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Ticino Camera dei ricorsi penali 15.11.2004 60.2004.246

15 novembre 2004·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·586 parole·~3 min·3

Riassunto

istanza di ispezione degli atti. giudice dell'istruzione e dell'arresto quale istante.

Testo integrale

Incarto n. 60.2004.246  

Lugano 15 novembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/21.5.2004 presentata da

IS 1 ,  

tendente ad ottenere da parte del Ministero Pubblico la comunicazione di eventuali procedimenti penali aperti a carico di avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati e nell'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio;  

preso atto delle osservazioni 15/16.7.2004 del procuratore generale Bruno Balestra, che comunica di non aver obbiezioni all’autorizzazione generale a conoscere i nominativi degli avvocati contro i quali sarebbe aperto un procedimento penale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   L’istanza, presentata dal presidente dei giudici dell'istruzione e dell'arresto, si riferisce all’incarico incombente all’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto di nominare i difensori d’ufficio in ambito penale. Considerata l’inopportunità di conferire mandati simili ad avvocati che abbiano procedure penali in corso, l’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto chiede di essere informato dei nominativi degli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati e nell'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio contro i quali è aperta una procedura penale, rispettivamente dell’eventuale chiusura della stessa. La richiesta dell’Ufficio istante si riferisce unicamente ai nominativi degli avvocati, ad esclusione di informazioni sul tipo di reato e sul tipo di decisioni che pone fine alla procedura. L’istanza è formulata a questa Camera con riferimento all’art. 27 CPP.

                                   2.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   3.   La richiesta formulata dall’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto è strettamente connessa con una delle incombenze, di carattere penale, che la legge riserva a detto ufficio. Appare giustificato, nell’ottica dell’interesse giuridico legittimo dell’art. 27 CPP, ma anche più in generale nell’ottica del sano funzionamento della giustizia penale, evitare la nomina a difensore d’ufficio di un avvocato contro il quale è pendente un procedimento penale, ritenuto il rischio di eventuali conflitti d’interesse. In quest’ottica la richiesta è giustificata e va pertanto accolta.

                                   4.   Appare nondimeno opportuno porre alcune precisazioni. Anzitutto la comunicazione (come peraltro indicato nell’istanza) deve riguardare unicamente il nominativo, e non estendersi al tipo di infrazioni. Inoltre la comunicazione deve intervenire unicamente nel caso di promozione dell’accusa, e non allo stadio delle informazioni preliminari. Infine, all’Ufficio istante dev’essere comunicata anche la fine del procedimento. Inutile dire che la comunicazione avviene in relazione all’espletamento di una competenza riservata dalla legge all’Ufficio istante, e quindi è coperta dal segreto d’ufficio.

                                   5.   Considerata la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

- terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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