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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.12.2004 60.2004.413

21 dicembre 2004·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·664 parole·~3 min·2

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. Pretura civile quale istante.

Testo integrale

Incarto n. 60.2004.413  

Lugano 21 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, viecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/13.12.2004 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere la trasmissione della documentazione relativa alla licenza edilizia e la corrispondenza relativa all’edificazione della particella no. __________ del Comune di __________, sezione __________, contenuta nell’incarto penale MP __________;  

premesso che la richiesta della Pretura è stata inviata al Ministero pubblico in data 6/7.12.2004, e da questi trasmessa a questa Camera in data 13/14.12.2004;

preso atto delle osservazioni 17/20.12.2004 del procuratore pubblico Mario Branda che comunica di aderire alla richiesta;

preso altresì atto delle osservazioni 17/20.12.2004 del patrocinatore di __________ PI 2, che comunica di non avere osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   La IS 1, per il tramite del proprio cancelliere, ha richiesto copia della documentazione inerente alle licenze edilizie ad alla corrispondenza riguardante l’edificazione in corso sulla particella no. __________ del Comune di __________, sezione __________, che era stata a suo tempo trasmessa al Ministero pubblico, nel quadro del procedimento inc. MP __________. La documentazione, richiesta in relazione ad una causa civile ordinaria inc. __________ tra __________ __________ e la __________, si trova attualmente presso questa Camera, che al contempo è competente in base all’art. 27 CPP per decidere le richieste di esame atti.

                                   2.   Le parti interpellate hanno dato il loro assenso o si sono rimesse al giudizio di questa Camera: nessuno si è opposto alla trasmissione degli atti.

                                         La documentazione richiesta non è sostanzialmente di natura penale, ma di natura amministrativa, relativa alle procedure per la licenza edilizia del Dicastero del territorio della Città di __________.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP 60.2001.205), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

-   si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

-   è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

-   è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                             L’interesse legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso dell’atto richiesto dalle parti.

                                   5.   Nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e di conseguenza i documenti richiesti, peraltro di natura amministrativa, e ad esclusione dell’incarto meramente penale, sono trasmessi al tribunale richiedente direttamente da questa Camera, con l’obbligo di ritornali entro la fine del mese di gennaio 2005.

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante che le ha generate, ritenuto che può recuperarle a carico delle parti.

Per tutti questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, e la LTG per le spese,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico della IS 1, che li addebiterà alle parti.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patrocinato da: PA 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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