Incarto n. 60.2005.243
Lugano 25 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27.7/2.8.2005 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito dei procedimenti penali sfociati nei decreti di abbandono 13.10.2004 del procuratore pubblico Marco Villa (__________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 4/9.8.2005 del procuratore pubblico, che comunica di rinunciare a formulare osservazioni, rimettendosi contestualmente all’equo giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decisioni 13.10.2004 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono di cinque procedimenti penali promossi nei confronti di IS 1 per titolo di denuncia mendace (ABB __________), di appropriazione indebita, subordinatamente truffa (ABB __________), di truffa, falsità in documenti, subordinatamente appropriazione indebita e bancarotta semplice ed insolvenza (ABB __________), di appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione, subordinatamente bancarotta fraudolenta (ABB __________) e di truffa, subordinatamente bancarotta fraudolenta (ABB __________), per intervenuta prescrizione delle azioni penali;
che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 3'923.30 per spese di patrocinio (istanza 27.7/2.8.2005, p. 2);
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo difensore d’ufficio - designato dalla Camera per l’avvocatura e il notariato con decreto 9.6.1993 - dell’importo complessivo di CHF 3'923.30, di cui CHF 3'462.50 a titolo di onorario (13 ore e 51 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 183.70 di spese e CHF 277.10 di IVA al 7.6% (nota intermedia d’onorario e spese 27.7.2005 allegata all’istanza 27.7/2.8.2005);
che la tariffa applicata per le prestazioni inerenti agli anni 1993 e 1994 - pari a CHF 250.--/ora - non è conforme ai predetti principi e va pertanto ridotta a CHF 200.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato;
che da un’attenta lettura degli incarti il dispendio orario esposto - 13 ore e 51 minuti - appare conforme ai predetti principi;
che viene pertanto riconosciuto l’onorario di CHF 1'626.65 per le prestazioni inerenti agli anni 1993 e 1994 (488 minuti a CHF 200.--/ora) e di CHF 1'429.15 (343 minuti a CHF 250.--/ora) per le prestazioni successive, come postulato, per complessivi CHF 3'055.80;
che a questa somma vanno aggiunte le spese, ammesse come esposte;
che l’IVA viene ammessa limitatamente a CHF 113.40 (calcolata al 7.6% su CHF 1'492.35 per le prestazioni inerenti agli anni 2004 e 2005);
che circa le prestazioni concernenti gli anni 1993 e 1994 non viene prelevata alcuna IVA, essendo stata introdotta soltanto l’1.1.1995 (cfr. BLUMENSTEIN / LOCHER, System des Steuerrechts, 5. ed., Zurigo 1995, p. 190);
che interessi di mora non sono pretesi;
che a IS 1 va pertanto risarcito - a titolo di spese legali - l’importo di CHF 3'352.90;
che le ripetibili di questa sede sono state considerate nella nota di onorario;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione ai decreti di abbandono 13.10.2004 del procuratore pubblico Marco Villa (__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'352.90.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria