Incarto n. 60.2005.273
Lugano 25 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24.8.2005 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 24.6.2005 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 25/26.8.2005 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 6.12.2004 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di cinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al versamento alla parte civile __________ __________ dell’importo di CHF 1'400.-- a titolo di risarcimento ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di truffa “per avere indotto, con inganno astuto, (...) __________ __________, a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio, al fine di procacciarsi un indebito profitto; in specie, per avere, in qualità di venditore presso il Garage __________ __________ __________, indotto (...) __________ __________ (la quale era intenzionata ad acquistare una vettura che potesse usufruire dei contributi finanziari VEL) ad acquistare il veicolo marca __________ __________, telaio n. __________, del costo di Frs. 14'380.--, assicurandole, in urto con la verità, che con l’acquisto di detto veicolo avrebbe ottenuto il versamento di un contributo finanziario di Frs. 1'400.-- da parte dell’associazione per la mobilità sostenibile __________, __________, sapendo che detto contributo non le sarebbe invece mai stato versato poiché concesso unicamente a veicoli acquistati presso un rivenditore autorizzato (mentre il Garage __________ __________ __________ non lo è, sebbene esponga l’insegna __________ ed il cartello __________), sottacendo inoltre alla cliente che il veicolo non era stato importato in Svizzera dall’importatore generale __________, bensì dal Garage __________ __________ __________ direttamente __________ e consegnando a quest’ultima un libretto di servizio contraffatto, emesso a nome di __________ __________ __________, __________, al fine di attestare, contrariamente al vero, l’esistenza di una garanzia svizzera”, fatti avvenuti a __________ il 23.6.2003, e di falsità in documenti “per avere, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona, alterato un documento autentico al fine di attestare, in urto con la verità, un fatto di importanza giuridica; in specie, per avere, a scopo di inganno, applicato illecitamente su un libretto di servizio autentico, emesso a nome della __________ __________ __________, __________, i dati ed il protocollo di consegna della vettura __________ __________ acquistata dalla signora __________ nelle modalità descritte al punto 1, al fine di attestare, in urto con la verità, che per il citato veicolo sussisteva una garanzia svizzera, allorquando lo stesso era stato acquistato in __________”, fatti avvenuti a __________, nel corso del mese di giugno 2003 (DA __________);
che con decisione di medesima data il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in relazione al procedimento penale aperto d’ufficio (inc. __________) contro IS 1 per titolo di truffa e falsità in documenti a seguito della denuncia sporta da __________ __________ circa la vendita di altre tre vetture __________ __________ nel periodo dicembre 2003-agosto 2004 a __________ __________, __________ __________ e __________ __________ (cfr., al proposito, decreto di non luogo a procedere 6.12.2004, NLP __________);
che con sentenza 24.6.2005 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’istante dal reato di truffa per i fatti descritti nel decreto di accusa 6.12.2004 (DA __________), dichiarandolo contestualmente autore colpevole di falsità in documenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel medesimo decreto di accusa, condannandolo alla multa di CHF 200.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese e ordinando tra l’altro la confisca e la distruzione del falso libretto di servizio emesso per il veicolo __________ __________ telaio n. __________ (cfr. sentenza 24.6.2005, p. 2 e 3, inc. __________);
che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo complessivo di CHF 3'911.-per spese di patrocinio, di cui CHF 3'500.-- a titolo di onorario e CHF 411.-di spese, in relazione alla sua assoluzione per il reato di truffa (cfr. istanza 24.8.2005, p. 1 e 2);
che con osservazioni 25/26.8.2005 il procuratore pubblico evidenzia, in sintesi, che l’istante non è da considerarsi come prosciolto ai sensi dell’art. 317 CPP, rilevando inoltre che “nell’ipotesi in cui IS 1 dovesse nondimeno essere ritenuto tale, (...) le esposizioni di cui all’istanza non appaiono commisurate alla portata fattuale e giuridica del caso (...), ragion per cui si imporrebbe una drastica riduzione delle pretese esposte a titolo di spese di patrocinio”, postulando la reiezione del gravame (osservazioni 25/26.8.2005, p. 2);
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che occorre quindi determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda con il termine "prosciolto";
che i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”, segnatamente a sapere se il diritto di cui all’art. 317 CPP valga solo in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella fattispecie in esame;
che se di principio questa Camera ritiene che un'indennità sia possibile solo in presenza di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004 in re I. F., inc__________), si giustifica nondimeno considerare “prosciolto” l'accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna, ossia riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi;
che - come esposto - nel presente caso con decreto 6.12.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa IS 1 siccome ritenuto colpevole di truffa e di falsità in documenti;
che le due imputazioni erano entrambe relative al medesimo fatto o complesso di fatti, avvenuto a __________ nel corso del mese di giugno 2003;
che - come esposto - con decisione 24.6.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto l'istante dall'accusa di truffa;
che lo ha tuttavia condannato alla multa di CHF 200.-ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, dichiarandolo autore colpevole di falsità in documenti;
che pertanto l'art. 317 CPP non si applica ai casi quali il presente, quando le imputazioni erano comunque riferite al medesimo fatto o complesso di fatti ed almeno una delle accuse è stata accertata ed ha portato alla condanna;
che, diversamente, ammettere un'indennità in caso di parziale proscioglimento equivarrebbe ad introdurre una sorta di ripetibili nel campo di applicazione dell'art. 317 CPP, in proporzione alla parte di proscioglimento, ciò che il legislatore non ha previsto;
che del resto le ripetibili sono contemplate dal CPP, in particolare all'art. 9 cpv. 6: l'autorità giudicante può infatti decidere, unitamente alle spese, se ed in che misura attribuire delle ripetibili, ovviamente se richieste tempestivamente;
che l’istanza va di conseguenza respinta, gli oneri di patrocinio restando a carico di IS 1;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria