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Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2005.382

7 dicembre 2005·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·448 parole·~2 min·1

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. comando della polizia quale istante.

Testo integrale

Incarto n. 60.2005.382  

Lugano 7 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28.10/9.11.2005 presentata dal

IS 1  

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale a carico dell’aspirante gendarme PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);  

premesso che la richiesta è stata erroneamente indirizzata al Ministero pubblico, e da questo trasmessa a questa Camera per evasione;

richiamato il preavviso favorevole del procuratore pubblico PI 1 espresso con lo scritto di trasmissione del 9.11.2005;

preso atto che l’interessato non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A carico di PI 2 e di altri agenti della polizia cantonale e comunale è aperto un procedimento penale relativo a fatti avvenuti a __________ il __________ a danno di alcuni studenti di una classe liceale di __________ (inc. MP __________).

                                   2.   Con l’istanza in esame, il IS 1 chiede di aver accesso agli atti dell’incarto penale limitatamente alla posizione di PI 2, nel frattempo aspirante gendarme. Il procuratore pubblico ha dato il proprio consenso, mentre l’interessato ha rinunciato a formulare delle osservazioni.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, la richiesta è fondata su un interesse giuridico legittimo, ritenuta la decisione di ammissione definitiva o meno alla scuola abbreviata per aspiranti gendarmi.

                                   5.   L’istanza dev’essere accolta. L’accesso agli atti, che potrà avvenire presso il Ministero pubblico, è però limitato unicamente alla posizione di PI 2. Considerato come il procedimento non sia terminato, dagli atti dello stesso non potranno essere estratte fotocopie.

                                   6.   Vista la particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e al prelievo delle spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

-; - terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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