Incarto n. 60.2004.82
Lugano 19 aprile 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 5/8.3.2004 presentata da
IS 1 patr.da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 24.6.2003 della Pretura penale di Bellinzona (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss CPP;
richiamato lo scritto 10.3.2003 dell’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer, che non contesta il fondamento dell’istanza rimettendosi al giudizio di questa Camera per quanto attiene alla quantificazione dell’indennità da rifondere;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 4.9.2000 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di truffa “(…) per avere sottoscritto la domanda per l’ottenimento di un credito dichiarando di percepire un salario mensile netto, quale gerente, di CHF 3'450.--, cosa falsa, prodotto a sostegno di ciò la dichiarazione __________ del datore di lavoro __________, che ne confermava l’impiego ed il salario, sottaciuto che in realtà egli era iscritto alla cassa disoccupazione, inducendo in tal modo la __________ ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, che gli ha concesso un credito pari a CHF 20'000.-- (erogato completamente), importi mai restituiti in quanto fu pagata solo una rata mensile pari a CHF 617.30” e di falsità in documenti “per avere verosimilmente allestito e comunque fatto uso della falsa dichiarazione __________ intestata alla __________, da cui emergeva che IS 1 era dipendente della società dal __________, ciò che non corrispondeva alla realtà”, fatti avvenuti a __________ e __________ nel corso del mese di __________ (DAC __________);
che con decisione 24.6.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l'istante dalle imputazioni;
che con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 2'880.-oltre interessi al 5% a far data dal 24.6.2003 (in via subordinata a far data dal 5.3.2004) per spese di patrocinio;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv.PA 1, di complessivi CHF 2'880.-- [di cui CHF 2'480.-- (9 ore e 55 minuti circa a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario, CHF 196.60 di spese e CHF 203.40 di IVA al 7.6%];
che il dispendio orario non viene precisato in relazione ad ogni singola operazione;
che nondimeno si può ritenere - considerato che la pratica, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, non ha comportato difficoltà particolari e ha richiesto un impegno relativamente ridotto - un dispendio pari a 7 ore e 20 minuti, di cui 100 minuti per gli scritti (in media 10 minuti per ciascun scritto inviato, compresa la copia per il cliente), 35 minuti per le telefonate (in media 5 minuti per ogni telefonata), 60 minuti per l’esame degli atti presso il Ministero pubblico dell’11.9.2000 (AI 12), 5 minuti per l’esame documenti del 20.4.2002, 60 minuti per i colloqui con l’istante del 23.6.2003 e del 24.6.2003, 120 minuti per la preparazione del dibattimento ed il dibattimento (che si è protratto dalle ore 9.10 alle ore 9.45) e 60 minuti per la redazione dell'istanza di indennità;
che l’onorario indicato per le prestazioni di “fotocopie”, “invio” e “scritturazioni” non viene riconosciuto, trattandosi di mansioni che vengono di solito effettuate dal personale di cancelleria ed il tempo impiegato dalle segretarie è già incluso in quello dell’avvocato;
che pertanto, applicando alle prestazioni fino al __________ (pari a 2 ore e 20 minuti) una tariffa di CHF 220.-- ed a quelle successive (pari a 5 ore) una tariffa di CHF 250.--, come da prassi all'epoca del mandato, l'onorario da risarcire ammonta a CHF 1'763.40;
che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 176.60, ridotte a CHF 10.-- quelle inerenti l’invio raccomandato del 26.9.2000 e a CHF 15.-- quelle inerenti l’invio raccomandato del 30.4.2002;
che va inoltre rimborsata l'IVA, pari a CHF 146.80, al 7.5% su CHF 626.10 [per le prestazioni fino al __________, di cui CHF 513.40 di onorario (2 ore e 20 minuti a CHF 220.--/ora) e CHF 112.70 di spese] ed al 7.6% su CHF 1'313.90 [per le prestazioni successive, di cui CHF 1'250.-- di onorario (5 ore a CHF 250.--/ora) e CHF 63.90 di spese];
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 5.3.2004 della presente istanza;
che a IS 1 va pertanto risarcito, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'086.80 oltre interessi al 5% a far data dal 5.3.2004;
che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota di onorario;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 24.6.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'086.80 oltre interessi al 5% dal 5.3.2004.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario