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Ticino Camera dei ricorsi penali 05.12.2005 60.2004.254

5 dicembre 2005·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,378 parole·~7 min·2

Riassunto

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

Testo integrale

Incarto n. 60.2004.254  

Lugano 5 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 7/8.7.2004 presentata da

IS 1 patr. da: PA 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 22.6.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 9/12.7.2004 del procuratore pubblico Luca Maghetti, che chiede che l’indennità rivendicata dall’istante venga considerevolmente ridotta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 23.2.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di tre giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta colpevole di appropriazione semplice “per essersi, quale gerente del chiosco __________ di __________, allo scopo di indebito profitto, appropriata della somma di fr. 130/140.-- in banconote, affrancate con fermaglio in argento del valore di fr. 250.-- dimenticati presso il citato chiosco dal signor __________ __________” (DA __________);

                                         che con decisione 22.6.2004 – in virtù del principio “in dubio pro reo” – il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione (inc. __________);

                                         che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle l'importo di CHF 3'869.30 per spese di patrocinio, oltre interessi al 5% dal 7.7.2004;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l'istante postula la rifusione della nota professionale 7.7.2004 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 4'568.70 [di cui CHF 3'900.-- a titolo di onorario (13 ore a CHF 300.--/ora), CHF 346.-- di spese e CHF 322.70 di IVA (doc. B)], ridotta tuttavia a CHF 3'869.30 conformemente alla “(…) prassi di questa lodevole Corte”, che riconosce una tariffa di CHF 250.--/ora (istanza 7/8.7.2004, p. 3);

                                         che la tariffa applicata appare quindi conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;

                                         che il dispendio orario esposto (13 ore) appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente eccessivo, segnatamente con riferimento ai colloqui con l’istante ed agli scritti (spesso di poche righe);

                                         che del resto la fattispecie non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto – circostanza che peraltro l’istante non sostiene – ed il patrocinio si è in sostanza limitato alla preparazione del dibattimento ed al dibattimento;

                                         che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 5 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'250.--, di cui 35 minuti inerenti le telefonate (il tempo complessivo indicato appare eccessivo in relazione alla fattispecie), 20 minuti inerenti gli scritti di data 7.4.2004, 13.4.2004, 5.5.2004, e 28.5.2004 (in media 5 minuti/scritto, trattandosi di semplici comunicazioni alla Pretura penale), 50 minuti inerenti gli ulteriori scritti di data 19.4.2004, 30.4.2004, 17.5.2004, 2.6.2004 e 7.7.2004 (in media 10 minuti/scritto), 15 minuti inerenti l’esame dell’incarto penale (poco voluminoso), 10 minuti inerenti gli esame delle ordinanze 11.5.2004 e 1.6.2004 del giudice della Pretura penale, 30 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 15 minuti inerenti la preparazione dell’arringa, 120 minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento presso la Pretura penale di Bellinzona (che si è protratto dalle ore 9.28 alle ore 10.30 circa) ed infine 5 minuti inerenti l’esame della sentenza, stralciate in particolare le prestazioni “formazione incarto”, “intimazione” e “ricezione” (trattandosi di mansioni che vengono di solito effettuate dal personale di cancelleria) nonché la prestazione di data 26.5.2004 “lettera a Pretura”, che non figura agli atti;

                                         che a questa somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 206.60, di cui CHF 50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 3.-- per le telefonate, CHF 73.60 per gli scritti (CHF 5.90/lettera semplice e CHF 10.--/raccomandata, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF 30.-- per le fotocopie (quelle esposte appaiono eccessive, ritenuto in particolare che l’incarto è sostanzialmente composto da un rapporto di polizia di poche pagine) e CHF 50.-per la trasferta presso la Pretura penale di Bellinzona, così come esposto;

                                         che l’IVA ammonta a CHF 110.70;

                                         che a IS 1 va quindi rifuso l’importo di CHF 1'567.30 a titolo di spese legali, oltre interessi al 5% dal 7.7.2004, così come postulato;

                                         che l’istante protesta infine la rifusione delle ripetibili di questa sede;

                                         che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese e IVA;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 22.6.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'717.30, oltre interessi al 5% dal 7.7.2004 su CHF 1'567.30.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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