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Ticino Camera dei ricorsi penali 17.05.2005 60.2003.287

17 maggio 2005·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·5,904 parole·~30 min·3

Riassunto

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.

Testo integrale

Incarto n. 60.2003.287  

Lugano 17 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 5/8.9.2003 presentata da

IS 1 patr. da: PA 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 15.4.2002 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (ABB __________) e nel giudizio 9.9.2002 dell’allora competente Pretura del distretto di __________ (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 12/15.9.2003 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con decreto 15.4.2002 il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente Pretura del distretto di __________ IS 1, in carcere preventivo dal 2.3.1997 al 7.3.1997 nonché dal 6.6.1997 al 7.6.1997, e ha proposto la sua condanna alla pena di otto giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di ripetuta violazione di domicilio “per essersi introdotto, in diverse occasioni, in abitazioni e proprietà altrui, indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, e meglio: nei giorni __________, __________ e __________ presso lo stabile di __________, __________, denominato ‘__________’ (…) a partire dal __________ sino al __________ presso lo stabile ex ristorante __________, in via __________, __________ (…)” e di delitto contro la legge federale sul servizio civile sostitutivo “per non essersi presentato ad un servizio al quale era stato convocato con scritto __________ dell’organo regionale del servizio civile della Svizzera italiana, e meglio: nell’intenzione di rifiutare il servizio civile, senza esserne dispensato o esonerato a causa di malattia, benché informato più volte delle conseguenze penali alle quali andava incontro, per non aver dato seguito alla convocazione per la giornata informativa tenutasi a __________ il __________, onere facente parte degli obblighi derivanti dall’appartenenza al servizio civile” (DAP __________).

                                   b.   Con decisione di medesima data il magistrato inquirente ha invece decretato l’abbandono del procedimento penale promosso nei confronti dell’istante per titolo di esplosione, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi e atti preparatori punibili di incendio intenzionale, ritenuto che “a prescindere dall’eventuale accertamento, in casu per nulla provato, in merito al fatto che IS 1 fosse in verità uno dei personaggi che avrebbe costruito dette bottiglie incendiarie, per i reati ipotizzabili di cui agli art. 223 CP (esplosione), rispettivamente 226 CP (fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi), conformemente a quanto predisposto dalla Polizia federale, le cosiddette bottiglie incendiarie non rientrano nella concezione giuridica di ‘materie esplosive’ di cui agli art. 223 e seg. CP, in quanto, contrariamente alle cosiddette bottiglie Molotov, non provocano una reazione chimica fra più elementi (‘miscela o cocktail’) comportante un’esplosione strictu senso” e che “per quanto concerne gli atti preparatori punibili di incendio intenzionale, non si ravvisano in oggetto, gli estremi del reato, non avendo, coloro che hanno composto dette bottiglie, volontà di causare un incendio” (ABB __________).

                                   c.   Con giudizio 9.9.2002 il Pretore del distretto di __________ ha condannato IS 1 alla pena di quattro giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese riconoscendolo autore colpevole di violazione di domicilio in relazione all’occupazione dello stabile ex ristorante __________ dal __________ al __________, “(…) quindi per due giorni anziché quattro come ritenuto nel decreto di accusa, non risultando altre prove all’infuori dell’ammissione dell’accusato stesso che ha appunto dichiarato di aver soggiornato nell’edificio solo una notte” (decisione 9.9.2002, p. 3, inc. __________).

                                         Il Pretore del distretto di __________ ha invece assolto l’istante dalle accuse di violazione di domicilio in relazione all’occupazione dello stabile denominato “__________” rilevando che “l’eccezione di prescrizione (…) è fondata poiché, come rilevato dalla difesa, dall’ordine di scarcerazione 7.3.1997 all’emanazione del decreto di accusa avvenuta il 15.4.2002, non sono stati compiuti, riguardo a questo reato, atti interrottivi della prescrizione” e di delitto contro la legge federale sul servizio civile sostitutivo, osservando che “la prova dell’avvenuta intimazione [della convocazione per la giornata informativa] incombeva all’accusa che non l’ha però fornita” (decisione 9.9.2002, p. 4, inc. __________).

