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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2004.207

21 settembre 2004·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·652 parole·~3 min·4

Riassunto

ricorso in materia di perquisizione e sequestro.

Testo integrale

Incarto n. 60.2004.207  

Lugano 21 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 1/2.6.2004 presentato da

RI 1, -, RI 2, -, RI 3, -, tutti patr. da: PA 1, ,

  contro  

la decisione 18.5.2004 dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Franco Lardelli in materia di sequestro;

richiamati gli scritti 4/7.6.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni e 7/8.6.2004 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, che comunicano di rimettersi al giudizio di questa Camera;

richiamate inoltre le osservazioni 7/11.6.2004 di __________ PI 2, che conclude per l'accoglimento del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 2 in detenzione preventiva dal 9.9.2003 al 26.9.2003 (rapporto di arresto 9.9.2003, AI 9; verbale di notifica di arresto e di decisione 10.9.2003, AI 11; verbale di interrogatorio PP 26.9.2003, AI 35) - per infrazione aggravata, sub. semplice alla legge federale sugli stupefacenti, con ordine 18.9.2003 il magistrato inquirente ha disposto, tra l'altro, la perquisizione ed il sequestro della cassetta di sicurezza n. __________ presso __________, __________, intestata all'accusata, contenente un diamante naturale di 3.58 carati (con certificato) - asseritamente di proprietà di __________ RI 1, rispettivamente della sua famiglia - ed altri oggetti di oreficeria (cfr. verbale di perquisizione e sequestro 30.10.2003, allegato al rapporto di esecuzione 18.11.2003, AI 65; cfr. anche AI 21 e 52);

                                         che l'istruttoria formale è sfociata nell'atto di accusa 4.6.2004, con il quale l'accusata - tuttora in attesa di giudizio - è stata deferita davanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano (ACC __________);

                                         che il 30.4/4.5.2004 __________ RI 1, __________ RI 2 e __________ RI 3 hanno chiesto - con un unico allegato - al giudice dell'istruzione e dell'arresto ed al procuratore pubblico "(…) l'immediata riconsegna ai proprietari" della suddetta gemma (istanza 30.4/4.5.2004, p. 3, AI 86);

                                         che con decisione 18.5.2004 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha dichiarato irricevibile la domanda per incompetenza (AI 93);

                                         che con tempestivo gravame i ricorrenti - contestando di aver chiesto il dissequestro del diamante - postulano l'annullamento del giudizio;

                                         che con il citato scritto __________ RI 1, __________ RI 2 e __________ RI 3 - dopo aver comunicato di essere patrocinati dall'avv. __________ PA 1 - hanno esposto i motivi per cui il sequestro non si giustificherebbe (cfr. "nel merito" e "la proprietà RI 1 "), concludendo che "non esistono i presupposti giuridici per trattenere ulteriormente il diamante in questione, ragione per la quale ne chiedo l'immediata riconsegna ai proprietari" (istanza 30.4/4.5.2004, p. 3, AI 86);

                                         che pertanto il giudice dell'istruzione e dell'arresto poteva ritenere lo scritto senza incorrere in arbitrio - una richiesta di dissequestro della gemma;

                                         che a ragione - considerato che in materia di perquisizione e sequestro il giudice dell'istruzione e dell'arresto è competente in prima istanza solo nel periodo che intercorre tra l'emanazione dell'atto di accusa e l'apertura del dibattimento (decisione 30.7.2002 di questa Camera in re F. B., inc. 60.2002.174) e che nella fattispecie __________ PI 2 è stata deferita alla competente Corte il 4.6.2004 - ha quindi dichiarato irricevibile la domanda;

                                         che il gravame è respinto, con tassa di giustizia e spese a carico - in solido dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 157 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta), sono poste in solido a carico di __________ RI 1, __________ - __________, __________ RI 2, __________ - __________, e __________ RI 3, __________ - __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patrocinata da: PA 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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