Incarto n. 60.2005.338
Lugano 13 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14.9/7.10.2005 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti dell'incarto penale inc. __________ della Magistratura dei minorenni relativo al ritrovamento di sostanza stupefacente presso l’abitazione di PR 1;
premesso che questa Camera, con scritto 7.10.2005, ha chiesto alla Pretura istante di precisare lo scopo perseguito con il richiamo atti e che con scritto 10/14.10.2005 la Pretura ne ha precisato i motivi;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Presso la Pretura istante è pendente un’azione di scioglimento unilaterale del matrimonio (inc. OA__________). All’udienza preliminare, circa il problema dell’affidamento della figlia __________, una parte ha richiamato un incarto dalla Magistratura dei minorenni in relazione al ritrovamento di sostanza stupefacente nell’abitazione di PR 1. Il pretore ha ammesso tale mezzo di prova.
2.PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni. Il magistrato dei minorenni, con lettera 5/7.10.2005 di trasmissione della richiesta, ha comunicato di non avere osservazioni da presentare.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Anche in questi casi, incombe comunque a questa Camera verificare se eventuali diritti di terzi, non simultaneamente parti al procedimento penale e parti al procedimento civile, si oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato accesso agli atti.
5. Nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite, è data una connessione tra la procedura civile e gli atti probabilmente acquisiti nell’incarto penale, anche se le parti non sono le medesime. C’è comunque l’interesse giuridico di un minorenne da tutelare, di modo che l’incarto penale viene trasmesso al giudice, che potrà metterlo a disposizione delle parti per lettura, ma non potrà essere fotocopiato.
6. L’istanza è accolta. L’incarto sarà trasmesso alla Pretura istante direttamente da questa Camera che, dopo averlo messo a disposizione delle parti, lo ritornerà direttamente alla Magistratura dei minorenni entro tre mesi.
7. Considerato che entrambe le parti al processo civile hanno chiesto l’assistenza giudiziaria, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria