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Ticino Camera dei ricorsi penali 13.06.2005 60.2005.161

13 giugno 2005·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·606 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 60.2005.161  

Lugano 13 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali ad hoc del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Alessandro Soldini, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini, Raffaele Guffi ed Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 1/2.6.2005 presentato da

RI 1, , patr. da: PR 1, ,

  contro  

il provvedimento 23.5.2005 del presidente della Corte delle assise criminali di __________, giudice __________ __________, che aveva ordinato al procuratore pubblico __________ __________ di procedere agli accertamenti disposti dalla Corte di cassazione e di revisione penale con giudizio 4.5.2005;

premesso che con ordinanza 31.5.2005 il presidente della Sezione di diritto pubblico del Tribunale d’appello, giudice __________ __________, ha costituito – in applicazione degli art. 40 ss. CPP e 1 sexies cpv. 2 LOG – la scrivente Camera ad hoc;

richiamate le osservazioni 3.6.2005 del presidente della Corte delle assise criminali e del procuratore pubblico, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decisione 4.5.2005 la Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto il gravame di RI 1 interposto contro il giudizio 2.9.2004 della Corte delle assise criminali di __________, prosciogliendolo dalle accuse di furto tentato e consumato e – con riferimento alle imputazioni di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti – annullando la condanna e rinviando gli atti ad un’altra Corte delle assise criminali per il nuovo giudizio e la ricommisurazione della pena (decisione 4.5.2005, p. 21, inc. CCRP __________);

                                         che – in particolare – la suddetta Corte ha rinviato gli atti ad una nuova Corte “(…) perché ordini gli esami indispensabili sul THC della __________ di canapa sottratta (…). Nel caso in cui la canapa denotasse un tenore di THC sotto lo 0.3 %, la Corte chiarirà per mezzo di uno specialista se fra il __________ e il __________ __________ __________ quel tasso poteva, oltre ogni ragionevole dubbio, situarsi – per tutta o per parte della merce – sopra lo 0.3%” (decisione 4.5.2005, p. 13, inc. CCRP __________);

                                         che il 23.5.2005 il presidente della Corte – con riferimento al giudizio 4.5.2005 – ha ordinato al procuratore pubblico di “(…) procedere indilatamente ai necessari accertamenti e meglio agli “esami indispensabili sul THC della __________ di canapa sottratta” (…)”;

                                         che con tempestivo ricorso RI 1 – chiedendo di annullare il provvedimento – censura la decisione di delegare all’accusa detto accertamento, che la Corte di cassazione e di revisione penale aveva ordinato da compiersi per il tramite della nuova Corte;

                                         che con decreto 1.6.2005 il presidente della Corte ha incaricato __________ __________ – __________ – di allestire una perizia come alla sentenza 4.5.2005 della Corte di cassazione e di revisione penale;

                                         che con scritto 8/9.6.2005 RI 1 – preso atto delle osservazioni del presidente della Corte, che ha riconosciuto la propria competenza a nominare il perito giusta gli art. 147 cpv. 1 (applicato per analogia) e 227 cpv. 5 CPP – comunica “(…) di condividere l’interpretazione data al CPP circa la competenza a nominare il perito in fase predibattimentale” e di considerare pertanto risolta la censura di incompetenza;

                                         che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto e può essere stralciato;

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese e non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 284 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso è stralciato.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali ad hoc

Il presidente                                                             La segretaria

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