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Ticino Camera dei ricorsi penali 26.09.2005 60.2003.390

26 settembre 2005·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,125 parole·~11 min·2

Riassunto

istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. torto morale. regresso.

Testo integrale

Incarto n. 60.2003.390  

Lugano 26 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 21/24.11.2003 presentata da

IS 1 patr. da: e notarile PA 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 17.4.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 25/26.11.2003 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera sia per quanto attiene alla legittimità della richiesta sia per quanto riguarda il suo merito;

rilevato che PI 2, con riferimento all’art. 322 CPP, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto di accusa 25.11.2002 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente Pretura del distretto di __________ IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di ripetuta violazione del dovere d’assistenza o educazione “per avere, in più occasioni, violato il suo dovere d’assistenza e di educazione verso il minorenne __________, figlio della sua ex convivente, in particolare insultandolo con epiteti quali: ‘… stronzo, testa di merda, testa di boiler..’ e colpendolo con sberle al volto e tirate di orecchi, esponendone così a pericolo lo sviluppo fisico e psichico”, fatti avvenuti a __________ nel corso del __________ (DAP __________);

                                         che con decisione 17.4.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l'istante dalla citata imputazione;

                                         che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 6'386.--, di cui CHF 5'386.-- per spese di patrocinio e CHF 1'000.-- a titolo di torto morale (cfr. istanza 21/24.11.2003, p. 5);

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che con decisione 9.12.2002 l’allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Claudio Lepori ha nominato il lic. iur. __________ __________ difensore d'ufficio dell'istante (doc. 1), ammettendolo in seguito, con decisione 6.2.2003, al beneficio del gratuito patrocinio (doc. 4);

                                         che – essendo stato prosciolto dall’accusa – questi ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento a questa Camera;

                                         che postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di complessivi CHF 5'386.-- [di cui CHF 4'967.-- a titolo di onorario (pari a 24 ore e 50 minuti) e CHF 419.-- di spese, doc. 5];

                                         che fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di assistenza giudiziaria (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);

                                         che al proposito questa Camera ammette – per difese assunte a partire dal 2002 – una tariffa di CHF 110.--/ora (cfr. decisione 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);

                                         che la tariffa oraria applicata (24 ore e 50 minuti a CHF 200.--/ora) non è conforme alla prassi e va pertanto ridotta a CHF 110.--/ora;

                                         che il dispendio orario esposto - pur considerato che per la retribuzione di un praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati, poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21) - appare inoltre oggettivamente sproporzionato, segnatamente con riferimento ai colloqui (anche telefonici) con l’istante, all’esame degli atti ed alla preparazione del dibattimento;

                                         che del resto la fattispecie ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

                                         che le prestazioni inerenti i colloqui (anche telefonici) con l’avv. __________ __________ – patrocinatore dell’istante nell’ambito di una parallela procedura civile contro la Commissione tutoria regionale n. __________ – non appaiono sufficientemente motivate e la loro necessità ed utilità per il procedimento penale non emerge nemmeno dagli atti;

                                         che parimenti vanno stralciate le prestazioni dipendenti dal procedimento successivamente aperto per violazione alle norme sulla circolazione stradale, ritenuto che l’istante è stato prosciolto dall’imputazione di ripetuta violazione del dovere d’assistenza o educazione e che in ogni caso – qualora gli oneri fossero pretesi quali danni materiali – tra i due procedimenti non sussiste alcun nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

                                         che nemmeno la prestazione di data 9.12.2002 “Ricezione e apertura incarto” va ammessa, tale operazione potendo essere effettuata dal segretariato, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro;

                                         che conseguentemente viene ammesso un dispendio orario di 10 ore e 45 minuti a CHF 110.--/ora, per complessivi CHF 1'182.50, di cui 30 minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 120 minuti inerenti gli scritti (compresa l’“istanza notifica nuove prove alla Pretura penale” di data 7.4.2003, ritenuto inoltre che il numero complessivo degli scritti inviati al cliente appare eccessivo in considerazione della fattispecie), 30 minuti inerenti l’“istanza gratuito patrocinio” di data 4.2.2003, 90 minuti inerenti i colloqui (anche telefonici) con il cliente, 180 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione al dibattimento (contrariamente a quanto sembra sostenere l’istante, esso è stato accusato unicamente di violazione del dovere d’assistenza o educazione) e 195 minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento di data 17.4.2003;

                                         che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 190.--, di cui CHF 40.-- per la formazione ed archiviazione dell’incarto, CHF 5.-- inerenti le spese telefoniche, CHF 65.-- inerenti gli scritti (compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF 80.-- inerenti le fotocopie (l’importo esposto appare eccessivo con riguardo alla fattispecie), stralciate in particolare – come in precedenza – quelle inerenti i colloqui e la corrispondenza con l’avv. __________ __________ e quelle inerenti la procedura per violazione alle norme sulla circolazione stradale;

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

                                         che domanda al proposito la somma di CHF 1'000.--, sostenendo che “(…) le indagini hanno avuto importanti ripercussioni sulla vita dell’istante, in particolare per quanto riguarda le relazioni con sua figlia, __________ __________ nonché con i figli avuti dalla precedente convivente, __________ __________ e __________ __________” (istanza 21/24.11.2003, p. 4);

                                         che l’istante non dimostra, come gli incombeva, che gli asseriti pregiudizi alla situazione familiare sono la conseguenza diretta del procedimento penale;

                                         che inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come ritenuto nel giudizio 17.4.2003 della Pretura penale e nella presente decisione;

                                         che l’istante protesta inoltre le ripetibili di questa sede;

                                         che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 110.--, comprendente onorario e spese;

                                         che a IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 1'482.50, di cui CHF 1'372.50 per spese di patrocinio e CHF 110.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;

                                         che il procedimento penale ha preso avvio a seguito della denuncia/querela 25.10.2002 sporta da PI 2 – ex convivente dell’istante – in collaborazione con il Servizio sociale dell’Ospedale Regionale di __________ dopo che il figlio __________ __________ era stato ricoverato presso il reparto di pediatria per presunti maltrattamenti fisici (cfr. AI 1 e allegati);

                                         che nella fattispecie non sono quindi dati i presupposti di cui all’art. 322 CPP, il procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato, per cui si prescinde dall’applicazione di detta disposizione;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 17.4.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'482.50.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

                                     -   Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;

                                     -   Pretura Penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno).

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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