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Ticino Camera dei ricorsi penali 10.07.2006 60.2005.317

10 luglio 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,127 parole·~11 min·3

Riassunto

istanza di indennità per ingiusto procedimento. diritto all'indennità. qualità di accusato. spese di patrocinio.

Testo integrale

Incarto n. 60.2005.317  

Lugano 10 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/23.9.2005 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all'esito dei procedimenti penali sfociati nei decreti di non luogo a procedere 3.11.2004 emanati dall'allora procuratore pubblico Claudia Solcà (NLP __________ e NLP __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 17.10.2005 del procuratore pubblico Monica Casalinuovo, subentrato nell'inchiesta, che non si oppone all'istanza, precisando in particolare che la rifusione delle spese di patrocinio deve essere calcolata tenendo conto della giurisprudenza di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decisione 3.11.2004 l'allora procuratore pubblico Claudia Solcà ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia 18/19.9.2001 sporta da __________ __________, __________, __________ __________ e __________ __________ __________, nei confronti - tra l'altro - di IS 1 per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele, falsità in documenti e falsa testimonianza, rilevando in particolare che "la denuncia in oggetto, oltre a risultare di difficile comprensione e a presentare, a prima vista, richieste di natura prettamente civile, è sprovvista della documentazione necessaria e atta a provare la commissione dei reati da parte dei (...)" denunciati (decreto di non luogo a procedere 3.11.2004, NLP __________);

                                         che con un'ulteriore decisione di medesima data, lo stesso magistrato ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla segnalazione di cui alla sentenza 27.3.2001 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza (di seguito CEF; cfr. inc. __________) per titolo di dichiarazione falsa di una parte in giudizio, esponendo in particolare che IS 1 "(...) al momento delle dichiarazioni oggetto della denuncia, a causa del suo stato di salute e in particolare dello stato confusionario in cui si trovava, non sapeva o perlomeno non aveva preso in considerazione che quanto affermato non corrispondesse a verità", ritenendo che "pertanto mancano in questo modo gli elementi soggettivi necessari per la sussistenza del reato penale" (decreto di non luogo a procedere 3.11.2004, NLP __________, p. 2);

                                         che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'100.-- per spese di patrocinio (istanza 22/23.9.2005, p. 3);

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che, come detto, il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

                                         che le inchieste sono rimaste allo stadio delle informazioni preliminari, concludendosi con due decreti di non luogo a procedere entrambi datati 3.11.2004 (NLP __________ e NLP __________);

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);

                                         che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);

                                         che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

                                         che - in ambito penale - ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

                                         che il 20.9.2001 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli ha nominato l'avv. __________ __________ quale difensore d'ufficio di IS 1 con riferimento all'incarto __________, sfociato nel decreto di non luogo a procedere 3.11.2004 (NLP __________; AI 6, decisione 20.9.2001, inc. MP __________);

                                         che il 19.11.2001 il giudice dell'istruzione e dell'arresto, richiamata la suddetta decisione, ha ammesso IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio in relazione agli incarti MP __________ e MP __________ (AI 6, decisione 19.11.2001, inc. Giar __________);

                                         che successivamente lo stesso giudice, preso atto della comunicazione 3.10.2003 dell'avv. __________ __________ di rinuncia alla difesa d'ufficio in quanto nominato ufficiale presso l'UEF di __________, ha revocato la sua nomina di difensore d'ufficio, procedendo alla sua sostituzione con l'avv. PR 1 in relazione agli incarti MP __________ e MP __________ (AI 8, decisione 7.10.2003, inc. Giar __________);

                                         che del resto in data 10.10.2001 IS 1 è stato interrogato in qualità di denunciato, alla presenza del suo patrocinatore, dinanzi al Ministero pubblico nell'ambito dei procedimenti penali aperti nei suoi confronti per titolo di dichiarazione falsa di una parte di giudizio, falsità in documenti e crimini o delitti nel fallimento e nell'esecuzione per debiti (AI 10, verbale d'interrogatorio di IS 1 10.10.2001, p. 1, inc. MP __________ e __________);

                                         che di conseguenza l'apertura dei procedimenti di cui agli inc. MP __________ e __________, sfociati nei decreti di non luogo a procedere datati 3.11.2004 (NLP __________ e NLP __________), imponeva la presenza di un legale fin da subito;

                                         che pertanto il qui istante va considerato “accusato” ai sensi dell’art. 317 CPP;

                                         che - nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire - questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il 20/24.9.2001 l’istante ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (AI 11, decisione 19.11.2001, inc. Giar __________);

                                         che con scritto 16/17.12.2004 l'avv. PR 1, con riferimento allo scritto 16.11.2004 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, gli ha comunicato che procederà ai sensi dell'art. 317 ss. CPP e che "di riflesso la richiesta di tassazione ai sensi della Lag può senz'altro cadere" (AI 12, scritto 16.11.2004 e AI 13, scritto 16/17.12.2004, inc. Giar __________);

                                         che il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore d'ufficio, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'100.-- (recte: CHF 4'133.45) [di cui CHF 3'480.-- (recte: CHF 3'479.15) a titolo di onorario (835 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 361.50 di spese e CHF 291.95 di IVA];

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

                                         che il dispendio orario appare invece - per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - oggettivamente eccessivo in relazione alla fattispecie, in particolare con riferimento alle due conferenze con l’istante, che potevano essere abbreviate, non apparendo la fattispecie particolarmente complessa dal profilo fattuale e giuridico (l'istante del resto nemmeno lo sostiene) ed essendo inoltre stati riconosciuti integralmente la conferenza con la curatrice e i colloqui telefonici con l'assistito;

                                         che determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che l’onorario esposto viene pertanto decurtato di 2 ore, per cui è ammesso limitatamente a CHF 2'979.15 (715 minuti a CHF 250.--/ora);

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 335.50, ridotte a CHF 18.-- quelle telefoniche (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________) e a CHF 86.-- quelle inerenti la trasferta ed il posteggio [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): __________ 76 km (secondo l'"indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno" emanato dal Dipartimento delle finanze ed dell'economia) e CHF 10.-- per il posteggio (importo forfetario, in quanto non meglio specificato)];

                                         che l’IVA ammonta a CHF 251.90 (calcolata al 7.6% su CHF 3'314.65);

                                         che ad IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 3'566.55;

                                         che le ripetibili di questa sede sono state considerate nella nota d'onorario;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione ai decreti di non luogo a procedere 3.11.2004 emanati dall'allora procuratore pubblico Claudia Solcà (NLP __________ e NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'566.55.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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