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Ticino Camera dei ricorsi penali 26.07.2006 60.2005.403

26 luglio 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,337 parole·~12 min·1

Riassunto

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.

Testo integrale

Incarto n. 60.2005.403  

Lugano 26 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/24.11.2005 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 24.11.2004 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 4.1.2006 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 27.5.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di venti giorni di detenzione – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni – ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di furto “(…) per avere, in correità con una persona rimasta sconosciuta, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, a __________ il __________, la borsetta di proprietà di __________ contenente denaro (fr. 20.00), un telefono cellulare (fr. 500.00), un abbonamento arcobaleno (fr. 900.00) ed oggetti diversi per un valore complessivo di fr. 1'899.80 (…)” (DA __________);

                                         che con scritto 3/4.6.2004 il qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

                                         che con decisione 24.11.2004 l’allora giudice della Pretura penale ha assolto l’accusato dall’imputazione;

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'703.10, oltre interessi, di cui CHF 1'565.60 per spese di patrocinio, CHF 137.50 per danni materiali e CHF 1'000.-- per torto morale, oltre a CHF 643.45 per ripetibili di questa sede;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'565.60 [di cui CHF 1'280.-- (6 ore e 24 minuti a CHF 200.--/ora) di onorario, CHF 175.-- di spese e CHF 110.60 di IVA];

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

                                         che il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, in particolare con riferimento all’esame degli atti, alla preparazione del processo ed al dibattimento;

                                         che – come emerge dall’incarto – il caso non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto;

                                         che determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che viene pertanto ammesso un onorario pari a 5 ore e 50 minuti a CHF 200.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'166.65, di cui 60 minuti inerenti gli scritti [10 min/scritto, ad eccezione della prestazione del 3.6.2004 (“trasmesso copia lettera a cl”), stralciata, che poteva essere effettuata dalla cancelleria, i cui costi sono a carico del legale], 20 minuti inerenti le telefonate (10 min/telefonata), 30 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 60 minuti inerenti l’esame dell’incarto e la preparazione del dibattimento e 180 minuti – compresa la trasferta __________ – inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 14.30 e riapertosi, per la motivazione del giudizio e la lettura del dispositivo, alle ore 15.40);

                                         che a questa somma vanno aggiunte le spese, ammesse come indicate in CHF 175.--;

                                         che l’IVA ammonta a CHF 101.95;

                                         che al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 1'443.60;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 23.11.2005 della presente istanza;

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che il qui istante postula, per il giorno del dibattimento, la rifusione delle spese di trasferta fino a Bellinzona e della perdita di mezza giornata di lavoro, per complessivi CHF 137.50;

                                         che – in relazione alla trasferta con il proprio autoveicolo – chiede un indennizzo di CHF 60.-- per il tragitto __________;

                                         che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le spese di trasferta;

                                         che si giustifica quindi ammettere la suddetta posta del danno, ritenuta nondimeno in CHF 36.40, pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe __________ [oggi CHF 36.40 (che giustifica di non riconoscere interessi su questa pretesa)], in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno (art. 44 CO);

                                         che – con riferimento alla perdita di mezza giornata di lavoro – afferma che al momento del processo percepiva uno stipendio mensile di CHF 3'100.-- e che “calcolando 20 giorni lavorativi il mese, si giunge ad un importo di Fr. 77.50 per mezza giornata” (istanza 23/24.11.2005, p. 3);

                                         che al proposito produce il conteggio del mese di novembre 2004 della società __________, __________, inerente il suo salario;

                                         che da questo documento non emerge tuttavia che – in seguito alla sua assenza per il dibattimento – gli sia stato dedotto lo stipendio;

                                         che IS 1 non ha invero dimostrato – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’esistenza dell’asserito danno;

                                         che quindi non può esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato ma non provato;

                                         che di conseguenza nulla gli è dovuto a questo titolo;

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

                                         che l’istante postula al proposito la somma di CHF 1'000.--, asserendo che “(…) si è visto ingiustamente coinvolto in un’inchiesta penale ed è stato altrettanto ingiustamente accusato di furto (…)”, che “il procedimento ha comportato l’audizione testimoniale di diverse persone, anche vicine (a lui), per cui la notizia dell’infamante accusa di furto si è subito sparsa fra gli amici e i conoscenti (…) in una piccola realtà come quella di __________”, che “pure i genitori e i famigliari sono venuti a conoscenza, non solo dell’avvio del procedimento penale, ma anche della proposta d’accusa formulata dal procuratore pubblico, causando apprensione e sconforto”, che “durante il dibattimento (…) ha dovuto inoltre subire l’offesa di sentirsi dare a più riprese del bugiardo durante la requisitoria della pubblica accusa” e che pertanto “concretamente occorre riconoscere come l’avvio del procedimento penale, i ripetuti interrogatori, il confronto con amici e parenti e il dover apparire in un’aula penale costituiscono una lesione della personalità, dell’integrità psichica e della reputazione (…), non riparate in altro modo e tali da giustificare un’equa indennità” (istanza 23/24.11.2005, p. 4);

                                         che IS 1 non ha tuttavia dimostrato, come avrebbe dovuto, uno specifico pregiudizio alla sua salute psichica o alla sua reputazione;

                                         che, in particolare, non ha prodotto alcun certificato attestante una sofferenza psichica;

                                         che del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

                                         che si deve pertanto negare una grave lesione della sua personalità;

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dalla decisione 24.11.2004 dell’allora giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio;

                                         che la pretesa non può quindi essere ammessa;

                                         che, a titolo di ripetibili, chiede la somma di CHF 643.45, di cui CHF 500.-- di onorario, CHF 98.-- di spese e CHF 45.45 di IVA;

                                         che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va pertanto riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento della domanda – un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA;

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 1'730.--, di cui CHF 1'443.60 per spese di patrocinio, oltre interessi, CHF 36.40 per danni materiali e CHF 250.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza di indennità;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 24.11.2004 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'730.--, oltre interessi del 5% dal 23.11.2005 su CHF 1'443.60.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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