Incarto n. 60.2005.336
Lugano 20 ottobre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/5.10.2005 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso al reperto psichiatrico allestito nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 2 sfociato nella sentenza __________, nonché tendente ad ottenere informazioni sull’esito delle cure;
premesso che la richiesta è stata inviata al Tribunale penale cantonale e da questo trasmessa per competenza a questa Camera in data 5.10.2005;
richiamato il preavviso favorevole 7/10.10.2005 del procuratore pubblico __________;
richiamate altresì le osservazioni 7/10.2005 del patrocinatore di PI 2, che si oppone alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Presso l’ufficio istante è pendente una domanda tendente all’interdizione di PI 2. A tal fine, viene chiesta copia del referto peritale a suo tempo fatto allestire nel quadro di un procedimento penale conclusosi con una sentenza del __________. L’ufficio chiede poi atti o informazioni riguardo all’esito del trattamento ambulatoriale a suo tempo disposto dalla Corte in relazione all’art. 43 CP.
2.Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio preavviso favorevole, con riferimento agli art. 358bis CP e 5 LTut, richiamando una precedente autorizzazione generale concessa a suo tempo da questa Camera alle autorità tutorie. Il patrocinatore di PI 2, per contro, si oppone all’istanza, adducendo che la perizia è “vecchia” ormai di quasi dieci anni, mentre che una misura grave quale l’interdizione dev’essere decisa in base alla situazione attuale del potenziale pupillo. A questo proposito le informazioni necessarie possono essere ottenute presso il Servizio psico-sociale di __________.
3.L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
4.Nel presente caso è certamente dato di principio un interesse giuridico legittimo dell’Ufficio istante ad accedere ad atti penali relativi alla situazione personale della persona oggetto del procedimento d’interdizione. Un nesso tra autorità penali ed autorità tutorie è previsto dal testo dell’art. 358bis CP.
L’art. 5 della Legge cantonale sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell’8.3.1999 (LTut) prevede che ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari o i pubblici dipendenti sono tenuti a comunicare alle commissioni tutorie o all’autorità di vigilanza i casi che richiedono il loro intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l’adozione di eventuali misure di protezione.
5.Nel presente caso, come obbiettato dal patrocinatore di PI 2, vi è da chiedersi se un referto peritale “vecchio” quasi di dieci anni possa essere considerato un’informazione rilevante per una procedura di interdizione attualmente pendente. La risposta è positiva, ritenuto che il referto in quanto tale, così come le informazioni sul seguito e sull’esito del procedimento sono utili per stabilire un’anamnesi della persona oggetto del procedimento d’interdizione.
6.In questo senso si giustifica la trasmissione sia della perizia a suo tempo allestita (da richiedere direttamente al TPC), sia della recente decisione di questa Camera del 25.8.2005 (inc. __________) con la quale ha confermato la decisione di inefficacia del trattamento ambulatoriale precedentemente presa il 3.8.2005 dal Consiglio di vigilanza (decisione allegata alla presente). Per l’attuale trattamento ambulatoriale in corso, l’Ufficio istante potrà, come peraltro acconsentito da PI 2 (tramite il suo rappresentante), far capo al servizio psico-sociale di __________.
7.Il contrario interesse addotto dal patrocinatore di PI 2, mirante a mantenere strettamente personale il contenuto della perizia, appare difficilmente sostenibile e prevalente nel contesto di una procedura incisiva ed invadente nella sfera personale quale quella d’interdizione. In questo senso, è opportuno per tutti che l’autorità chiamata a decidere l’eventuale interdizione disponga di tutte le informazioni necessarie.
8.Data la particolarità del caso, si ricorda all’autorità istante il proprio segreto professionale, e la necessità di non permettere l’accesso a questi atti a terze persone.
9.Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria