Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281

5 settembre 2005·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·4,186 parole·~21 min·5

Riassunto

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.

Testo integrale

Incarto n. 60.2004.281  

Lugano 5 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 5.8.2004 presentata da

IS 1 patr. da: PA 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 19.8.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 18/19.8.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che si oppone alla rifusione di un’indennità per torto morale e si rimette al prudente giudizio di questa Camera per quanto attiene al conteggio delle spese di patrocinio;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con decreto 26.8.2002 l’allora procuratore pubblico Franco Lardelli ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente Pretura del distretto di IS 1 IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 800.--, alla devoluzione allo Stato dell’importo di CHF 400.-- quale risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, alla privazione del diritto di cacciare per un anno da espiare ed alla confisca di diversi oggetti, siccome ritenuto colpevole di impedimento di atti dell’autorità per avere, il __________ a __________ (______________________________), “(…) impedito ad agenti della polizia della caccia di procedere ad atti rientranti nelle loro funzioni, quali in particolare il controllo della sua persona e delle patenti di caccia, in particolare sottraendosi a tale controllo fuggendo” e di violazione delle leggi federale e cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici “per avere, durante il normale periodo di caccia, abbattuto almeno 8 esemplari di piccoli uccelli canori dell’ordine dei passeriformi (capi protetti), senza iscriverli sul foglio di controllo, con il fucile marca __________, cal. __________, no. __________ e in un’occasione recatosi sul luogo di caccia con l’ausilio della vettura”, fatti avvenuti a __________ tra il __________ e il __________ (DAP __________).

                                   b.   Con giudizio 19.8.2003 il giudice della Pretura penale ha condannato IS 1 alla multa di CHF 150.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese riconoscendolo autore colpevole di violazione della legge cantonale sulla caccia, per essersi recato sul luogo di caccia con l’ausilio della vettura nelle circostanze descritte nel decreto di accusa 26.8.2002, mentre lo ha prosciolto dalle accuse di impedimento di atti dell’autorità e di violazione delle leggi federale e cantonale sulla caccia per gli altri fatti descritti nel citato decreto di accusa (decisione 19.8.2003, p. 2 e 3, inc. __________).

                                   c.   Con l’istanza in esame IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 31'337.90 (recte: 31'837.90) oltre interessi, di cui CHF 13'337.90 per spese legali, CHF 15'000.-- a titolo di torto morale e CHF 3'500.-- a titolo di ripetibili di questa sede (cfr. istanza 5.8.2004, p. 11). Delle motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.

                                   d.   Il procuratore pubblico Arturo Garzoni osserva come l’istante è stato prosciolto unicamente dall’imputazione di impedimento di atti dell’autorità mentre è stata confermata l’accusa di violazione delle leggi federale e cantonale sulla caccia, rimettendosi comunque al prudente giudizio di questa Camera per quanto attiene al conteggio delle spese di patrocinio ed opponendosi infine alla rifusione di un’indennità per torto morale (cfr. osservazioni 18/19.8.2004, p. 1 e 2).

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.).

                                         L'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593).

                                         L'onere della prova incombe all'istante, motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4026; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba essere introdotta entro un anno (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).

                                         1.2.

                                         Giusta l'art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall'abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione. Nella fattispecie, il procedimento penale nei confronti di IS 1 si è concluso con decisione 19.8.2003 del giudice della Pretura penale. L’istanza in esame è stata introdotta il 5.8.2004 e si riferisce al citato giudizio; essa è pertanto tempestiva e, essendo la legittimazione dell’istante pacifica, anche ricevibile.

                                         1.3.

                                         Come sopra esposto, IS 1 è stato riconosciuto autore colpevole di violazione della legge cantonale sulla caccia unicamente per essersi recato sul luogo di caccia con l’ausilio della propria autovettura, mentre è stato assolto dalle accuse di impedimento di atti dell’autorità e di violazione delle leggi federale e cantonale sulla caccia in relazione agli altri fatti descritti nel decreto di accusa 26.8.2002.

                                         Occorre quindi determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intende con il termine “prosciolto”. I lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”, segnatamente a sapere se il diritto di cui all'art. 317 CPP valga solo in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella fattispecie in esame. Se di principio questa Camera ritiene che un'indennità sia possibile solo in presenza di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004 in re I. F., inc. __________), si giustifica nondimeno considerare “prosciolto” l'accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna, ossia riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi.

                                         In concreto, malgrado le imputazioni figurino nel medesimo decreto di accusa, appare pacifico che le relative procedure non possono essere considerate strettamente connesse (cfr. decisione TF __________ del 25.2.2005). Anzi, come rilevato dallo stesso istante, l’imputazione di violazione dell’art. 20 della legge cantonale sulla caccia non ha comportato in concreto alcun atto istruttorio e non è neppure stata oggetto di discussione in sede dibattimentale, ritenuto che l’istante ha immediatamente ammesso di essersi recato sul luogo di caccia con la propria vettura (cfr. verbale di interrogatorio 27.11.2001, p. 1 e 2, allegato 3 alla denuncia penale 7/10.5.2002 dell’Ufficio della caccia e della pesca). Ne discende altresì che le prestazioni dell’avv. PA 1 possono di principio essere totalmente riconosciute in quanto inerenti unicamente le accuse di impedimento di atti dell’autorità e di violazione delle leggi federale e cantonale sulla caccia in relazione agli altri fatti descritti nel decreto di accusa.

                                   2.   Rifusione delle spese di patrocinio

                                         2.1.

                                         Nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) - così come voluto dal legislatore per evitare abusi (cfr. note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 10) - analogamente a quanto previsto dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (art. 25 ss. Lag, in vigore dal 31.7.2002) nella retribuzione del difensore d'ufficio dell'accusato al beneficio del gratuito patrocinio, applicando quindi i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice dell’istruzione e dell’arresto.

                                         Giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA. Pertanto, con riserva per procedimenti ed altri atti particolarmente impegnativi (art. 41 TOA), CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali. Entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (cfr. DTF 122 I 1 ss. cons. 3a con numerosi riferimenti).

                                         Il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento. In altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.

                                         2.2.

                                         Preliminarmente, occorre esaminare se ed in che misura l'istante ha diritto al risarcimento delle spese legali relative a prestazioni precedenti l'emanazione del decreto di accusa 26.8.2002, considerato che il mandato è stato assunto dal legale l’1.2.2002 (cfr. nota professionale, doc. 4), che il diritto di cui all'art. 317 CPP compete all'accusato, che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP) e che nella fattispecie il citato decreto è stato emesso - giusta l'art. 207a CPP - senza preventiva promozione dell'accusa (cfr. verbale di interrogatorio 17.6.2002, p. 3, AI 13).

                                         Scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale, o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP); in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore. La qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP). La giurisprudenza cantonale ha però superato questa concezione formale di "accusato" basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P. F.): quindi, è da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.). La necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore. In ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto, si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure privative della libertà personale; nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale non riconosce invece la necessaria presenza di un difensore (DTF 126 I 194, 124 I 304, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; decisioni TF __________ del 18.11.2002 in re X.; __________ del 6.11.2002 in re X. e __________ del 28.8.2002 in re H.; cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1259 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; cfr. anche L. MARAZZI, Il GIAR, L'arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 10 ss.).

                                         Il procedimento penale in esame è stato promosso con denuncia 7/10.5.2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio della caccia e della pesca. Le informazioni preliminari hanno sostanzialmente comportato quattro interrogatori dell’istante (AI 1 e 13), l’interrogatorio di due testimoni (AI 1 e 16), una perquisizione al rustico ed al domicilio dell’istante (AI 1), il sequestro di diversi oggetti e parti di animale (AI 1) nonché l’assunzione agli atti di due perizie allestite dal dott. __________ __________ e dal dott. __________ __________ (AI 1). D’altra parte, occorre altresì rilevare che la pratica non presentava difficoltà di fatto o di diritto tali da giustificare la presenza di un patrocinatore prima dell’emanazione del citato decreto di accusa: come emerge dai verbali di interrogatorio 27.11.2001 e 1.12.2001 (allegati 3 e 4 alla denuncia penale 7/10.5.2002, AI 1), l’istante è stato in grado di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti ed ha sempre mantenuto una propria linea. Del resto la pena proposta nel decreto di accusa – in particolare una multa di CHF 800.--, la devoluzione allo Stato dell’importo di CHF 400.-- quale risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico e la privazione del diritto di cacciare per un anno da espiare – suggerisce in ogni caso che si trattava di un caso di poco conto.

                                         L’onere delle spese di patrocinio precedenti l’emanazione del decreto di accusa di data 26.8.2002 rimane pertanto interamente a carico dell’istante, avendo liberamente scelto di farsi assistere da un legale.

                                         2.3.

                                         La prima nota professionale 30.9.2002 dell’avv. PA 1 (doc. 4) comprende pure gli oneri dipendenti dalla procedura amministrativa di diniego della patente di caccia per la stagione venatoria 2002/2003 (cfr. istanza 5.8.2004, p. 5). Giusta l’art. 8 lit. g della legge cantonale sulla caccia, la patente di caccia è effettivamente negata a chi – su segnalazione del Dipartimento del territorio (e per esso dell’Ufficio caccia e pesca) al Municipio competente – risulta essere sottoposto a procedimento penale per crimini o delitti perpetrati nell’esercizio della caccia. Nondimeno, l’Ufficio della caccia e della pesca decide autonomamente l’eventuale segnalazione al competente Municipio, ciò che rende la procedura amministrativa indipendente da quella penale. Prova ne è che lo stesso istante ha ammesso che in un altro caso, l’Ufficio della caccia e della pesca – pur essendo pendente un procedimento penale – non ha impartito alcun ordine al competente Municipio (doc. 13).

                                         Ne discende pertanto che nemmeno detti oneri – in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) – possono essere risarciti a’ sensi degli art. 317 ss. CPP.

                                         2.4.

                                         L’istante postula la rifusione delle due note professionali del suo patrocinatore di complessivi CHF 13'337.90 [di cui CHF 11'000.-- a titolo di onorario (44 ore a CHF 250.--/ora), CHF 1'395.80 di spese e CHF 942.10 di IVA, doc. 3 e 4].

                                         Con riferimento alla difesa penale, il patrocinio si è in sostanza limitato alla preparazione del dibattimento ed al dibattimento davanti al giudice della Pretura penale. Come osservato dall’istante, la pratica ha in particolare comportato l’esame di due perizie, del rapporto 18.3.2003 redatto dall’avv. __________ __________ e dall’avv. __________ __________ inerente l’operato dell’Ufficio della caccia e della pesca, nonché della corrispondenza intercorsa tra il Consiglio di Stato ed il medesimo Ufficio (cfr. istanza 5.8.2004, p. 5 e 6). La nota d’onorario del 22.8.2003 (doc. 3) comprende inoltre i colloqui con il cliente, vari esami dell’incarto e delle ordinanze/decisioni, la corrispondenza epistolare e telefonica, la preparazione e stesura dell’arringa nonché il dibattimento.

                                         La tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati. Ciò posto e ricordato che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo del caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 4), il dispendio orario esposto appare invece oggettivamente eccessivo – segnatamente con riferimento ai colloqui con il cliente ed alla preparazione del dibattimento – considerato che la pratica, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, ha in definitiva richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà particolari.

                                         Per il che, si giustifica riconoscere un onorario pari a 12 ore e 25 minuti, di cui 120 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto), 25 minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 120 minuti inerenti i vari colloqui con il cliente, 60 minuti inerenti l’esame dell’incarto e delle ordinanze/decisioni, 60 minuti inerenti l’esame del citato rapporto 18.3.2003 e della corrispondenza intercorsa tra il Consiglio di Stato e l’Ufficio della caccia e della pesca, 180 minuti inerenti la preparazione dell’arringa ed infine 180 minuti inerenti il dibattimento.

                                         L’onorario da risarcire ammonta pertanto a CHF 3'105.--. A detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 488.40, ridotte a CHF 100.-- quelle inerenti le fotocopie (in quanto quelle esposte appaiono nel loro complesso eccessive con riguardo alle effettive necessità di patrocinio), a CHF 54.-- quelle inerenti la trasferta presso la Pretura penale di Bellinzona (27 km/tratta a CHF 1.--/km, art. 3 TOA), CHF 2.-- quelle inerenti le telefonate, stralciate in particolare quelle inerenti la stampa di bozze dell’arringa, in quanto non giustificate. All’istante va infine rimborsata l’IVA, pari a CHF 273.10.

                                         A titolo di spese legali, a IS 1 va quindi rifusa la somma complessiva di CHF 3'866.50. Gli interessi moratori – a cui sono applicabili le disposizioni generali del CO – vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 5.8.2004 della presente istanza.

