Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 02.06.2005 60.2004.138

2 giugno 2005·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,169 parole·~11 min·2

Riassunto

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.

Testo integrale

Incarto n. 60.2004.138  

Lugano 2 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 8/13.4.2004 presentata da

IS 1 patr. da: avv. ,__________

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 11.4.2003 emanato dall’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 15/16.4.2004 del procuratore pubblico Rosa Item, che si rimette al giudizio di questa Camera;

rilevato che con scritto 22/23.4.2004 PI 4 si oppone ad un eventuale diritto di regresso dello Stato nei suoi confronti a’ sensi dell’art. 322 CPP, mentre PI 3 e PI 2 non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decisione 11.4.2003 - motivata il 22.4.2003 a seguito della richiesta 18.4.2003 dell’avv. __________ - l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso nei confronti di IS 1, in detenzione preventiva dal 24.1.2003 al 10.2.2003, per titolo di truffa e estorsione, ritenuto che “le ipotesi circa quanto effettivamente accaduto possono essere molte; non può per esempio essere scartata l’idea che PI 2 abbia inventato la totalità o parte della sua tesi, per giustificare agli occhi dei suoi soci un’operazione (od un utilizzo degli averi affidatigli) non proprio onorevole (…) né può essere del tutto escluso un effettivo coinvolgimento di IS 1, avendo egli inizialmente contestato la sua presenza in __________ al momento dei fatti, circostanza poi dimostrata avveratasi” per cui “dedurre dai fatti accertati concreti indizi di reato a carico di IS 1 è impossibile” (ABB __________, p. 2);

                                         che con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo complessivo di CHF 12'007.90, di cui CHF 3'407.90 per spese di patrocinio e CHF 8'600.-- per torto morale;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________, di complessivi CHF 3'407.90 [di cui CHF 2'632.50 a titolo di onorario (pari a 10 ore e 32 minuti circa a CHF 250.--/ora), CHF 534.70 di spese (CHF 50.-- per la formazione dell’incarto rientrando nelle spese) e CHF 240.70 di IVA, doc. C];

                                         che la tariffa oraria applicata appare conforme ai predetti principi;

                                         che il dispendio orario esposto, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, appare invece nel suo insieme sproporzionato alla fattispecie, che ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà particolari, circostanza che difatti l’istante non sostiene;

                                         che a titolo di onorario viene ammesso un importo di CHF 1'937.50, pari a 7 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora, stralciate le prestazioni inerenti la corrispondenza del 18.2.2003 con il Ministero pubblico (che non figura agli atti), ridotte a 120 minuti quelle inerenti il ricorso 3.2.2003 a questa Camera e a 60 minuti quelle inerenti la preparazione della presente istanza di indennità, che non presentava difficoltà particolari ed il cui onere lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il legale conosceva la fattispecie per averla seguita fin dall’inizio;

                                         che a questa somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 410.80, stralciate quelle inerenti una delle due trasferte del 28.1.2003 (la seconda non essendo giustificata) e quelle inerenti la corrispondenza del 18.2.2003 con il Ministero pubblico, ridotte a CHF 40.-- quelle inerenti il ricorso 3.2.2003 a questa Camera, a CHF 54.-- quelle inerenti la trasferta presso il Ministero pubblico dell’11.3.2003 (27 km/tratta a CHF 1.--/km, art. 3 TOA) e a CHF 20.-quelle inerenti la presente istanza di indennità;

                                         che l’IVA ammonta a CHF 178.50;

                                         che a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 2'526.80;

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. __________);

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

                                         che l’istante postula la rifusione di CHF 8'600.--, di cui CHF 3'600.-- (CHF 200.--/giorno) per i diciotto giorni di detenzione preventiva sofferta e CHF 5'000.-- per avere subito “(…) l’onta di un arresto, il confronto con una procedura penale, il soggiorno in carcere, benché oggettivamente a suo carico vi fossero solo fantasiosi racconti di persone disposte a tutto pur di scaricare la loro effettiva posizione” (istanza di indennità 8/13.4.2004, p. 2);

                                         che l’allora procuratore pubblico ha emanato un ordine di arresto nei confronti di IS 1 per i titolo di truffa e estorsione in data 15.10.2002 (AI 12);

                                         che l’istante è stato arrestato il 24.1.2003 (AI 14, rapporto d’arresto 24.1.2003);

                                         che l’arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente il pericolo di fuga e i bisogni dell’istruzione (AI 18, verbale di notifica di arresto e di decisione 25.1.2003);

                                         che è stato scarcerato il 10.2.2003 (AI 35);

                                         che - in applicazione della prassi in materia - per i diciotto giorni di detenzione preventiva viene assegnata all’istante la somma di CHF 3'600.-- (CHF 200.--/giorno), come domandato;

                                         che detto importo tiene conto della contenuta sofferenza per l'istante, che non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica, e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che l'arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dal decreto di abbandono 11.4.2003 e da questo stesso giudizio;

                                         che le circostanze invocate dall’istante a sostegno dell’ulteriore indennità rivendicata a titolo di riparazione del torto morale, quantificata in CHF 5'000.--, rientrano già nell’importo base assegnato;

                                         che non vi sono peraltro altri elementi che giustificano un aumento o una diminuzione della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in precedenza;

                                         che a IS 1 va pertanto risarcito - a titolo di spese legali e di torto morale l’importo complessivo di CHF 6'126.80;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;

                                         che il procedimento penale ha preso avvio a seguito delle dichiarazioni di PI 2 rese nell’ambito di un procedimento parallelo - che ha riferito di essere stato vittima di un’aggressione e di un furto [circostanza questa indirettamente confermata da PI 3 (cfr. AI 5) e da PI 4 (cfr. AI 11)], evidenziando nel contempo “(…) un comportamento assai dubbio di IS 1 (…), che si era spacciato come vittima ma che all’esame dei fatti poteva anche apparire come ideatore o complice del reato commesso a danno di PI 2” (ABB __________, p. 1);

                                         che l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha decretato l’abbandono del procedimento per insufficienza di prove, rilevando in particolare che “(…) non può essere del tutto escluso un effettivo coinvolgimento di IS 1” (ABB __________, p. 2);

                                         che nella fattispecie non sono quindi dati i presupposti di cui all’art. 322 CPP, il procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato, per cui si prescinde dall’applicazione di detta disposizione;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di abbandono 11.4.2003 dell’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 6'126.80.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

                                     -   Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 2 patrocinato da: PA 2 3. PI 3 3 patrocinato da: PA 3 4. PI 4 patrocinata da: PA 4  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

60.2004.138 — Ticino Camera dei ricorsi penali 02.06.2005 60.2004.138 — Swissrulings