Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 16.10.2025 80.2025.60

16 ottobre 2025·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,963 parole·~15 min·3

Riassunto

Deduzioni sociali: figli a carico, genitori separati, versamento di alimenti, non ripartizione per metà della deduzione sociale, aliquota per genitori concessa a torto

Testo integrale

Incarti n. 80.2025.60 80.2025.61

Lugano 16 ottobre 2025    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 24 marzo 2025 contro la decisione del 26 febbraio 2025 in materia di IC e IFD 2022.

  Fatti

                                  A.   Dalla relazione tra RI 1 e __________ nascevano le figlie __________ (__________) e __________ (__________).

                                         L’autorità regionale di protezione 3 di Lugano-Breganzona omologava in data 19 dicembre 2013 il contratto di mantenimento e del diritto alle relazioni personali a favore delle figlie, così come la convenzione per l’esercizio dell’autorità parentale congiunta dei genitori.

                                         Con decisione del 7 gennaio 2022 della Pretura di Lugano il contratto veniva modificato, in particolare istituendo la custodia alternata tra i genitori e il domicilio delle figlie presso il padre fino alla conclusione delle scuole elementari e in seguito presso la madre, a partire dalla scolarizzazione delle minori presso la scuola media. Il padre era tenuto a versare alla madre per il sostentamento delle figlie un contributo alimentare di fr. 450.- fino al 30.09.2022 e di fr. 550.- dal 01.10.2022 per la figlia __________ e uno di fr. 450.- fino al 31.10.2023 e di fr. 550.- dal 01.11.2023 per la figlia __________.

                                  B.   Nella dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2022, RI 1 ha fatto valere la deduzione di alimenti al coniuge separato nella misura di fr. 19'836.-, la deduzione per figli a carico di fr. 0.-, la deduzione per ogni figlio a carico in ragione di fr. 22'200.- e la deduzione per figli agli studi di fr. 2'400.-.

                                         Con decisione del 5 aprile 2024, l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano (in seguito UT) ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2022, commisurando il reddito imponibile in fr. 54'300.- per l’IC e in fr. 54'200.- per l’IFD. L’autorità di tassazione non aveva ammesso la deduzione di alimenti al coniuge separato, ma unicamente quella degli alimenti ai figli minorenni per fr. 11'000.-. Inoltre ammetteva solo parzialmente, in ragione di fr. 11'100.- per l’imposta cantone e in ragione di fr. 13'000.- per l’imposta federale, la deduzione per ogni figlio a carico e negava la deduzione per figli agli studi. L’imposta era calcolata con l’aliquota per contribuenti non coniugati.

                                  C.   Con reclamo 30 aprile 2024, il contribuente ha contestato il mancato riconoscimento delle deduzioni come da lui esposte nella dichiarazione fiscale. In particolare, sottolineava che, a seguito della sentenza pretorile 7 gennaio 2022, egli continuava a versare un importante contributo a favore della madre, oltre a prendersi a carico tutte le spese di sostentamento delle figlie. Postulava in via eccezionale il riconoscimento pieno degli alimenti versati alla madre e la ripartizione al 50% delle deduzioni per ogni figlio a carico.

                                         Con decisione del 26 febbraio 2025, l’UT ha respinto il reclamo, aumentando tuttavia il reddito imponibile a fr. 56'600.- per l’IC e a fr. 59'700.- per l’IFD. Da un lato, ha elevato la deduzione degli alimenti per figli minorenni a fr. 19'836.- e, dall’altro, ha stralciato la deduzione per i figli a carico. Infine, ha calcolato l’imposta applicando l’aliquota per i genitori (per l’IFD) e per i coniugi (per l’IC). Facendo riferimento alla Circolare n. 18/2020 della Divisione delle contribuzioni e alla Circolare n. 30 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, l’autorità di tassazione ha argomentato che la legge applicabile ammette la ripartizione fra i genitori della deduzione per figli a carico unicamente se i genitori sono tassati separatamente, se vige l’autorità parentale comune e se non sono versati contributi alimentari. Nel caso concreto, in ragione della deduzione riconosciuta per alimenti per figli minorenni, era escluso il riconoscimento di una deduzione per figli a carico.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione su reclamo del 26 febbraio 2025 e ribadisce la richiesta di una “deroga alla prassi applicativa”, per tener conto del fatto che egli, oltre versare un importante contributo alla madre, si prenderebbe a carico tutte le spese di sostentamento. Chiede pertanto che gli venga riconosciuta la deduzione per figli a carico nella misura del 50%, oltre alla deduzione degli alimenti versati alla madre.

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 8 maggio 2025, l’UT propone di respingere il ricorso. Spiega di aver applicato la circolare sulla famiglia, che disciplina in modo chiaro la fattispecie, e sostiene che la richiesta formulata dal contribuente è inammissibile, sia alla luce della normativa fiscale vigente, sia in base alla consolidata giurisprudenza federale e cantonale. Inoltre l’UT osserva che nonostante la presenza del versamento di contributi alimentari a favore delle figlie, è stato riconosciuta al contribuente l’aliquota agevolata per i genitori, che rappresenta una soluzione fiscale favorevole e che sia stata quindi tenuta comunque in considerazione la situazione contestata dal reclamante circa il sostentamento alle figlie.

Diritto

                                   1.   Il ricorrente invoca una “deroga alla prassi applicativa”, cioè il riconoscimento in deduzione di tutti i contributi versati alla madre dei suoi figli e la concessione del 50% della deduzione per figli a carico.

