Incarto n. 60.2005.320
Lugano 10 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.9.2005 presentata da
IS 1 , patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 13.9.2005 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 29/30.9.2005 del procuratore pubblico Arturo Garzoni che ritiene, in base alla vigente legislazione, che il diritto ad un'indennità in caso di proscioglimento appare incontestato e che si rimette al ponderato giudizio di questa Camera per quanto concerne la richiesta di rifusione della nota professionale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 25.2.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena di dieci giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando contestualmente la confisca di 112 banconote da Lit. 50'000.00 l'una sequestrate dalla polizia il 25.8.2004, siccome ritenuto colpevole di messa in circolazione di monete false "per avere, ad __________ il 24 agosto 2004 e nelle precedenti due settimane, consegnato in due occasioni agli sportelli del __________ __________ di __________, complessive 112 false banconote da Lit. 50'000 cadauna per un importo complessivo di Lit. 5'600'000, in vista di verificarne l'autenticità e accreditarne il controvalore in conto proprio, sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) trattarsi di denaro falso segnatamente di denaro venuto in suo possesso durante un lavoro di tinteggiatura di un appartamento di __________ __________ di proprietà di __________ __________ rinvenuto in un armadio a muro legate con un elastico; banconote colà riposte da __________ __________ il quale a sua volta le aveva rinvenute a __________ in un cassonetto e da dove le aveva poi trasportate in Svizzera per riporle in quel luogo" (DA __________);
che con scritto 10/14.3.2005 IS 1 ha interposto formale opposizione al decreto di accusa (AI 12, scritto 10/14.3.2005, inc. DA __________);
che con decisione 13.9.2005 il presidente della Pretura penale - al quale l'incarto è stato nel frattempo trasmesso per competenza - ha assolto l'istante dall'imputazione, ritenuto che "(...) l'accusato ha consegnato i soldi alla banca con il preciso incarico di verificarne l'autenticità e che quindi non ha messo in circolazione le banconote (...)" (verbale di dibattimento 13.9.2005, p. 3, inc. __________);
che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'557.65 oltre interessi, per spese di patrocinio (istanza 26/27.9.2005, p. 3);
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'557.65 [di cui CHF 2'145.-- (corrispondenti a circa 8 ore e 35 minuti a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario, CHF 232.-- di spese e CHF 180.65 di IVA (doc. 1c, allegato all’istanza 26/27.9.2005)];
che la tariffa applicata - pari a CHF 250.--/ora - è conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario esposto appare pure conforme ai predetti principi, tranne per quanto concerne la prestazione di data 8.9.2005 "tel. con sig. __________ ", che non viene considerata, in quanto non meglio specificata;
che viene conseguentemente riconosciuto un onorario complessivo di CHF 2'065.--;
che a questa somma vanno aggiunte le spese di CHF 231.--, stralciata la prestazione dell'8.9.2005, come sopra;
che l'IVA ammonta a CHF 174.50 (7.6% su CHF 2'296.--);
che al qui istante va pertanto rifusa - a titolo di spese legali - la somma di CHF 2'470.50;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 26.9.2005 della presente istanza, come postulato;
che l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede;
che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va quindi riconosciuto un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA;
che l’indennità complessiva ammonta a CHF 2'720.50, di cui CHF 2'470.50 per spese di patrocinio oltre interessi al 5% dal 26.9.2005 e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 13.9.2005 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'720.50, oltre interessi al 5% dal 26.9.2005 su CHF 2'470.50.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria