Incarto n. 60.2005.121
Lugano 20 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/25.4.2005 – completata il 27/28.4.2005 – presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale attualmente pendente presso questa Camera, inc. __________;
richiamato lo scritto 29.4/2.5.2005 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che comunica di non aver particolari osservazioni da formulare, e si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 29.4/2.5.2005 del patrocinatore legale di PI 1, che si oppone al richiamo atti, sostenendo che la controparte in sede civile avrebbe potuto produrre in quella sede i documenti contenuti nell’incarto penale, che poi sono unicamente quelli della denunciante, poiché il Ministero pubblico ha emesso un decreto di non luogo a procedere senza procedere con atti di informazioni preliminari;
ritenuto che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Presso la IS 1 è pendente, a seguito di istanza dell’11.2.2005, una procedura speciale (__________) tra PI 1 e PI 2. All’udienza di discussione della causa del 20.4.2005, la parte resistente ha notificato quale mezzo di prova il richiamo da questa Camera dell’intero incarto penale n. __________, richiamo ammesso dal segretario assessore con decisione presa seduta state. Per concretamente procedere al richiamo, il segretario assessore ha scritto in data 21.4.2005 a questa Camera, che a sua volta con missiva 25.4.2005 l’ha invitato a precisare la richiesta alla luce delle esigenze dell’art. 27 CPP. Con successivo scritto 27.4/28.4.2005, oggetto della presente decisione, il segretario assessore presentava un’istanza motivata.
2. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
3. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
L’interesse legittimo appare in questi casi pacifico considerato anche la coincidenza delle parti in sede penale ed in sede civile. L’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso dell’atto richiesto dalle parti.
4. Le obbiezioni all’accesso agli atti formulate a questa Camera dal patrocinatore di PI 1 in data 29.4/2.5.2005 sono di natura procedurale civile, e solo avanti al segretario assessore potevano concorrere ad un’eventuale decisione di rifiuto del richiamo, che in realtà è stato ammesso. Posto che questa Camera non può certo intervenire nella causa civile pendente presso la Pretura istante, nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e di conseguenza i documenti richiesti verranno trasmessi da questa Camera direttamente alla Pretura istante, con preghiera di ritornarli dopo un termine di sessanta giorni.
5. Data la particolarità della procedura, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
t erzi implicati
1. PI 1 1 patr. da: PR 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 2 3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria