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Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2004.334

28 settembre 2004·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,499 parole·~7 min·3

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. istituto bancario presso il quale è sequestrato conto bancario quale istante.

Testo integrale

Incarto n. 60.2004.334  

Lugano 28 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/17.9.2004 presentata dalla

IS 1, , patr. da: PA 1, ,  

tendente ad ottenere l’autorizzazione all’esame degli atti del procedimento penale a carico di __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________), di cui all'inc. MP __________;  

preso atto delle osservazioni 21/22.9.2004 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che postula la reiezione dell’istanza;

preso atto delle osservazioni 23/24.9.2004 di PI 3, che non solleva obiezioni alla richiesta;

ritenuto che né __________ PI 2, né il suo patrocinatore hanno presentato delle osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   L'istante chiede di poter consultare gli atti del procedimento penale a carico di __________ PI 2, attualmente ancora in fase di istruzione formale. La richiesta viene giustificata dalla necessità di sapere se, tra la decisone di sequestro del conto della PI 3 e la recente decisione su ricorso di questa Camera (inc. CRP 60.2000.393) siano intervenuti atti istruttori rilevanti ai fini della valutazione dei presupposti del sequestro. L’istante, che non è parte alla procedura, esclude che alla sua richiesta osti il segreto bancario, in quanto i conti bancari delle parti sono presso l’istituto bancario istante; argomenta inoltre all’insussistenza del segreto istruttorio, che verrebbe comunque a cadere al momento in cui l’incarto penale, richiamato in sede civile dalla PI 3, quale mezzo di prova, venisse trasmesso.

                                   2.   Il procuratore pubblico, nelle sue osservazioni, chiede la reiezione dell’istanza. Mette in risalto che l’istituto bancario non è parte al procedimento, e neppure è terzo sequestratario. L’istante ha quindi solo un interesse indiretto nel procedimento penale pendente. In questo senso, sia il procuratore pubblico che precedentemente ha seguito l’incarto, sia il procuratore pubblico osservante hanno tenuto conto di questo interesse indiretto dell’istituto istante, concedendogli un accesso limitato agli atti relativi alla messa a pegno (cfr. scritto del procuratore pubblico del 12.9.2004, allegato all’istanza). In relazione al richiamo dell’incarto penale in sede civile, il procuratore pubblico evidenzia come non si tratta di una formalità scontata, ma dovrà essere valutato alla luce delle esigenze del procedimento penale pendente.

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 v.CPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che:

                                         "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.

                                         La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

                                   4.   Nel presente caso è pacifico che l’istituto bancario istante non è parte al procedimento, e quindi correttamente fonda la sua richiesta sull’art. 27 CPP.

                                         Come ricordato nel Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del parlamento per l’esame del CPP (p. 19), questa norma si applica alla possibilità di esaminare gli atti di un procedimento da parte di terzi. Contrariamente al testo del progetto di CPP, la Commissione speciale del parlamento ha modificato la nota marginale, da “ispezione degli atti dopo il processo” a “ispezione degli atti”. Il rapporto chiarisce come la norma deve applicarsi all’esame degli atti di un procedimento non solo dopo la fine del processo, ma anche, se necessario, alla fase pre-processuale. Gli esempi riportati nel rapporto (procedimento penale a carico di un dipendente dello Stato o di un municipale) confermano questa impostazione.

                                         In applicazione di questi principi, si deve concludere che sia la richiesta 9.9.2004 del rappresentante legale della qui istante, sia la decisione del procuratore pubblico del 12.9.2004, era indirizzata e rispettivamente decisa da autorità non competente. Se il procuratore pubblico fosse stato competente, il reclamo contro la sua decisione andava allora fatto al giudice dell’istruzione e dell’arresto, in virtù dell’art. 280 CPP.

                                   5.   Occorre considerare che la soluzione scelta dal legislatore, in parziale modifica del testo del progetto, crea qualche problema nella sistematica del CPP. In effetti, il CPP di principio attribuisce al procuratore pubblico la competenza di decidere l’accesso agli atti per le parti, con riferimento agli art. 58 e 59 CPP per l’accusato, agli art. 78 e 79 CPP per la parte civile. Queste disposizioni (come altre relative ai diritti delle parti) fanno riferimento ad eventuali esigenze dell’inchiesta. Contro questi provvedimenti è data facoltà di ricorso al giudice dell'istruzione e dell'arresto in base all’art. 280 CPP. La competenza del procuratore pubblico avrebbe dovuto valere a maggior ragione a favore di terzi, meno coinvolti (rispetto alle parti) nel procedimento.

                                         Diversamente, se la richiesta di accesso agli atti emana non da una parte al procedimento, ma da un terzo, la competenza passa a questa Camera in virtù dell’art. 27 CPP, e avverso la sua decisione non è dato un ricorso in sede cantonale.

                                         Si tratta di una situazione particolare: per una medesima richiesta (di accesso agli atti), a dipendenza del richiedente (accusato o parte civile per un verso, terzi per altro verso), cambia l’autorità competente (il procuratore pubblico o questa Camera) e la procedura (in particolare, mancando nel secondo caso una via di ricorso cantonale). Anche riguardo ai criteri, la situazione non è chiara: l’art. 27 CPP esige un interesse giuridico legittimo, senza riferimento alle esigenze dell’inchiesta.

                                         Questa situazione è tanto più insoddisfacente se si considera come il CPP attribuisca al procuratore pubblico la conduzione sia delle informazioni preliminari, sia dell’istruzione formale.

                                   6.   Per insoddisfacente che sia, la soluzione codificata nel CPP non può essere modificata per via giurisprudenziale. Nell’evasione delle richieste di accesso agli atti in corso di informazioni preliminari e di istruzione formale, oltre al criterio dell’interesse giuridico legittimo dell’art. 27 CPP, questa Camera terrà tuttavia conto delle eventuali esigenze d’inchiesta, nonché del principio della proporzionalità.

                                   7.   Pacifico che nel presente caso la richiesta d’accesso agli atti da parte del terzo è presentata allo stadio dell’istruzione formale. Pacifico anche che sia il procuratore pubblico che si è occupato precedentemente dell’incarto, sia l’attuale magistrato inquirente, hanno ammesso un accesso limitato all’incarto, riconoscendo quindi un suo legittimo interesse.

                                   8.   Quale terzo, si può ammettere che la banca istante abbia un interesse giuridico legittimo. Vero è, come osservato dal procuratore pubblico, che la banca non è titolare del conto messo a pegno, e neanche del conto beneficiario del pegno, ma si deve considerare che quest’ultimo conto è beneficiario di una linea di credito concessa dalla banca e garantita, con l’illecito atto di pegno, con gli averi del conto della fondazione. Come già in precedenti decisioni di questa Camera (inc. 60.2003.281, 60.2002.246), occorre ammettere che l’istituto bancario istante ha un legittimo interesse a conoscere il destino giudiziario riservato agli averi sul conto.

                                   9.   Gli accessi agli atti concessi dal precedente e dall’attuale procuratore pubblico sono limitati agli atti istruttori inerenti i diritti di pegno. A giudizio di questa Camera questa limitazione è giustificata, sia nell’ottica del principio della proporzionalità, perché la limitazione è pertinente alla specifica posizione della banca terza, sia nell’ottica delle esigenze d’inchiesta. Seppur quest’ultime non sono particolarmente espresse nelle osservazioni del procuratore pubblico, occorre comunque tener presente che l’istituto bancario istante è stato beneficiato da un atto di messa a pegno costitutivo d’imputazione a carico dell’accusato, intervenuta in circostanze particolari, che questa Camera ha avuto modo di analizzare nella sua recente decisione del 23.8.2004 (inc. CRP 60.2000.393). Rimandando a quella decisione, i motivi che hanno portato questa Camera a respingere la richiesta di dissequestro fondano le esigenze d’inchiesta per concedere all’istante, terza e non parte, un accesso limitato agli atti istruttori connessi con la messa a pegno.

                                 10.   Il richiamo operato dalla parte civile avanti il Tribunale d’appello, sezione civile, nulla cambia alle conclusioni esposte ai punti precedenti. Anche per l’accesso agli atti di un incarto penale tramite richiamo o edizione in sede civile, occorre far capo alla procedura dell’art. 27 CPP (cfr. inc. CRP 60.2003.281, 60.2003.225).  In quel contesto, le parti avranno il diritto di essere sentiti e di esporre gli argomenti a favore o contro un accesso generalizzato o limitato all’incarto.

                                 11.   L’istanza è parzialmente accolta, limitatamente agli atti indicati dalla lettera del procuratore pubblico del 12.9.2004. La tassa di giustizia e le spese sono parzialmente a carico dell’istante, e per il resto a carico dello Stato.

Per questi motivi.

visti gli art. 27 CPP, sulle spese 1 ss. e 39 lett. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di fr. 180.-- e le spese di fr. 20.--, per complessivi

      fr. 200.-- (duecento), sono per metà a carico di IS 1, __________, e per metà a carico dello Stato.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 2 patrocinato da: PA 2 3. PI 3 patrocinata da: PA 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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