                                   d.   Con l’istanza in esame IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 37'361.50 oltre interessi, di cui CHF 6'814.10 per spese legali, CHF 20'547.40 a titolo di risarcimento danni e CHF 10'000.-- a titolo di torto morale. Delle motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.).

                                         L'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593).

                                         L'onere della prova incombe all'istante, motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4026; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba essere introdotta entro un anno (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).

                                         1.2.

                                         Come detto, giusta l'art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall'abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.

                                         Il procedimento penale nei confronti di IS 1 si è concluso con decreto di abbandono 15.4.2002 in relazione ai titoli di esplosione (art. 223 cifra 1 CP), di fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 cifra 1 CP) e di atti preparatori punibili di incendio intenzionale (art. 226 bis CP), e con decisione 9.9.2002 del Pretore del distretto di __________ in relazione ai titoli di ripetuta violazione di domicilio e di delitto contro la legge federale sul servizio civile sostitutivo.

                                         Da rilevare che il decreto di abbandono 15.4.2002 è stato intimato a mezzo raccomandata all’istante, e per esso al suo patrocinatore avv. __________, solo il 3.9.2002 (doc. 5 e 6), a seguito della relativa richiesta del 26.8.2002 (doc. 4). Ciò significa che il termine di prescrizione di un anno è cominciato a decorrere, al più presto, il 5.9.2002, ovvero il giorno successivo a quello della ricezione del decreto di abbandono. A’ sensi dell’art. 20 cpv. 2 CPP, il termine fissato ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello in cui comincia a decorrere: in concreto il 5.9.2003, giorno in cui è stata introdotta la presente istanza. Ne consegue che la stessa è pertanto tempestiva.

                                         L’istanza in esame è pure riferita al giudizio 9.9.2002 del Pretore del distretto di __________. La sua tempestività è in questo caso pacifica.

                                         1.3.

                                         Con decreto di abbandono 15.4.2002, l'istante è stato innanzitutto assolto dalle imputazioni di esplosione, di fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi e di atti preparatori punibili di incendio intenzionale. In seguito, in data 9.9.2002 il Pretore del distretto di __________ lo ha poi prosciolto dalle accuse di violazione di domicilio in relazione all’occupazione di “__________” e di delitto contro la legge federale sul servizio civile sostitutivo con riguardo alla giornata informativa tenutasi a __________ il __________.

                                         In definitiva, IS 1 è stato riconosciuto autore colpevole di violazione di domicilio unicamente in relazione all’occupazione dell’ex ristorante __________ durante i giorni __________ e __________.

                                         Occorre quindi determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intende con il termine “prosciolto”. I lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”, segnatamente a sapere se il diritto di cui all'art. 317 CPP valga solo in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella fattispecie in esame. Se di principio questa Camera ritiene che un'indennità sia possibile solo in presenza di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004 in re I. F., inc. __________), si giustifica nondimeno considerare “prosciolto” l'accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna, ossia riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi.

                                         È innanzitutto indubbio che le imputazioni di cui al decreto di abbandono 15.4.2002 così come di delitto contro la legge federale sul servizio civile sostitutivo sono indipendenti, in quanto riconducibili a reati e a fatti del tutto diversi rispetto a quelli che hanno comportato la condanna dell’istante.

                                         Benché il “modus operandi” sia sostanzialmente il medesimo, anche l’imputazione di violazione di domicilio con oggetto l’occupazione di “__________” si riferice a fatti diversi, anteriori rispetto a quelli inerenti l’occupazione dell’ex ristorante __________. Del resto, malgrado le due imputazioni figurano nel medesimo decreto di accusa 15.4.2002, le relative procedure non possono essere considerate strettamente connesse (cfr. decisione TF __________ del 25.2.2005), ritenuto che la prima inchiesta si è di fatto conclusa con l’ordine di scarcerazione del 7.3.1997 (AI 17), ovvero ancor prima dell’avvio della seconda inchiesta.

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, se ne deduce che l’istante è stato prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP, dalle imputazioni di esplosione, di fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi e di atti preparatori punibili di incendio intenzionale, di delitto contro la legge federale sul servizio civile sostitutivo nonché di violazione di domicilio in relazione all’occupazione di “__________”. Solo queste imputazioni sono pertanto determinanti al fine del presente giudizio, ad esclusione dell’imputazione di violazione di domicilio in relazione all’occupazione dello stabile ex ristorante __________, essendo in tal caso il perseguimento penale risultato di principio giustificato.

