.41  

Lugano 18 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andra Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici esclusosi)

segretaria:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 17/18.2.2005 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 18.2.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 14.3.2005 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che non si oppone all’istanza, rimettendosi al prudente giudizio di questa Camera per quanto attiene al conteggio proposto dall’istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 31.8.2001 l’allora magistrato inquirente Jacques Ducry ha posto in stato d’accusa davanti all’allora competente Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 e __________ __________ __________, entrambi in detenzione preventiva dal 12.6.1997 al 30.6.1997, e ha proposto la loro condanna alla pena di novanta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese nonché, con specifico riferimento a __________ __________ __________, alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni, siccome ritenuti colpevoli di tentata estorsione “per avere, agendo in correità del già condannato __________ __________, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, minacciato più volte di un grave danno __________ __________, direttamente e mediante telefonate sia mute sia parlate ai suoi famigliari, nel tentativo dapprima di indurlo ad aderire ad un’operazione di riciclaggio di denaro sporco e, in seguito, nel costringerlo a consegnare loro l’importo di fr. 25'000.--, ridotto poi nella ‘trattativa’ a fr. 15'000.--, quale rimborso per le spese causate dal fallimento dell’affare” (DAC __________);

                                         che con scritto 5/6.9.2001 l’avv. __________ __________ ha interposto tempestiva opposizione al decreto di accusa (AI 34);

                                         che in data 6.10.2003, su espressa richiesta del giudice della Pretura penale – a cui la pratica è stata trasmessa per competenza –, l’avv. PR 1 ha comunicato di non più rappresentare l’accusato __________ __________ __________, che “(…) ha manifestato di non voler più mantenere l’opposizione al decreto d’accusa” (scritto 6.10.2003 alla Pretura penale);

                                         che nei suoi confronti il decreto di accusa 31.8.2001 ha pertanto acquistato forza di cosa giudicata;

                                         che con decisione 18.2.2004 il giudice della Pretura penale ha invece assolto IS 1 dall’imputazione (inc. __________);

                                         che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – l’istante, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 9'750.--, di cui CHF 5'000.-- per spese di patrocinio e CHF 4'750.-- per torto morale, oltre interessi al 5% dal 30.6.1997;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l'istante postula la rifusione della nota professionale 14.2.2005 dello studio legale __________ __________ di complessivi CHF 5'000.-- [di cui CHF 4'310.-- a titolo di onorario, CHF 336.80 di spese e CHF 353.20 di IVA (doc. C)];

                                         che la tariffa applicata, pari a CHF 220.--/ora (doc. C), è conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;

                                         che il dispendio orario esposto (19 ore e 30 minuti) appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

                                         che dal dettaglio della nota professionale 14.2.2005 (doc. D) emergono inoltre prestazioni riconducibili al patrocinio di __________ __________ __________ – condannato con decreto di accusa 31.8.2001 – che non possono evidentemente essere prese in considerazione in questa sede;

                                         che dagli atti risulta infine che l’istanza di assunzione di nuove prove del 24.9.2001 è stata inoltrata dall’allora lic. iur. PR 1, per cui viene ammessa, in relazione a questa singola prestazione, una tariffa di CHF 100.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);

                                         che viene conseguentemente approvato un onorario pari a 8 ore a CHF 220.--/ora (rispettivamente a CHF 100.--/ora per la prestazione di data 24.9.2001), per complessivi CHF 1'730.--, di cui 15 minuti inerenti gli scritti di data 16.6.1997 (AI 8), 25.6.1997 (AI 15) e 6.10.2003 (in media 5 minuti/scritto, riferendosi pure all’accusato __________ __________ __________), 15 minuti inerenti gli scritti di data 24.6.1997 (AI 14), 2.7.1997 (AI 21) e 11.2.1998 (in media 5 minuti/scritto, trattandosi di semplici comunicazioni), 15 minuti inerenti l’istanza di libertà provvisoria 23.6.1997 (AI 12), 15 minuti inerenti l’istanza di assunzione di nuove prove 24.9.2001, 30 minuti inerenti i due fax 16.6.1997 e lo scritto 23.11.2001 all’istante (in media 10 minuti/scritto), 90 minuti inerenti i verbali di data 27.6.1997 (AI 17) e 30.6.1997 (AI 19), 60 minuti inerenti i colloqui con l’istante (il tempo indicato appare eccessivo in relazione alla fattispecie), 120 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione al dibattimento e 120 minuti inerenti il dibattimento presso la Pretura penale (che si è protratto dalle ore 14.40 alle ore 16.30), stralciate in particolare le prestazioni di data 25.6.1997 “fax MP __________ segr. __________” (che non figura agli atti) e le prestazioni di data 12.2.1998 e 10.6.2003, riconducibili al patrocinio dell’accusato __________ __________ __________;

                                         che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 286.60, di cui CHF 50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 113.60 per gli scritti (comprese le fotocopie) e CHF 120.-- per le trasferte, stralciate invece – come in precedenza – quelle dipendenti dal fax 25.6.1997 e dal patrocinio di __________ __________ __________;

                                         che l’IVA ammonta a CHF 152.30 [al 7.5% su CHF 980.80 (per le prestazioni fino al 12.2.1998, di cui CHF 770 di onorari e CHF 210.80 di spese) e al 7.6% su CHF 1'035.80 (per le prestazioni successive, di cui CHF 960.-- di onorari e CHF 75.80 di spese);

                                         che, a titolo di spese legali, all’istante va pertanto rifuso l’importo complessivo di CHF 2'168.90;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 17.2.2005 della presente istanza;

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

                                         che al proposito l’istante “(…) reputa equo, opportuno e commisurato al caso stabilire un’indennità per torto morale di CHF 200.-- per giorno di carcere subito, per 19 giorni, ossia un’indennità complessiva di CHF 4'750.-- (recte: CHF 3'800.--)” (istanza 17/18.2.2005, p. 7 e 8);

                                         che IS 1 è stato arrestato la sera del 12.6.1997 (AI 1, rapporto di arresto 13.6.1997);

                                         che l’arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i bisogni dell’istruzione (AI 5, verbale di notifica di arresto e di decisione 13.6.1997);

                                         che è infine stato scarcerato il 30.6.1997 (AI 19);

                                         che – in applicazione della prassi in materia – per i diciannove giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta viene assegnato all’istante l’importo di CHF 3'800.-- (CHF 200.--/giorno) oltre interessi al 5% dal 30.6.1997, così come richiesto;

                                         che protesta infine la rifusione delle ripetibili di questa sede;

                                         che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA;

                                         che, alla luce di quanto sopra esposto, l’indennità complessiva ammonta a CHF 6'218.90, di cui CHF 2'168.90 per spese di patrocinio, CHF 3'800.-- per torto morale e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5% su CHF 3'800.-dal 30.6.1997 e su CHF 2'168.90 dal 17.2.2005;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 18.2.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 6'218.90, oltre interessi al 5% su CHF 3'800.-dal 30.6.1997 e su CHF 2'168.90 dal 17.2.2005.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

60.2005.41 — Ticino Camera dei ricorsi penali 18.01.2006 60.2005.41 — Swissrulings