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Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2005.356

7 dicembre 2005·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·650 parole·~3 min·2

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. Camera del Tribunale d'appello quale istante.

Testo integrale

Incarto n. 60.2005.356  

Lugano 7 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/20.10.2005 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile dell’incarto penale MP __________ relativo a reati economici;  

richiamate le osservazioni 27/28.10.2005 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che comunica il proprio preavviso favorevole;

richiamate inoltre le osservazioni 7/8.11.2005 della PI 8, favorevoli alla domanda;

richiamate infine le osservazioni 9/10.11.2005 del rappresentante legale di PI 3, PI 4, PI 5, PI 6 e PI 7, parimenti favorevoli alla richiesta;

preso atto che PI 2 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di malversazioni di un operatore finanziario (PI 2), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento a carico dello stesso (inc. MP __________). L’operatore finanziario ha agito tra l’altro sui conti di cinque fondazioni aperti presso la PI 8. Per la determinazione di eventuali responsabilità civili, sono pendenti presso la Camera istante tre cause proposte direttamente in appello (inc. __________, __________, __________). Nel quadro della procedura, entrambe le parti hanno richiesto il richiamo dell’incarto penale MP __________, ammesso dalla Camera.

                                   2.   Nessuno si è opposto al richiamo dell’incarto penale. Solo il procuratore pubblico ha chiesto, nelle proprie osservazioni del 27/28.10.2005, di permettere l’ispezione degli atti presso gli uffici del Ministero pubblico di Bellinzona, trattandosi nel caso concreto di “un fascicolo assai corposo”.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                          -    si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                          -    è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                          -   è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                   5.   Nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite ed è data una connessione tra la procedura civile e gli atti dell’incarto penale, come peraltro questa Camera ha potuto esaminare in occasione dell’evasione di una decisione riferita all'incarto penale medesimo (inc. __________).

                                   6.   L’istanza è accolta. L’accesso agli atti per le parti potrà avvenire presso gli uffici di Bellinzona del Ministero pubblico, ritenuto che, in caso di semplice richiesta del presidente della Camera istante, l’incarto dovrà essere trasferito alla sede del Tribunale d’appello.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per tutti questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addebiterà alle parti.

                                   3.   Intimazione:

- sede   (); -   (); - - terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3

4. PI 4

5. PI 5

6. PI 6

7. PI 7 8. PI 8 patr. da: PR 3 3, 4, 5, 6, 7 patr. da: PR 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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