Incarto n. 60.2004.302
Lugano 24 settembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/25.8.2004 presentata da
IS 1, , patr. da: PA 1, ,
tendente ad ottenere l'autorizzazione a compulsare gli atti relativi al procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________), sfociato nel giudizio 1.10.2003 della Corte delle assise criminali (inc. __________);
richiamati i preavvisi favorevoli 31.8/1.9.2004 del procuratore pubblico __________ e 13/14.9.2004 di __________ PI 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con sentenza 1.10.2003 la Corte delle assise criminali ha condannato __________ PI 1 alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione - computato il carcere preventivo sofferto -, al risarcimento, tra l'altro, alla parte civile IS 1 degli importi di USD 337,526, Euro 991'851, ITL 3'810'887'565 e CHF 296'881.45, oltre interessi, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome riconosciuta colpevole di ripetuta truffa, ripetuta appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti;
che IS 1 chiede - ritenuto che "in seguito ai fatti oggetto del procedimento penale (…), è pendente a __________, tra l'istante e la __________, un procedimento civile avente quale oggetto la pretesa al risarcimento delle somme sottratte a Lugano ed accreditate, in parte, a favore per l'appunto della __________ (…)" e che in quell'ambito "(…) è chiamata a far capo anche ad atti relativi al procedimento inc. __________ (…)" (istanza 24/25.8.2004, p. 2) - la facoltà di ispezionare gli atti "al fine di accertarsi in via definitiva circa la completezza del dossier al riguardo, (…)" (istanza 24/25.8.2004, p. 2);
che giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione";
che il diritto di esaminare gli atti, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., si estende anche oltre la litispendenza;
che in effetti è possibile che una parte o un terzo possano fare valere in modo conveniente i loro diritti solo prendendo conoscenza degli atti di una procedura ormai conclusa;
che in questo caso il richiedente deve far valere un interesse degno di protezione;
che questo diritto può essere ristretto o soppresso nella misura in cui l'interesse pubblico, o l'interesse di terzi, esiga che tutto o parte del documento sia tenuto segreto;
che in virtù del principio della proporzionalità l'autorità deve autorizzare l'accesso agli atti dei quali la consultazione non comprometta gli interessi in gioco (DTF 126 I 7, 122 I 153, 118 Ia 488, 113 Ia 1, 113 Ia 257, 112 Ia 97, 110 Ia 83 e 95 I 103; RDAT n. 56/II-1996; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 55 n. 17; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 788 e 2489);
che, in generale, chi è stato parte in un procedimento può far valere un tale interesse;
che tuttavia occorre considerare anche l'interesse del terzo (DTF 110 Ia 83);
che i criteri giurisprudenziali appena evocati trovano la loro applicazione anche nell'ambito della procedura penale, dove la portata e l'estensione del diritto di essere sentito - e pertanto di quello di consultare gli atti - si determinano in base agli interessi presenti e alle circostanze del caso (DTF 111 Ia 273; RDAT n. 29/1989);
che l'autorità chiamata ad evadere un'istanza volta all'esame degli atti di un procedimento già concluso deve pertanto procedere ad un'attenta e coscienziosa ponderazione degli interessi contrapposti e - anche in presenza di un interesse pubblico o privato preponderante, che prevalga cioè su quello del richiedente deve comunque determinarsi conformemente al principio della proporzionalità (DTF 122 I 153, 118 Ia 488 e 113 Ia 257; RDAT II-1994 n. 19);
che alla parte lesa, che si è costituita parte civile, il CPP concede, in ispecie dopo la promozione dell’accusa, uno specifico accesso agli atti del procedimento penale (art. 79 cpv. 2 CPP);
che pertanto alla parte civile che ha avuto accesso ad un incarto nell’ambito di un procedimento penale - avendo avuto la possibilità di acquisire i dati necessari alla formulazione delle sue pretese civili in tal specifico ambito - non può di regola essere riconosciuto un interesse giuridico prevalente sui diritti personali delle altre parti implicate dopo la conclusione del procedimento penale;
che la necessità della tutela degli interessi delle altre parti, che queste si possono attendere con la conclusione del procedimento penale, consistente in particolare nella tutela della loro sfera personale privata, ma anche nella cessazione della pubblicità correlata al procedimento e nella maggior accessibilità agli atti dello stesso, appare infatti di principio preminente rispetto alla perpetuazione di un diritto di cui non si è fatto tempestivamente debitamente uso (decisione 2.12.2003 di questa Camera in re A. S., inc. 60.2003.149);
che nella fattispecie - considerato che __________ PI 1 non si oppone alla consultazione degli atti e ritenute le ragioni a fondamento della domanda (cfr. anche doc. allegato all'istanza 24/25.8.2004) - si giustifica nondimeno riconoscere un interesse legittimo di IS 1;
che questa Camera autorizza quindi l'istante ad esaminare l'incarto - senza estrazione di copia degli atti - presso il Tribunale penale cantonale;
che l'istanza è accolta, con tassa di giustizia e spese poste a carico di IS 1.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 1 patrocinata da: PA 2 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4 5. PI 5
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria