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Ticino Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2004.265

13 dicembre 2004·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,276 parole·~11 min·3

Riassunto

ricorso in materia di perquisizione e sequestro.

Testo integrale

Incarto n. 60.2004.265  

Lugano 13 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancellliera

sedente per statuire sul ricorso 16/19.7.2004 presentato da

RI 1 , patr. da: PA 1 ,  

  contro  

la decisione 6.7.2004 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli in materia di sequestro;

preso atto delle osservazioni 21/22.7.2004 del procuratore pubblico Maria Galliani, che chiede di respingere il ricorso e confermare la decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto;

preso atto delle osservazioni 26/27.7.2004 della parte civile, che pure chiede di respingere il ricorso e confermare la decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto;

preso atto che con scritto 20.7.2004 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha trasmesso l’incarto a questa Camera, rinunciando a presentare osservazioni e rinviando alla motivazione della decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con precedenti decisioni del 16.2.2004 (inc. 60.2000.220) e del 17.2.2004 (inc. 60.2002.306) questa Camera si è già occupata di questa fattispecie, in relazione a due istanze di promozione dell’accusa a seguito di due decreti di non luogo a procedere. Entrambe le decisioni si sono limitate all’ammissione della completazione delle informazioni preliminari ai sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP. Per la ricostruzione di quanto accaduto prima delle surriferite decisioni, si rimanda, per economia di procedura, alle decisioni medesime.

                                   b.   In esecuzione di quanto disposto da questa Camera, il procuratore pubblico competente ha ordinato il 5.4.2004 la perquisizione ed il sequestro, presso lo studio del ricorrente, dei documenti relativi a tutte le fondazioni eventualmente costituite da __________ __________, nonché di tutte le società di cui quest’ultimo era avente diritto economico.

                                   c.   Contro l’ordine del procuratore pubblico è stato presentato un tempestivo reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto, in data 16/20.4.2004 (inc. Giar 2004.20001), respinto con decisione del 6/7.7.2004. Nella sua decisione il giudice dell’istruzione e dell’arresto fa riferimento, per i presupposti del decreto di perquisizione e di sequestro, alle decisioni di questa Camera. Ha ritenuto che l’ordine disposto dal procuratore pubblico rispettasse le indicazioni di completazione contenute nelle due decisioni di questa Camera. Il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha poi fatto riferimento al problema del preteso abuso di diritto per uso strumentale della denuncia penale e dell’eventuale incapacità processuale di __________ __________ PI 2. Infine, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha esaminato i documenti prodotti in busta chiusa, in relazione alla procedura prevista dall’art. 164 CPP, concludendo che non si possono considerare i documenti prodotti quali estranei alle informazioni preliminari, e quindi ha ammesso la perquisizione dei documenti da parte del procuratore pubblico. Per il sequestro, per ora disposto a titolo cautelativo, dovrà trovare conferma o smentita a seguito della perquisizione dei documenti da parte del procuratore pubblico e dell’esame che dei medesimi farà. Il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha concluso respingendo il reclamo e consentendo al procuratore pubblico la perquisizione delle carte prodotte dal reclamante.

                                   d.   Con tempestivo gravame a questa Camera, il qui ricorrente chiede l’annullamento dell’ordine di perquisizione e di sequestro, nonché la concessione dell’effetto sospensivo.

                                         Il ricorrente ribadisce di agire in un ambito tutelato dal segreto professionale: sostiene di non aver mai svolto attività di gestore patrimoniale o amministratore di società o di fondazioni di famiglia del defunto __________ o dei suoi eredi.

                                         Nel proprio gravame, il ricorrente si sofferma sul quesito relativo alla capacita civile e processuale della parte civile, suffragate sia da quanto capitato nella procedura civile di rendiconto, sia dal regolamento e dalle circostanze di costituzione della fondazione di famiglia. Chiede che la completazione delle informazioni preliminari avvenga preliminarmente procedendo all’audizione della parte civile, per verificarne la capacità processuale. Il ricorrente evidenzia il suo ruolo, non di organo della fondazione, non di amministratore, ma di persona chiamata a vegliare a che le volontà del primo beneficiario siano rispettate e che la gestione dei fondi sia prudente ed il reddito distribuito nell’interesse del denunciante. Questo nel contesto di un mandato professionale, in quanto avvocato. Il ricorrente afferma che il capitale della fondazione è intatto e gestito in modo oculato e conservativo. La diminuzione della rendita è giustificata proprio da questa gestione oculata e conservativa, che con gli attuali tassi d’interesse, non può essere particolarmente remunerativa. Con riferimento al segreto professionale dell’avvocato, il ricorrente sostiene che se normalmente il mandante ha un diritto al rendiconto che passa anche ai suoi eredi, questo non vale automaticamente in materia di consulenza successoria. In quest’ambito il diritto all’informazione dev’essere limitato, in particolare in presenza di fatti di natura assolutamente personali, ciò che si realizza nel caso concreto, a mente del ricorrente. Per questo il ricorrente ritiene di non essere tenuto a deporre e a produrre documenti concernenti la sua attività di avvocato.

