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Ticino Camera dei ricorsi penali 14.11.2005 60.2004.136

14 novembre 2005·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,792 parole·~14 min·4

Riassunto

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.

Testo integrale

Incarto n. 60.2004.136  

Lugano 14 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6/7.4.2004 presentata da

IS 1 patr. da: PA 2  

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 9.5.2003 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 16/19.4.2004 del procuratore pubblico Rosa Item, che si rimette al giudizio di questa Camera;

rilevato che PI 2 e PI 1 non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto d’accusa 13.3.2000 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di due mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di denuncia mendace “(...) per avere, a scopo d’indebito profitto, intenzionalmente, a __________, il __________ __________ 2000 ed il ____________________ __________ 2000, nel corso di interrogatori tenutisi dinanzi al Procuratore pubblico, ordito mene subdole per provocare un procedimento penale contro PI 1, persona che egli sa innocente, e meglio per avere, tentato di incolpare PI 1, condirettore presso la __________ __________ di __________, di aver fatto uso di un documento falso, costituito dal formulario A relativo alla relazione nr. __________ intestata alla società __________ __________, aperto presso la banca suddetta, asserendo che tale documento riporta indicazioni false, ossia che egli è l’unico, secondo le sue affermazioni, avente diritto economico dei fondi depositati in conto, allorché, in realtà i fondi in questione apparterrebbero quasi totalmente ai suoi famigliari, tale comportamento essendo dettato da interessi patrimoniali ingenti, dal momento che la reale appartenenza economica dei beni depositati sul conto suddetto è questione rilevante ai fini della procedura di divorzio aperta dinanzi al Pretore del __________ di __________” (DAC __________);

che con sentenza 9.5.2003 la suddetta Corte ha assolto l’istante dall’imputazione;

che nella medesima sentenza, in relazione ad altri due procedimenti aperti a carico di IS 1 su querele 21/23.11.2000 e 12/13.3.2001 di PI 2 (inc. __________), la Corte lo ha inoltre dichiarato autore colpevole di ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento, condannandolo alla pena di 60 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese e al versamento di un’indennità di CHF 3'000.-- alla parte civile PI 2 (sentenza 9.5.2003, p. 5 e 6; cfr. anche ACC __________ dell’1.3.2001 e ACC __________ del 19.4.2001); detti procedimenti - come esposto correttamente dall’istante - non sono (e non possono essere) oggetto della presente procedura (cfr. istanza 6/7.4.2004, p. 3);

                                         che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli la somma di CHF 5'499.75 oltre interessi al 5% dal 9.5.2003, per spese di patrocinio, e CHF 742.45 per titolo di ripetibili di questa sede (cfr. istanza 6/7.4.2004, p. 4);

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono -  ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che - come detto - il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);

                                         che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);

                                         che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

                                         che in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

                                         che il procedimento penale a carico dell'istante è stato aperto d’ufficio a seguito della segnalazione di data 17.11.1999 del pretore di __________, il quale ha trasmesso al Ministero pubblico copia di una deposizione testimoniale resa da PI 1 nell’ambito del procedimento di divorzio di PI 2 e IS 1, per valutare eventuali rilevanze penali (cfr. AI 1, scritto 17.11.1999 del pretore avv. __________ __________ e copia verbale di udienza 14.10.1999, inc. DI __________);

                                         che le informazioni preliminari hanno comportato, in sostanza, due ordini di perquisizione, uno indirizzato alla __________, __________ (AI 2 e AI 3) e l’altro all’__________, __________ (AI 8, AI 12 e AI 13), l’interrogatorio di PI 1 (AI 5), l’interrogatorio di IS 1 (AI 6), un interrogatorio di confronto tra questi ultimi (AI 14) ed uno scambio epistolare tra l’allora procuratore pubblico ed il pretore (AI 7 e AI 9);

                                         che la fattispecie non presentava difficoltà di fatto o di diritto da imporre già a questo stadio del procedimento la presenza di un patrocinatore;

che in relazione agli ordini di perquisizione non appare che l’istante abbia subito importanti ripercussioni sulla sua situazione o sfera personale; egli del resto nemmeno lo sostiene;

                                         che dai verbali di interrogatorio (AI 6 e AI 14) si evince inoltre come l'istante fosse in grado di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti;

                                         che la pena proposta nel decreto di accusa - due mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e CHF 1'000.-- di multa suggerisce altresì che si trattava di un caso di poco conto (cfr. anche decisioni 2.6.1998 e 10.5.1999 dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Luca Marazzi, che ha respinto le istanze 2.4.1998 e 22.4.1999 tendenti ad ottenere la concessione del gratuito patrocinio, nonché la giurisprudenza di questa Camera in ambito di assistenza giudiziaria);

