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Ticino Camera dei ricorsi penali 08.09.2005 60.2005.226

8 settembre 2005·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,306 parole·~7 min·2

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.

Testo integrale

Incarto n. 60.2005.226  

Lugano 8 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/11.7.2005 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere il richiamo dell’incarto penale __________ relativo a PI 2, __________, in particolare il richiamo degli atti relativi alla perizia contabile e di alcuni interrogatori;  

premesso che la richiesta è stata inviata al Tribunale penale cantonale, che l’ha trasmessa l’11.7.2005 a questa Camera per competenza;

premesso che con scritto 12.7.2005 questa Camera ha richiesto alla __________ istante di specificare meglio il nesso tra la causa civile pendente e gli atti del procedimento penale richiamato;

ritenuto che in data 18.7.2005 il __________ della __________ istante ha chiesto alle parti attrici di precisare i motivi del richiamo;

ritenuto che il rappresentante legale degli attori ha inviato uno scritto 4/5.8.2005 a questa Camera in ossequio alla richiesta giratagli dalla __________ istante;

richiamate le osservazioni 9/10.8.2005 del procuratore pubblico __________, che non intravede impedimenti alla postulata ispezione degli atti;

richiamate le osservazioni 18.8.2005 del patrocinatore della PI 3 e di __________, che chiede di respingere l’istanza;

ritenuto che PI 2 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nel quadro di una procedura civile ordinaria pendente presso la __________ istante (OA.__________) è stato ammesso dal giudice civile il richiamo dell’incarto penale a carico di PI 2, in particolare per disporre della perizia contabile e di alcuni interrogatori.

                                   2.   Come chiarito nello scritto 4/5.8.2005 del rappresentante legale degli attori, la causa civile pendente riguarda le conseguenze della vicenda che ha visto quale protagonista __________, che ha comportato la perdita di capitali a lui affidati e la sua condanna penale con sentenza del __________. Nella sua attività __________ avrebbe fatto capo alla società PI 3, convenuta in causa, ed amministrata da __________, pure convenuto in causa. Con la causa civile gli attori rimproverano alla persona giuridica convenuta la violazione di obblighi contrattuali ed alla persona fisica convenuta la violazione dei propri obblighi di amministratore e di fiduciario, chiedendo il risarcimento del danno conseguentemente subito. La causa civile riguarderebbe il medesimo complesso di fatti. Il richiamo dell’incarto penale in sede civile permetterà in particolare di esaminare i verbali e la perizia contabile, per fondare la responsabilità dei convenuti e quantificare il danno.

                                   3.   Il procuratore pubblico osserva che il complesso dei fatti della causa civile e quello del procedimento penale richiamato è il medesimo, di modo che non intravede impedimento al richiamo degli atti.

                                   4.   La PI 3 e __________ chiedono di respingere la richiesta di trasmissione degli atti dell’incarto penale. Osservano che agli atti dell’incarto civile ci sia già copia della sentenza penale di condanna di PI 2, che gli attori erano parte civile nel procedimento penale, ed avrebbero dovuto conservare gli atti e produrli direttamente in sede civile, come hanno fatto con altri atti (la sentenza di condanna, l’abbandono per PI 4, alcuni verbali d’interrogatorio). Con riferimento ad una sentenza della ICCA (REP. 1984 p. 381), applicabile anche alla parte civile, non sarebbe più possibile chiedere gli atti, e ciò sarebbe contrario all’art. 27 CPP. Nel merito della vicenda PI 2, PI 3 e __________ non sarebbero stati co-protagonisti ma vittime, come risulterebbe sia dalla sentenza di condanna di PI 2, sia dal decreto di abbandono a favore di PI 4. Per i convenuti, il richiamo dell’incarto penale dovrebbe colmare un deficit probatorio degli attori in sede civile. Il giudice civile avrebbe dovuto rifiutare il richiamo atti, e ciò con riferimento a quelle che sono le finalità dell’edizione documento e del richiamo atti nel CPC.

                                   5.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   6.   In una sentenza (del __________, inc. __________), questa Camera ha negato alla parte civile l’accesso agli atti, in quanto alla parte lesa, che si è costituita parte civile, il CPP concede, in ispecie dopo la promozione dell’accusa, uno specifico accesso agli atti del procedimento penale (art. 79 cpv. 2 CPP), ovviamente limitato a quelli concernenti il reato che l’ha danneggiata (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 79 CPP).

                                         In questo contesto, gli atti di procedimenti penali conclusi possono essere ispezionati solo nella misura in cui sono integrati in un procedimento penale ancora aperto nel quale il richiedente figuri quale parte. Di principio, pertanto, alla parte civile, che ha avuto accesso ad un incarto penale nell’ambito di un procedimento penale, avendo avuto la possibilità di acquisire i dati necessari alla formulazione delle sue pretese civili in tal specifico ambito, non può più essere riconosciuto un interesse giuridico prevalente sui diritti personali delle altre parti implicate dopo la conclusione del procedimento penale. La necessità della tutela degli interessi delle altre parti implicate nel procedimento penale, che queste si possono attendere con la conclusione del procedimento penale, consistente in particolare nella tutela della loro sfera personale privata, ma anche nella cessazione della pubblicità correlata al procedimento e nella maggior accessibilità agli atti dello stesso, appare preminente rispetto alla perpetuazione di un diritto di cui non si è fatto tempestivamente debitamente uso.

                                         Questi medesimi principi sono poi stati ribaditi in una successiva sentenza __________ (inc. __________), ammettendo però un parziale accesso diretto della parte civile ad una parte di un incarto penale giustificato da motivi “di interesse pubblico, consistenti nel favorire un accesso finalizzato e il più appropriato possibile agli istituti giudiziari”.

                                   7.   Nella decisione __________, questa Camera aveva comunque attenuato la sua posizione aggiungendo che “la legittimità di una simile richiesta non potrà che essere valutata nell’ambito del procedimento civile nel contesto della richiesta di edizione di documenti (art. 206, 211, rispettivamente 215 CPC).”

                                   8.   Nel presente caso, malgrado l’opposizione dei convenuti all’udienza preliminare, il richiamo documenti  è stato ammesso dal giudice civile con ordinanza sulle prove dell’__________. Va quindi riconosciuto un interesse giuridico legittimo a permettere al giudice civile di pronunciarsi con cognizione di causa.

                                   9.   Le obbiezioni sollevate dai convenuti, in particolare con riferimento ad una sentenza della ICCA ed all’istituto dell’edizione e del richiamo del CPC, sono argomenti di carattere procedurale civile, pertinenti il CPC e non l’art. 27 CPP. Questa Camera non può sindacare un’ordinanza del pretore in virtù di argomenti procedurali civili. Considerato come l’ordinanza non sia appellabile (art. 95 CPC), gli argomenti potranno esser fatti valere nell’eventuale ricorso contro la decisione civile di merito.

                                 10.   Per questi motivi, il richiamo dell’incarto penale è ammesso. Lo stesso sarà trasmesso alla __________ istante direttamente dal Tribunale penale cantonale, ove si trova.

                                 11.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per tutti questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addebiterà alle parti.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4 3, 4 patr. da: PR 1 5. PI 5  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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