                                   2.   Rifusione delle spese di patrocinio

                                         2.1.

                                         Nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) - così come voluto dal legislatore per evitare abusi (cfr. note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 10) - analogamente a quanto previsto dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (art. 25 ss. Lag, in vigore dal 31.7.2002) nella retribuzione del difensore d'ufficio dell'accusato al beneficio del gratuito patrocinio, applicando quindi i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice dell’istruzione e dell’arresto.

                                         Giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA. Pertanto, con riserva per procedimenti ed altri atti perticolarmente impegnativi (art. 41 TOA), CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali. Entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (cfr. DTF 122 I 1 ss. cons. 3a con numerosi riferimenti).

                                         Il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento. In altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.

                                         2.2.

                                         L’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore, avv. __________, di complessivi CHF 6'814.10 [di cui CHF 5'940.90 a titolo di onorario (25 ore e 50 minuti circa a CHF 230.--/ora), CHF 376.10 di spese, CHF 480.10 di IVA e CHF 17.-- di esborsi esenti IVA, doc. 15] oltre interessi al 5% dal 4.9.2003.

                                         Il patrocinio si è in sostanza limitato alla preparazione del dibattimento ed al dibattimento davanti al Pretore del distretto di __________. La nota d’onorario finale del 5.9.2003 comprende sostanzialmente i colloqui con l’istante, diversi esami dell’incarto e della documentazione, la corrispondenza epistolare e telefonica, la redazione di un’istanza di riesame, la preparazione dell’arringa e del dibattimento nonché la stesura della presente istanza di indennità (doc. 15).

                                         La tariffa applicata, pari a CHF 230.--/ora, appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati.

                                         Ciò posto e ricordato che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo del caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 4), il dispendio orario esposto appare invece oggettivamente eccessivo - segnatamente con riferimento ai diversi esami dell’incarto ed alla stesura della presente istanza - considerato che la pratica, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà particolari, circostanza questa che difatti l’istante non sostiene. Da rilevare inoltre che l’istanza di riesame del 23.8.2002, alla luce della risposta 26.8.2002 del Pretore del distretto di __________, non può essere considerata necessaria ed utile per il procedimento e conseguentemente non va presa in considerazione.

                                         Per il che, si giustifica riconoscere un onorario pari a 17 ore e 40 minuti, di cui 300 minuti inerenti i colloqui con il cliente, 160 minuti inerenti l’esame dell’incarto e della documentazione, 40 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto), 20 minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 180 minuti inerenti la preparazione dell’arringa, 90 minuti inerenti la trasferta al dibattimento, 90 minuti inerenti il dibattimento e 180 minuti inerenti l’allestimento della presente istanza.

                                         Sennonché le suddette prestazioni vanno rimborsate solo parzialmente - e meglio nella misura di due terzi - in quanto inerenti pure le accuse di violazione di domicilio con oggetto l’occupazione dell’ex ristorante __________ per cui l’istante è stato condannato con decisione 9.9.2002 del Pretore del distretto di __________. Ne discende pertanto che l’onorario da risarcire (pari a 11 ore e 50 minuti circa a CHF 230.--/ora) ammonta a CHF 2'722.--.

                                         A detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 340.50, ridotte a CHF 2.-- quelle inerenti le telefonate, stralciate quelle inerenti l’istanza di riesame del 23.8.2002. All’istante va infine rimborsata l’IVA, pari a CHF 232.75, e gli esborsi esenti da IVA, pari a CHF 17.--.

                                         In conclusione, a titolo di spese legali, a IS 1 va rifusa la somma complessiva di CHF 3'312.25. Agli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 5.9.2003 della presente istanza.

                                   3.   Risarcimento dei danni materiali

                                         3.1.

                                         Secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422), che l'istante deve fondare su fatti precisi e documentati (cfr. DTF 113 IV 93 e 107 IV 155). Questa interpretazione si applica evidentemente anche alle nuove norme in vigore dal 1.1.1996. La perdita di guadagno non concerne quindi unicamente il mancato guadagno durante il periodo della detenzione o quello derivante dalla rottura del contratto di lavoro a seguito dell'arresto, bensì anche tutti gli altri danni posteriori alla detenzione, a condizione che venga stabilito un nesso di causalità adeguata tra la detenzione o il procedimento penale ed il danno invocato. L'accusato deve quindi dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, Neuchâtel, 1984, no. 742 ss.).

                                         Per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, n. 2, p. 89).

                                         3.2.

                                         L'istante chiede il rimborso di CHF 20'547.40, di cui CHF 10'000.-- in risarcimento dei “(…) salari che avrebbe potuto percepire in forza al contratto di lavoro (doc. 10) e segnatamente per quattro mesi fino al 12 luglio 1997 (…)” e CHF 10'547.40 - corrispondenti alla somma dei diversi attestati di carenza beni successivi al suo arresto (doc. 14) - in risarcimento delle difficoltà di collocamento che hanno provocato “(…) un danno patrimoniale mediato assai rilevante ma difficilmente calcolabile e/o provabile con precisione”, oltre interessi al 5% dal 13.3.1997 (istanza di indennità 5/8.9.2003, p. 4 e 5).

                                         3.3.

                                         L’istante ha prodotto agli atti copia del contratto di lavoro concluso con l’associazione __________, __________ (doc. 10) con oggetto uno stage di sei mesi - dal __________ al __________ - presso le __________ di __________ e la corresponsione di un salario mensile di CHF 2'500.-- (perlomeno dal terzo al sesto mese di lavoro), nonché copia dello scritto __________ con cui il datore di lavoro lo informava dell’avvenuta interruzione del suddetto stage con effetto retroattivo all’__________ e contestualmente della disponibilità “(…) à vous reprendre pour vous permettre d’achever votre stage dès que le Ministère public aura rendu une décision favorable à votre encontre. Quant à votre dernier salaire, il vous a été versé en date du __________” (doc. 9).

                                         È innanzitutto pacifica l’esistenza di un nesso di causalità adeguato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra l’arresto del 2.3.1997 e il relativo procedimento penale promosso per i titoli di fabbricazione e occultamento di materie esplosive e violazione di domicilio (AI 7) - accusa estesa in data 6.3.1997 ai reati di esplosione, atti preparatori punibili di incendio intenzionale e danneggiamento (AI 16) - e l’interruzione dello stage. D’altra parte, considerato che il procedimento penale si è protratto per oltre cinque anni, all’istante non può nemmeno essere rimproverato - in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno (art. 44 CO) - di non aver richiesto all’associazione __________ di poter riprendere e terminare lo stage a suo tempo iniziato.

                                         Per il che si giustifica riconoscere l’importo di CHF 10'000.--, pari alle ultime quattro mensilità, così come richiesto. Questa somma dovrà essere notificata come reddito ai fini della deduzione degli oneri sociali. Gli interessi moratori del 5% sono invece dovuti dalla scadenza delle relative mensilità, ovvero, in assenza di altre indicazioni, dal 12.4.1997 su CHF 2'500.--, dal 12.5.1997 su CHF 2'500.--, dal 12.6.1997 su CHF 2'500.-- e dal 12.7.1997 su CHF 2'500.--.

                                         3.4.

                                         A dimostrazione di un’ulteriore posta di danno, conseguente alle difficoltà a ritrovare una collocazione professionale, l’istante ha prodotto agli atti i verbali di due colloqui di consulenza del 20.8.1998 (doc. 11) rispettivamente del 14.6.1999 (doc. 12). Tale posta di danno, stimata in CHF 10'547’40 sulla base degli attestati di carenza beni prodotti agli atti (doc. 14), è richiesta in base al prudente giudizio di questa Camera a’ sensi dell’art. 42 cpv. 2 CO.

                                         Per definizione, il danno giuridico consiste nella diminuzione involontaria della fortuna netta: esso può risultare dalla riduzione dell’attivo, dall’aumento del passivo o dal mancato guadagno (DTF 129 III 18), e dev’essere provato dall’istante.

                                         L’art. 42 cpv. 2 CO ha per scopo di alleggerire l’onere della prova che spetta alla parte danneggiata. Tuttavia, le circostanze da essa addotte devono essere idonee a stabilire in maniera sufficiente l’esistenza di un danno, che non deve apparire come una semplice possibilità (DTF 122 III 219). In concreto, i due verbali di colloquio, datati 20.8.1998 e 14.6.1999, unitamente agli attestati di carenza beni non sono di per sé idonei a provare l’esistenza di un danno attuale, rivendicato sotto forma di mancato guadagno, ritenuto che l’istante non dimostra di non aver trovato delle occupazioni negli anni successivi e che gli attestati di carenza beni ne sarebbero la conseguenza.

                                         Da rilevare inoltre che in quest’ambito non è determinante un eventuale rapporto di causalità naturale, ma occorre un nesso causale adeguato, che si realizza solo quando l’arresto o il procedimento penale sono idonei - secondo l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita - a produrre o a favorire il danno invocato (decisione TF __________ del 23.2.2004).

                                         Ora, l’istante è stato arrestato in flagrante una seconda volta il 6.6.1997 con l’accusa di violazione di domicilio in relazione all’occupazione dell’ex ristorante __________ (cfr. rapporto di arresto 6.6.1997, AI 20), reato per cui è stato in seguito condannato con decisione 9.9.2002 del Pretore del distretto di __________. Con giudizio 24.6.1998 la Corte delle assise correzionali di __________ lo ha inoltre condannato alla pena di otto mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, riconoscendolo colpevole di ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, furto d’uso, circolazione in stato di ebrietà, circolazione senza licenza di condurre, inosservanza delle prescrizioni di servizio e ripetuto danneggiamento in relazione a fatti avvenuti nel periodo __________ (AI 27).

                                         Detto questo, i documenti prodotti non sono sufficienti a concludere che l’istante ha effettivamente subito un danno a seguito dell’interruzione dello stage e del “(…) diffondersi nel Cantone Ticino della notizia dell’arresto (…) e dei capi d’accusa particolarente gravi alla base di tale detenzione” (istanza di indennità 5/8.9.2003, p. 4). Viste le ulteriori procedure pendenti nei suoi confronti ed in particolare la sua condanna del 24.6.1998 (AI 27), a mente di questa Camera - a prescindere da un eventuale nesso di causalità naturale - il suo arresto del 2.3.1997 e la conseguente interruzione dello stage appaiono inadeguati a provocare il prospettato danno patrimoniale. Del resto, le difficoltà a ritrovare una collocazione professionale evidenziate nei due verbali sembrerebbero piuttosto riconducibili ai suoi “(…) precedenti penali legati ai __________” (doc. 11) e più in generale ai suoi “(…) trascorsi” (doc. 12).

                                         In conclusione, l’istante non ha dimostrato, come gli incombeva, l’esistenza di un danno né che il danno patrimoniale invocato è la conseguenza diretta del suo arresto del 2.3.1997, per cui la pretesa di CHF 10'547.40 appare in ogni caso ingiustificata.

                                   4.   Riparazione del torto morale

                                         4.1.

                                         L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art. 317 nel quale si parla di "equa indennità"; note riassuntive della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 15 ss.) ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).

                                         La privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229). Secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5).

                                         Nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione. Questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti). Tale regola è stata ancora di recente confermata dal Tribunale federale, che l'ha ritenuta conforme ai dettami costituzionali (cfr. decisione TF __________ del 31.10.2000). Invero, la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni 5.5.1997 nella causa 8G.19/1997 e 7.12.2000 nella causa 8G.59/2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. __________).

                                         Nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato. Benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica.

                                         4.2.

                                         L’istante postula la rifusione di CHF 10'000.-- a titolo di torto morale, rilevando sostanzialmente che “considerati la gravità delle motivazioni che con straordinaria attenzione mediatica hanno portato all’arresto dell’istante, le importanti ripercussioni tanto per la reputazione dell’istante che per la sua salute psichica, i notevoli ritardi nella chiusura del procedimento penale (…) e, infine, le menzionate carenze nella fase predibattimentale e le conseguenti violazioni dei diritti dell’istante, i criteri abitualmente utilizzati per il calcolo del torto morale in caso di ingiusta detenzione appaiono ampiamente insuffienti nel caso concreto” (istanza d’indennità 5/8.9.2003, p. 5)

                                         4.3.