                                         Quanto sostenuto riguardo alla capacità civile del denunciante, nonché l’esistenza del segreto professionale portano il ricorrente a concludere all’accoglimento del ricorso, all’annullamento della decisione di perquisizione e sequestro del procuratore pubblico e della decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto ed alla restituzione dei documenti sequestrati.

                                   e.   Nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico evidenzia come la sua decisione impugnata al giudice dell’istruzione e dell’arresto sia stata presa in adempimento di quanto disposto da questa Camera con le decisioni 16/17.2.2004. Per quanto riguarda la capacità processuale del denunciante e parte civile, ritiene con il Giar che la stessa non abbia influenza sulla decisione impugnata, e comunque, per il resto, rimanda alla decisione di questa Camera. Con riferimento al segreto professionale invocato dal ricorrente, il procuratore pubblico richiama il contenuto della precedente decisione di questa Camera, ed osserva come agli atti delle informazioni preliminari non ci sono documenti sufficienti per valutare se l’attività del ricorrente sia coperta del segreto professionale. Conclude chiedendo la conferma della decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto.

                                    f.   Nelle proprie osservazioni la parte civile conclude anzitutto all’inammissibilità della richiesta di procedere alla sua audizione nel contesto della presente procedura ricorsuale o nel contesto delle informazioni preliminari. Con riferimento alle precedenti decisioni di questa Camera, per la parte civile l’accoglimento del ricorso comporterebbe violazione del principio della “res iudicata”. Con riferimento alle richieste del ricorrente in relazione all’art. 79 cpv. 2 CPP (limitazione dell’accesso agli atti della parte civile per contrarie esigenze dell’inchiesta), le stesse sarebbero irricevibili avanti a questa Camera perché non sollevate avanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto. L’argomento del segreto professionale, sollevato nuovamente nel ricorso, ha già trovato una soluzione in una della precedenti decisioni di questa Camera. Riguardo alla decisione del procuratore pubblico, confermata dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, la parte civile osserva che la stessa adempia a tutti i requisiti posti per una perquisizione e sequestro. Con riferimento alle decisioni di questa Camera, sono dati i seri indizi di reato. La documentazione sequestrata è connessa all’oggetto dell’indagine, ed il principio della proporzionalità è certamente ossequiato.

                                         La parte civile sostiene che la questione della sua capacità processuale sia irrilevante con riferimento alle decisioni del procuratore pubblico e del giudice dell’istruzione e dell’arresto. Riguardo al mandato professionale assunto dal ricorrente, la parte civile ritiene che si tratti dell’attività tipica di un intermediario finanziario, nel contesto del quale l’avvocato non può far valere il proprio segreto professionale. La parte civile specifica che l’oggetto dell’inchiesta non è il mandato di consulenza successoria a suo tempo prestato, ma l’attività svolta come membro del comitato interno della fondazione, quale garante o “protector”. Conclude chiedendo di respingere il ricorso.

in diritto

                                   1.   L'art. 161 CPP impone al procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato.

                                         Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione formale, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro confiscatorio); in particolare, il sequestro probatorio serve all'acquisizione di mezzi di prova, cioè di tutte quelle cose che direttamente o indirettamente possono portare la prova della fattispecie o chiarire le circostanze. E' sufficiente una certa probabilità che l'oggetto sia direttamente o indirettamente connesso con la fattispecie penale (R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 69 n. 2; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2546).

                                         Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, perquisizione e sequestro sono legittimi unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì del principio di proporzionalità (REP. 1999 n. 131, 1998 n. 117 e 1996 n. 107); il venir meno di questi presupposti toglie legittimità al sequestro, che deve essere revocato.