                                   3.   Riparazione del torto morale

                                         3.1.

                                         L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art. 317 nel quale si parla di “equa indennità”; note riassuntive della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 15 ss.) ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).

                                         3.2.

                                         L’istante postula la rifusione di CHF 15'000.-- a titolo di torto morale, rilevando sostanzialmente che la notizia del procedimento penale aperto nei suoi confronti è subito circolata nel paese di __________ ed ha avuto un ampio riscontro nei mass media (cfr. istanza 5.8.2004, p. 7 e 8). Osserva inoltre di avere provato un sentimento di ansia e di vergogna “(…) che lo ha portato ad uno stato precario di salute psicofisica e lo ha costretto a rivolgersi al dott. __________ __________ di __________ che lo ha sottoposto ad una cura farmacologica (doc. 18)” (istanza 5.8.2004, p. 9). Sottolinea infine il fatto di avere scontato una pena – la privazione del diritto di cacciare – prima ancora della celebrazione del pubblico dibattimento e, con particolare riferimento all’accanimento palesato dai guardiacaccia, il sentimento di paura e ansia che prova nel solo fatto di recarsi nei boschi sia durante il periodo di caccia sia a stagione conclusa, rinviando al certificato medico del dott. __________ __________ (cfr. istanza 5.8.2004, p. 10).

                                         3.3.

                                         A riprova dell’interesse dei mass media, l’istante ha prodotto un articolo apparso sul settimanale “__________” (doc. 14) ed una videocassetta della trasmissione televisiva “__________” inerente il fenomeno del bracconaggio (doc. 15). I mass media non hanno tuttavia mai fatto il nome di IS 1 e del resto nemmeno i reperti mostrati durante la citata trasmissione televisiva potevano essere ricollegati all’istante. Con riferimento all’articolo di giornale, risulta poi chiaramente che l’attenzione del pubblico era focalizzata sul problema dei rapporti tra mondo venatorio ed Ufficio della caccia e della pesca in generale e sui metodi – giudicati eccessivi – utilizzati dai guardiacaccia più in particolare. Per il che se ne deve dedurre che il procedimento penale aperto nei suoi confronti non può aver seriamente danneggiato la sua reputazione.

                                         L’istante ha prodotto agli atti un certificato medico rilasciato dal dott. __________ __________ che attesta di averlo avuto in cura “(…) dal __________ al __________ per depressione nervosa causata da accuse inveritiere nell’ambito venatorio” (doc. 18). Ora, il certificato medico – alquanto generico ed oltretutto rilasciato da un medico specializzato in medicina generale – non appare sufficiente a provare che i disturbi riscontrati fossero la conseguenza diretta della procedura penale ed in particolare ad escludere che tali disturbi sussistessero già prima. Anzi, esso prova semmai una tendenza a reazioni gravi ed anormali in relazione a danneggiamenti, ovvero una certa “predisposizione costituzionale” dell’istante (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 154 e riferimenti).

                                         Come sopra esposto, la patente di caccia è stata negata all’istante nell’ambito di un procedimento amministrativo autonomo, per il che nulla può pretendere al proposito in questa sede. La situazione familiare e professionale dell’istante – funzionario __________ ora in pensione, conosciuto negli ambienti venatori – non è infine sufficiente per ammettere una grave lesione della personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale e dal pubblico dibattimento: del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un’indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3). Questa conclusione tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato – ad accezione dell’accusa di violazione della legge cantonale sulla caccia per essersi recato sul luogo di caccia con l’ausilio della propria automobile – come ritenuto nel giudizio 19.8.2003 della Pretura penale e nella presente decisione.

                                   4.   L’istante protesta inoltre le ripetibili di questa sede, che quantifica in almeno CHF 3'500.-- (cfr. istanza 5.8.2004, p. 11).

                                         Nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame. In concreto, considerato che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari e che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie per averla seguita sin dall’inizio, a giudizio di questa Camera va riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA.

                                   5.   L’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 4'116.50 oltre interessi al 5% a far data dal 5.8.2004.

                                   6.   La procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 19.8.2003 della Pretura penale di __________ (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP, l'importo di CHF 4'116.50 oltre interessi al 5% a far data dal 5.8.2004.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

                                     -   Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;

                                     -   Pretura penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno).

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

60.2004.281 — Ticino Camera dei ricorsi penali 05.09.2005 60.2004.281 — Swissrulings