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Ticino Camera dei ricorsi penali 30.01.2006 60.2005.113

30 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,430 parole·~12 min·3

Riassunto

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.

Testo integrale

Incarto n. 60.2005.113  

Lugano 30 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18/19.4.2005 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 26.4.2004 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 3/4.5.2005 del magistrato inquirente, che si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 18.3.2002 IS 1 è stato arrestato con l’accusa di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (AI 3), arresto confermato il giorno successivo per gravi e concreti indizi di colpevolezza, pericolo di fuga e bisogni dell’istruzione (AI 5/6);

                                         che è stato scarcerato il 23.5.2002, previo versamento di una cauzione di CHF 3'000.-- e del deposito di tutti i documenti di identità (AI 25);

                                         che con decisione 26.4.2004 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale per insufficienza di prove (AI 42);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 42'270.50, di cui CHF 4'809.50 per spese di patrocinio, CHF 23'000.-- per danno materiale, CHF 14'000.-- per torto morale e CHF 461.-- per spese di patrocinio dipendenti dall’istanza di indennità;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il 20.3.2002 l'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Luca Marazzi ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio dell’istante (AI 7; inc. GIAR __________), ammesso di seguito – con decisione 16.5.2002 – al beneficio del gratuito patrocinio (AI 24; inc. GIAR __________);

                                         che – essendo stato prosciolto dall'accusa – ha nondimeno diritto di chiedere un'indennità per ingiusto procedimento;

                                         che il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di complessivi CHF 4'809.50 [di cui CHF 4'200.-- (21 ore a CHF 200.--/ora) di onorario e CHF 609.50 di spese (doc. E, allegato all’istanza 18/19.4.2005)];

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

                                         che il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, in particolare con riferimento ai colloqui con l’istante, con la di lui moglie e all’esame degli atti;

                                         che – come emerge dall’incarto – il caso non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

                                         che determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che viene pertanto ammesso un onorario pari a 12 ore e 10 minuti a CHF 200.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 2'433.35, di cui 180 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 30 minuti inerenti il colloquio con la di lui moglie, 120 minuti (come esposto) inerenti gli interrogatori di data 13.5.2002, 60 minuti (come esposto) inerenti “ritiro e pagamento cauzione”, 60 minuti inerenti l’esame degli atti, 60 minuti (come esposto) inerenti “ritiro Doc. MP, __________ 20.11.03”, 190 minuti inerenti gli scritti (10 minuti/scritto) e 30 minuti (come esposto) inerenti le telefonate;

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 471.--, ridotte a CHF 4.50 quelle telefoniche [30 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)] ed a CHF 312.-- quelle inerenti le trasferte [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): __________ 20 km (secondo l’ “indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia); __________ 72 km (secondo l’ “indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia); __________ 54 km (come esposto; cfr. www.ch.map24.com); __________ 32 km (secondo www.ch.map24.com); stralciate due trasferte a __________], per il resto approvate come esposte;

                                         che l’IVA non è pretesa;

                                         che al qui istante va pertanto risarcita – a titolo di spese legali – la somma di CHF 2'904.35;

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’istante chiede – per perdita di guadagno – il risarcimento della somma di CHF 23'000.-- (pari a CHF 1'000.--/mese), considerato che “(…) per quasi due anni (…) non ha potuto neppure cercare un posto di lavoro, (…)” (istanza 18/19.4.2005, p. 3);

                                         che nondimeno non ha provato – come gli incombeva (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) – l’esistenza di un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti ed il preteso danno;

                                         che non può quindi esigere la rifusione di un pregiudizio materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005);

                                         che – in queste circostanze – nulla gli è dovuto a questo titolo;

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF __________ del 5.5.1997 e __________ del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

                                         che al proposito il qui istante postula la rifusione della somma di CHF 7'000.-per la detenzione sofferta e l’ulteriore importo di CHF 7'000.-- inerente la circostanza che “(…) non ha potuto rientrare in possesso dei suoi documenti sino al 10 maggio 2004; fatto questo che gli ha impedito da una parte di trovare lavoro e dall’altra di ricevere il permesso di dimora in quanto l’ufficio passaporti e permessi attendeva una presa di posizione da parte del PP (…)” (istanza 18/19.4.2005, p. 3);

                                         che – come detto – IS 1 è stato arrestato il 18.3.2002 (AI 3/5/6) ed è stato scarcerato il 23.5.2002, previo versamento di una cauzione di CHF 3'000.-- e del deposito di tutti i documenti di identità (AI 25);

                                         che per i sessantasette giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene quindi assegnato l’importo base di CHF 6’700.-- (CHF 100.--/giorno);

                                         che detto importo tiene conto della contenuta sofferenza per l'istante, che non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica, e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 26.4.2004 e da questo stesso giudizio;

                                         che non vi sono peraltro elementi che giustificano un aumento o una diminuzione della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in precedenza;

                                         che l’8.4.2003 il procuratore pubblico ha del resto restituito al qui istante la licenza di condurre ed il libretto per stranieri B (AI 30) ed il 21.11.2003 gli ha resto – in vista di un viaggio a __________ – il passaporto, la carta d’identità elettorale e la tessera di identificazione polizia (AI 38), documenti che l’istante – senza ulteriormente invocare la decadenza dei presupposti delle misure sostitutive dell’arresto – ha riconsegnato il 23/24.2.2004 (AI 41);

                                         che – a titolo di torto morale – gli viene pertanto rifuso l’importo di CHF 6’700.--;

                                         che IS 1 chiede infine il risarcimento della nota professionale del suo patrocinatore dipendente dall’istanza in esame, pari a CHF 461.-- [di cui CHF 400.-- (2 ore a CHF 200.--/ora) di onorario e CHF 61.-- di spese (doc. F, allegato all’istanza 18/19.4.2005)];

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 250.--, comprendente onorario e spese;

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 9'854.35, di cui CHF 2'904.35 per spese di patrocinio, CHF 6’700.-- per torto morale e CHF 250.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza di indennità;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di abbandono 26.4.2004 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 9'854.35.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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