                                         IS 1 è stato arrestato in flagrante il 2.3.1997 con le accuse di violazione di domicilio e di fabbricazione e occultamento di materie esplosive (AI 2 e 7). Il suo arresto è stato confermato il 3.3.1997, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i bisogni dell’istruzione (cfr. verbale di notifica di arresto e di decisione 3.3.1997, AI 8). È quindi stato scarcerato il 7.3.1997 (AI 17).

                                         In data 6.6.1997, è stato nuovamente arrestato in flagrante con le accuse di violazione di domicilio e danneggiamento (AI 20). È stato infine scarcerato il giorno seguente (AI 21).

                                         Come esposto, con giudizio 9.9.2002 del Pretore del distretto di __________ è stato condannato alla pena di quattro giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, unicamente in relazione all’occupazione dell’ex ristorante __________ durante i giorni 6.6.1997 e 7.6.1997 (inc. DT.2002.59). Alla luce del decreto di abbandono 15.4.2002 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (ABB __________) e della decisione 9.9.2002 del Pretore del distretto di __________ (inc. __________), ne consegue che solo la detenzione sofferta dal 2.3.1997 al 7.3.1997 si è per finire manifestata ingiustificata.

                                         Ciò posto ed in applicazione della prassi in materia, questa Camera ritiene che per i sei giorni di carcere preventivo ingiustamente sofferto va innanzitutto riconosciuto un importo base pari a CHF 1'200.-- (CHF 200.--/giorno). Gli interessi moratori, riconosciuti al tasso del 5%, sono invece dovuti dal 7.3.1997, giorno in cui l’istante è stato scarcerato.

                                         4.4.

                                         Va quindi esaminato se, come fatto valere nell’istanza, sussistono nel caso di specie gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di quest’importo base.

                                         4.4.1.

                                         Alla vicenda dello sgombero di “__________” e dell’arresto di un giovane accusato di aver confenzionato le asserite bottiglie “molotov” ivi scoperte è stato dato effettivamente ampio risalto sui quotidiani ticinesi (doc. 8), suscitando senza dubbio scalpore tra la popolazione. Tuttavia, la stampa non ha mai fatto il nome di IS 1 e l’attenzione pubblica si è focalizzata sul problema dell’autogestione in generale e sul gruppo dei cosiddetti “__________” più in particolare. Per il che se ne deve dedurre che il procedimento penale aperto nei suoi confronti non può aver seriamente danneggiato la sua reputazione.

                                         4.4.2.

                                         L’istante ha prodotto agli atti un certificato medico rilasciato dal Servizio psico-sociale di __________ dal quale si evince che è stato visitato in tre occasioni (3.3.2000, 13.3.2000 e 27.3.2000) “(…) per una sindrome depressiva reattiva a difficoltà esistenziali” (doc. 13). Ora, pur riconoscendo che il procedimento penale possa aver contribuito al problema (circostanza peraltro che rientra nell’importo base assegnato), il certificato medico non appare sufficiente a provare che i disturbi riscontrati nel corso del mese di marzo 2000 - a ben tre anni di distanza - fossero la conseguenza diretta dell’arresto del 2.3.1997 e del relativo procedimento penale. Ciò a maggior ragione se si considera che l’istante è stato arrestato una seconda volta il 6.6.1997 ed è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di __________ con giudizio del 24.6.1998. D’altra parte, il certificato medico non permette nemmeno di escludere che tali disturbi sussistessero già prima del suo arresto.

                                         In altri termini, l’istante non ha affatto dimostrato, come gli incombeva, che il procedimento penale gli ha causato i problemi medici attestati dal certificato medico.

                                         4.4.3.

                                         Dall’arresto del 2.3.1997 fino all’emanazione del decreto di abbandono 15.4.2002 e del giudizio 9.9.2002 del Pretore del distretto di __________ sono trascorsi oltre cinque anni. Più in particolare, in merito alle accuse di esplosione, di fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive e gas velenosi e di atti preparatori punibili di incendio intenzionale, l’istante osserva che “non si capisce inoltre per quale ragione il Ministero pubblico, una volta accertata l’insussistenza di tali accuse, abbia atteso anni prima di pronunciare il relativo decreto di abbandono” (istanza di indennità 5/8.9.2003, p. 3).

                                         In effetti, con comunicazione 5.3.1997 il Ministero pubblico della Confederazione, sollecitato in merito al ritrovamento delle asserite bottiglie “molotov” a’ sensi dell’art. 340 CP (AI 10), informava l’allora procuratore pubblico che i fatti sottostavano all’esclusiva competenza cantonale in quanto l’art. 226 CP non trovava applicazione (AI 15). Successivamente, in sede di verbale di interrogatorio del 6.3.1997, il magistrato inquirente ha quindi esteso l’accusa ai titoli di atti preparatori punibili di incendio e di esplosione (AI 16). Da allora, l’istante non è più stato interrogato in relazione a questa fattispecie. In seguito al suo secondo arresto del 6.6.1997, la Polizia giudiziaria ha infine allestito in data 11.6.1997 un rapporto preliminare, riunendo le suddette accuse con l’accusa di ripetuta violazione di domicilio (AI 23). Ulteriori atti istruttori non sono più stati compiuti.

                                         L’istruttoria formale può sfociare in un decreto di abbandono unicamente allorquando il procuratore pubblico ha maturato il proprio convincimento personale che non sono dati gli estremi per condannare l’accusato (cfr. L. MARAZZI, Il Giar, l’arbitro nel processo penale, Atti della serata di studio del 14 maggio 2001, Bellinzona 2001, p. 18 e 19). In concreto - indipendentemente dalla durata del procedimento - emerge tuttavia in modo evidente un periodo di inazione completa, perlomeno dal rapporto preliminare di polizia giudiziaria dell’11.6.1997 sino all’emanazione del decreto di abbandono del 15.4.2002 (che si riferisce espressamente alla comunicazione 5.3.1997 del Ministreo pubblico della Confederazione), ciò che costituisce una chiara violazione del principio di celerità.

                                         Detto questo, occorre ancora considerare che l’istante avrebbe comunque potuto interporre reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto per denegata giustizia al momento in cui riteneva che il magistrato inquirente ritardasse indebitamente a chiudere l’istruzione formale e a decidere se decretare l’abbandono o formulare l’atto d’accusa nei suoi confronti (cfr. decisione di questa Camera del 16.9.1998, inc. __________ consid. 4; L. MARAZZI, op. cit., p. 29). D’altra parte, la violazione del principio di celerità ha pure giovato all’istante, perlomeno in relazione all’imputazione di violazione di domicilio con oggetto l’occupazione di “__________”, reato dal quale è stato prosciolto dal Pretore del distretto di __________ per intervenuta prescrizione.

                                         In conclusione, perlomeno con riguardo alle accuse di esplosione, di fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi e di atti preparatori punibili di incendio, la violazione del principio di celerità giustifica di assegnare a IS 1 un importo di CHF 2'500.-- a titolo di torto morale, oltre interessi al 5% dal 5.9.2003, ovvero dall’introduzione della presente istanza.

                                   5.   L’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 17'012.25, di cui CHF 3'312.25 a titolo di spese legali, CHF 10'000.-- a titolo di risarcimento dei danni materiali e CHF 3'700.-- a titolo di riparazione del torto morale.

                                         Gli interressi di mora del 5% sono dovuti su CHF 1'200.-- a far data dal 7.3.1997, su CHF 2'500.-- dal 12.4.1997, su CHF 2'500.-- dal 12.5.1997, su CHF 2'500.-dal 12.6.1997, su CHF 2'500.-- dal 12.7.1997 ed infine su CHF 5'812.25 (CHF 3'312.25 + CHF 2'500.--) dal 5.9.2003.

                                   6.   La procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di abbandono 15.4.2002 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (ABB ____________________) ed al giudizio 9.9.2002 dell’allora competente Pretura del distretto di __________ (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP, l'importo di CHF 17'012.25, oltre interessi al 5% su CHF 1'200.-- a far data dal 7.3.1997, su CHF 2'500.-- dal 12.4.1997, su CHF 2'500.-- dal 12.5.1997, su CHF 2'500.-- dal 12.6.1997, su CHF 2'500.-- dal 12.7.1997 ed infine su CHF 5'812.25 dal 5.9.2003.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

60.2003.287 — Ticino Camera dei ricorsi penali 17.05.2005 60.2003.287 — Swissrulings