                                         che pertanto l'onere delle spese legali precedenti la promozione dell'accusa di data 25.2.2000 (AI 14, verbale di interrogatorio 25.2.2005, p. 2) rimane interamente a suo carico, avendo liberamente scelto di farsi assistere dall'avv. __________ __________ e dall’avv. __________ __________ (entrambi appartenenti al medesimo studio legale), che hanno assunto il mandato - secondo la nota professionale agli atti - l’11.1.2000;

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________ __________, rispettivamente avv. __________ __________, di complessivi CHF 5'499.75 [di cui CHF 4'762.50 a titolo di onorario (1143 minuti, ossia 19 ore e 3 minuti, a CHF 250.--/ora), CHF 320.90 di spese, CHF 386.35 di IVA al 7.6% e CHF 30.-- di esborsi (doc. B, nota professionale 6.4.2004 allegata all’istanza 6/7.4.2004)];

che la tariffa oraria applicata - per quanto concerne le prestazioni dell’anno 2000 - non è conforme alla prassi all’epoca del patrocinio e va pertanto ridotta a CHF 220.--/ora, mentre quella applicata per le prestazioni successive, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti, e rientra nei parametri indicati (doc. B, nota professionale 6.4.2004 allegata all’istanza 6/7.4.2004);

che esaminato l’incarto (TPC __________), il dispendio orario esposto appare oggettivamente sproporzionato alla fattispecie che - per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di rilievo, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

che il patrocinio è infatti sostanzialmente consistito - per quanto concerne le prestazioni non a carico dell’istante nell’opposizione 16/17.3.2000 al decreto di accusa, nella preparazione del dibattimento e nel dibattimento;

che di conseguenza viene ammesso un onorario pari a 403 minuti (6 ore e 43 minuti), di cui 120 minuti inerenti ai colloqui - anche telefonici - con il cliente (sufficienti in considerazione della semplicità del caso), 13 minuti inerenti ai colloqui telefonici con il Ministero pubblico (come postulato), 45 minuti inerenti ai vari scritti (come postulato), 120 minuti per la preparazione del dibattimento (non apparendo che la fattispecie alla base del decreto di accusa abbia presentato particolari problemi di fatto e non sembra nemmeno che abbia imposto approfondimenti specifici dal profilo giuridico, come del resto risulta dalla sentenza 9.5.2003, inc. TPC __________ e __________) e 105 minuti inerenti al dibattimento [invece di 210 minuti come postulato, ritenuto che il medesimo riguardava anche altri due procedimenti a suo carico per trascuranza degli obblighi di mantenimento (inc. __________: atto di accusa 1.3.2001 ACC __________ e atto di accusa 19.4.2001 ACC __________], stralciata la prestazione di “accesso a MP (ritiro incarto)” di data 2.5.2000, trattandosi di una mansione che viene di solito effettuata dal personale di cancelleria i cui onorari sono a carico del datore di lavoro;

che all’istante va quindi riconosciuta la somma complessiva di CHF 1'657.65 a titolo di onorario, segnatamente CHF 157.65 per le prestazioni inerenti all’anno 2000 [43 minuti a CHF 220.--/ora (lettera raccomandata a cliente e a MP e conferenze telefoniche a MP)] e CHF 1'500.-- per le prestazioni successive (360 minuti a CHF 250.--/ora);

che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 317.85 - ridotte a CHF 7.95 quelle inerenti alle telefonate (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6) - e l’esborso di CHF 30.--;

che l’IVA viene ammessa limitatamente a CHF 33.85 per l’anno 2000 al 7.5 % su CHF 451.10 (CHF 293.45 di spese e CHF 157.65 di onorario) e CHF 115.85 per le prestazioni successive al 7.6% su CHF 1'524.40 (CHF 24.40 di spese e CHF 1’500.-- di onorario), per complessivi CHF 149.70;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 6.4.2004 della presente istanza;

                                         che l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede (senza interessi di mora);

                                         che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese e IVA;

                                         che l’indennità complessiva ammonta a CHF 2'305.20, di cui CHF 2'155.20 per spese di patrocinio e CHF 150.-- per ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5% su CHF 2'155.20 dal 6.4.2004, come postulato;

                                         che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;

                                         che nella fattispecie non sono tuttavia dati i citati presupposti, il procedimento penale essendo stato aperto d’ufficio su segnalazione del pretore di __________ per eventuali rilevanze penali (AI 1, scritto 17.11.1999) e avendo successivamente il procuratore pubblico deciso di sua iniziativa di promuovere l’accusa nei confronti di IS 1 per titolo di denuncia mendace nel corso dell’interrogatorio di confronto tenutosi il 25.2.2000 (AI 14, verbale d’interrogatorio 25.2.2000, p. 2);

                                         che pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 9.5.2003 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'305.20, oltre interessi al 5% su CHF 2'155.20 dal 6.4.2004.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

terzi implicati

1. PI 1 1 patrocinato da: PA 1 2. PI 2 2 patrocinata da: PA 3 3. PI 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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