                                   2.   Nel caso concreto, non vi è dubbio che il sequestro è stato emanato dal procuratore pubblico competente con riferimento a quanto già deciso da questa Camera nel presente caso in tema di completazione giusta l’art. 186 cpv. 4 CPP (decisioni del 16.2.2004 - inc. __________ - e del 17.2.2004 - inc. __________). L’ordine di perquisizione e di sequestro è perciò validamente fondato su delle necessità d’inchiesta, allo stadio delle informazioni preliminari, esposte nelle surriferite decisioni. Per questo motivo, non è più il caso di esaminare se siano dati o meno sufficienti indizi di reato e la connessione tra questi e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio. Con riferimento al principio della proporzionalità forza è di constatare che la decisione del procuratore pubblico la rispetta, sia riguardo alle decisioni già prolate da questa Camera, sia riguardo agli strumenti utilizzati, ovvero la perquisizione ed il sequestro. Opportuna e pertinente a questo proposito la distinzione operata dal giudice dell’istruzione e dell’arresto tra perquisizione e sequestro, quest’ultimo essendo per il momento solo disposto a titolo cautelativo, e dovrà trovare conferma o smentita a seguito della perquisizione dei documenti da parte del procuratore pubblico e dell’esame che dei medesimi farà.

                                   3.   Prima di esaminare le censure avanzate dal ricorrente, è utile fare alcune premesse pertinenti alla specificità della presente fattispecie. Occorre anzitutto non perdere di vista che il procedimento penale aperto (a seguito di due esposti) è teso alla verifica di un’ipotesi di reato. Contestualmente è pendente una procedura civile avanti la Pretura di __________, __________ (inc. __________) di rendiconto nella quale il qui ricorrente è convenuto ed il denunciante in sede penale è attore. Appare pacifico quindi che occorre mantenere chiaramente distinte le due procedure, che hanno chiaramente finalità diverse. Occorre in particolare evitare che la procedura penale collida e renda priva d’oggetto la procedura civile. Questo rischio è oggettivamente dato in relazione ad un ordine di perquisizione e di sequestro, ciò che può influire sulla modalità di esecuzione della perquisizione e del sequestro, come pure sui diritti delle parti. Nell’ottica di questo rischio devono essere anche comprese e messe in pratica le precedenti due decisioni di questa Camera.

                                   4.   La censura sollevata in relazione al segreto professionale è già stata affrontata da questa Camera nella decisione del 16.2.2004 (inc. __________) e non ci sono argomenti nuovi e pertinenti che giustifichino di discostarsi da quanto già giudicato, ritenuto comunque che l’ipotesi di reato che dev’essere verificata si riferisce temporalmente al periodo successivo alle consulenze successorie al defunto padre del denunciante, e quindi il sequestro, successivo alla perquisizione, dovrà attentamente distinguere tra documenti pertinenti la consulenza successoria e quelli riferiti al patrimonio, alla sua veste giuridica e alla sua gestione.

                                   5.   Non miglior sorte deve essere riferita alla censura relativa alla capacità civile del denunciante. Senza entrare nel concreto caso, l’art. 67 CPP precisa come chiunque può presentare denuncia per reati di azione pubblica. La dottrina (M. RUSCA/E. SALMINA/C. VERDA, Commento del Codice di Procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 67 CPP, p. 199), chiarisce che la facoltà di denuncia spetta anche alle persone senza l’esercizio dei diritti civili. Per questo l’argomento è irrilevante in questa sede.

                                   6.   Il ricorso va pertanto respinto. Gli atti prodotti in busta chiusa sono quindi trasmessi al procuratore pubblico competente perché proceda alla perquisizione dei medesimi. Dopo averli adeguatamente esaminati, nell’ottica della verifica preliminare della sussistenza o meno dell’ipotesi di reato ventilata con i due esposti, deciderà quali documenti siano utili all’inchiesta e debbano esser conseguentemente rimanere sequestrati, e quali non siano di nessuna utilità.

                                         Per quanto ricordato al punto 3 della presente decisione, si giustifica una limitazione dei diritti della parte denunciante/civile di accedere agli atti, per evitare  la sovrapposizione indebita tra procedura civile e quella penale. La limitazione è tanto più giustificata in considerazione del fatto che ci si trova nella fase iniziale della procedura, nelle informazioni preliminari.

                                         Nel caso in cui gli accertamenti preventivi del procuratore pubblico in sede di informazioni preliminari escludessero la commissione di reati, il dissequestro potrà riguardare tutta la documentazione.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 157 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 250.--, per complessivi CHF 650.- (seicentocinquanta), sono poste a carico dell’avv. __________ RI 1, __________, che rifonderà a __________ PI 2, __________, CHF 350.-- (trecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patrocinato da: PA 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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