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Ticino Camera dei ricorsi penali 05.10.2005 60.2005.211

5 ottobre 2005·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·653 parole·~3 min·1

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. università/praticante quali istanti.

Testo integrale

Incarto n. 60.2005.211  

Lugano 5 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28/30.6.2005 presentata dall’

IS 1  

  tendente ad ottenere l’accesso agli atti degli incarti relativi a suicidi messi in atto da ponti nel quadro di un progetto di ricerca “Prevenzione suicidio dai ponti”;  

richiamate le osservazioni 6/7.7.2004 del procuratore generale Bruno Balestra, che segnala tutta una serie di difficoltà, informatiche, materiali, di personale e giuridiche, e consente per il resto all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Presso l’IS 1 dell’Università di __________ è in atto un progetto di ricerca denominato “Prevenzione suicidio dai ponti” su incarico dell’Ufficio federale delle strade. Della ricerca sono responsabili il prof. __________ __________ ed il Dr. __________ __________. Con l’istanza qui in esame, il med. pract. __________ __________ chiede l’accesso, presso il Ministero pubblico, agli incarti relativi ai suicidi dai ponti per il periodo dal 1990 al 2004, garantendo una trattazione anonima dei dati.

2.Nelle proprie osservazioni il procuratore generale ha sottolineato le difficoltà a reperire gli incarti di suicidio prima del 1999, ovvero prima del momento dell’introduzione del sistema informatico, nonché le difficoltà di selezionare, tra gli incarti di suicidi, quelli relativi ai ponti, come pure la difficoltà ad effettuare il recupero degli incarti, suddivisi in diversi archivi. Giuridicamente poi il procuratore generale si chiede se non vada richiesto il consenso degli eredi per permettere l’accesso agli atti. Sul principio, nulla osta da parte del Ministero pubblico, a condizione che l’esame e la ricerca degli incarti venga effettuato ad opera degli istanti e che questi concedano al Ministero pubblico il tempo necessario per recuperare gli incarti.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                4.      Nel caso in esame i presupposti di legge appaiono dati, posto come alla fattispecie si possa riconoscere un interesse scientifico, che questa Camera ammette quale valido motivo ai sensi dell’art. 27 CPP, oltre che un interesse pubblico, considerato chi abbia richiesto la ricerca e le finalità perseguite.

                              5.       Per motivi organizzativi, l’accesso agli incarti dovrà avvenire presso il Ministero pubblico, sulla base dei dati informatici a sua disposizione, compatibilmente con gli impegni di quest’autorità, ciò anche in considerazione delle difficoltà pratiche evidenziate dalle autorità coinvolte. Chi materialmente procederà a consultare gli incarti, così come chi elaborerà i dati, dovrà sottoscrivere un impegno al mantenimento del segreto professionale e d’ufficio. I dati dovranno essere trattati in modo anonimo e non riconoscibile.

                                        Va da sé che i dati raccolti non potranno essere usati per altro scopo se non quello richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica, ed in nessun modo potranno essere divulgati nomi di persone coinvolte negli incarti e nelle sentenze.

                              6.       L’istanza va pertanto accolta nei limiti surriferiti. La tassa di giustizia e le spese sono a carico della parte istante, che le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giudizio di CHF 50.-- e le spese di CHF 20.--, per complessivi CHF 70.-- (settanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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