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Ticino Camera dei ricorsi penali 03.12.2004 60.2004.397

3 dicembre 2004·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·734 parole·~4 min·3

Riassunto

ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del pretore della pretura penale anteriori al pubblico dibattimento. irricevibilità.

Testo integrale

Incarto n. 60.2004.397  

Lugano 3 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici,

assente)

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 2/3.12.2004 presentato da

RI 1 , patr. da: PA 1 ,  

  contro  

la decisione 25.11.2004 del procuratore federale Edmond Ottinger di non accesso agli atti, rispettivamente di non trasmissione degli atti;

preso atto del testo del ricorso e della documentazione allegata;

ritenuto che non appare indispensabile e opportuno richiedere osservazioni alle parti interessate, in quanto questa Camera già dispone degli elementi necessari per decidere e visto l’esito della presente;

rilevato che il medesimo si riferisce a due diversi procedimenti penali, l’uno a livello cantonale e l’altro a livello federale;

considerato

in fatto ed in diritto

- che il procedimento penale pendente in Ticino a carico del ricorrente per ripetuta diffamazione (inc. MP __________) è sfociato nel DA __________ del 6.5.2004 e nell’incarto __________ della Pretura penale, con aggiornamento del dibattimento per martedì 7.12.2004 per fatti risalenti ai mesi di febbraio-marzo 2001 (come emerge dal DA __________);

- che il procedimento aperto a livello federale contro la parte civile del procedimento ticinese è sfociato in una decisione di archiviazione, resa nota con comunicato stampa del 24.9.2004 (all. L);

- che in questo secondo procedimento il qui ricorrente si è visto rifiutare la veste di parte al procedimento (all. K e V);

- che il ricorso qui esaminato si riferisce alla richiesta di richiamo dal Ministero pubblico della Confederazione dell’incarto federale a carico della parte civile del procedimento cantonale, che il ricorrente vuole acquisire quale mezzo di prova a suo discarico nella procedura pendente presso la Pretura penale;

- che il pretore penale ha ammesso tale richiamo, con ordinanza del 17.11.2004 (all. S);

- che il Ministero pubblico della Confederazione ha dato seguito solo parziale al richiamo, adducendo che il qui ricorrente non ha veste di parte o di leso nel procedimento penale federale;

- che il presente ricorso è interposto contro la decisione 25.11.2004 (all. V) del Ministero pubblico della Confederazione, come risulta dall’intestazione medesima del gravame;

- che il ricorrente chiede che gli venga riconosciuta la veste di accusato, impartendo alla Procura penale federale l’ordine di trasmissione alla Pretura penale dell’incarto completo del procedimento penale federale conclusosi con l’archiviazione a favore della parte civile del procedimento penale ticinese;

- che entrambe le domande non rientrano nella competenza di questa Camera;

- che il riconoscimento della veste di accusato in un procedimento non può certo dipendere da una decisione di questa Camera, ma è la conseguenza procedurale di determinati atti del Ministero pubblico cantonale, ed in specie del DA __________ del 6.5.2002;

- che una decisione del Ministero pubblico della Confederazione non può di principio essere direttamente impugnata avanti a questa Camera, trattandosi manifestamente di due giurisdizioni distinte;

- che neppure la decisione contestata può essere impugnata indirettamente presso questa Camera, come rifiuto di dar seguito ad una decisione del pretore penale che ha ammesso il richiamo dell’incarto penale federale in vista del dibattimento cantonale, e ciò sia perché comunque il magistrato cantonale ha fatto quanto era nelle sue possibilità, sia perché l’art. 227 cpv. 6 CPP esclude la competenza di questa Camera a statuire sull’ammissione o il rifiuto di prove notificate;

- che neppure è data una competenza di questa Camera in virtù dell’art. 27 CPP, peraltro non invocato, in quanto riferito unicamente a procedimenti cantonali e non a quelli federali;

- che eventualmente il ricorrente potrà eccepire al processo una limitazione dei suoi diritti di difesa o altre censure per effetto della decisione del Ministero pubblico federale;

- che per questi motivi il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile, con carico di tassa di giustizia e spese;

- che considerato l’esito del gravame la richiesta di effetto sospensivo inerente l’aggiornamento del dibattimento è divenuta priva di oggetto;

- che vista la richiesta di effetto sospensivo ed il breve tempo che intercorre prima del dibattimento, si giustifica la notifica della presente decisione anche per fax.

Per questi motivi,

visti gli art. 27, 227 e 284 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF 900.- (novecento), sono poste a carico di __________ RI 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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