                                   2.   2.1.

                                         Fintanto che la famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 34 ad art. 33 LIFD, p. 992) e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT).

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         Secondo l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6’500.- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

                                         Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).

                                         2.2.2.

                                         La medesima soluzione si trova anche nella legislazione cantonale, benché le deduzioni sociali non siano di principio oggetto di armonizzazione. Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2012, se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti nel senso dell’art. 32 cpv. 1 lett. c LT, la deduzione per i figli è ripartita per metà. Come sottolineato dal Consiglio di Stato (cfr. Messaggio n. 6481 del 23 marzo 2011 concernente gli sgravi fiscali delle famiglie con figli, p. 4), tale soluzione si allinea all’opinione della dottrina dominante, secondo cui i genitori tassati separatamente devono per principio potersi suddividere le deduzioni sociali per figli, perlomeno se non sono versati alimenti oppure se gli stessi non sono più deducibili dal reddito imponibile (cfr. Locher, op. cit., n. 10 ad art. 35 LIFD, p. 1048).

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Per quanto concerne l’imposta federale diretta, l’art. 36 cpv. 2 LIFD riserva l’aliquota più favorevole ai coniugi viventi in comunione domestica. A partire dal 2010 è stata introdotta un’apposita aliquota per i genitori, allo scopo di sgravare fiscalmente le famiglie con figli. Infatti, l’art. 36 cpv. 2bis LIFD dispone che l’art. 36 cpv. 2 si applichi per analogia ai coniugi che vivono in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’aliquota per i genitori è ancora più vantaggiosa di quella per i coniugi, in quanto l’ammontare dell’imposta calcolato con l’aliquota per coniugi è ridotto di 259 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

                                         2.3.2.

                                         Per il calcolo dell’imposta cantonale ticinese, invece, vi è un’unica aliquota per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (art. 35 cpv. 2 LT). Altrimenti detto, ai coniugi senza figli a carico si applica la stessa aliquota dei coniugi con figli e dei genitori soli.

                                         2.4.

                                         Secondo la Circolare Circolare dell’AFC n. 30 del 21 dicembre 2010 (Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]), i genitori separati, divorziati o non coniugati, che formano due economie domestiche distinte e hanno un figlio minorenne in comune, con l’autorità parentale in comune, con o senza custodia alternata, sottostanno al seguente trattamento fiscale, se uno dei genitori fa valere la deduzione per gli alimenti a favore del figlio:

·         gli alimenti a favore del figlio sono imponibili per il genitore beneficiario;

·        il genitore che versa gli alimenti può dedurli dal suo reddito;

·         il genitore che percepisce gli alimenti può far valere la deduzione per i figli e la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio.

                                         Per quanto riguarda le aliquote, il genitore che percepisce gli alimenti viene tassato secondo la tariffa per i genitori, mentre il genitore che versa gli alimenti viene tassato secondo la tariffa di base (cfr. Circolare n. 30 cit., par. 14.5 e allegato 2 pagina 3).

                                   3.   3.1.

                                         Nell’accordo concluso e modificato con la sentenza pretorile del 7 gennaio 2022 il ricorrente e la madre delle figlie hanno pattuito che il padre versi alla madre un contributo alimentare di fr. 450.- fino al 30.09.2022 e di fr. 550.- dal 01.10.2022 per la figlia __________ e uno di fr. 450.- fino al 31.10.2023 e di fr. 550.- dal 01.11.2023 per la figlia __________.

                                         3.2.

                                         Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha beneficiato della deduzione per gli alimenti versati alla madre per il mantenimento delle figlie minorenni (fr. 19'836.-).

                                         Come già ricordato, in caso di genitori separati con autorità parentale comune ogni genitore può richiedere il cinquanta per cento della deduzione, a condizione che non siano fatte valere deduzioni per alimenti ai figli. Quest’ultimo requisito è indispensabile per evitare che il contribuente benefici di un doppio sgravio per la stessa persona (deduzione per i figli e deduzione per gli alimenti) (sentenza del TF 2C_905/2017 dell’11 marzo 2019 consid. 2.1.1 e riferimenti citati, in particolare la citata Circolare AFC n. 30, cifra 10.2, p. 20).

                                         Ne consegue che, per il fatto che versa alla madre degli alimenti per i figli minorenni, il ricorrente non adempie i presupposti per poter beneficiare della deduzione sociale, neppure nella misura del 50%.

                                   4.   4.1

                                         L’insorgente invoca tuttavia una “deroga alla prassi applicativa”, giustificata dal fatto che oltre a occuparsi prioritariamente della custodia delle figlie, versa mensilmente un importante contributo alla madre, “di fatto prendendo[s]i a carico tutte le spese di sostentamento”.

                                         4.2.

                                         Il versamento della pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la pensione la utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di conseguenza, è questo, e solo questo genitore che, sul piano fiscale, provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione per figlio. Certo, in aggiunta al contributo pecuniario versato per il figlio all'altro genitore, anche il debitore della pensione alimentare può trovarsi a sopportare delle spese di mantenimento diretto, ad esempio quando esercita il suo diritto di visita o quando il figlio vive presso di lui per alcuni giorni a settimana. Per ragioni di praticabilità e di semplificazione, questi costi non vengono tuttavia presi in considerazione dal profilo fiscale. Così come concepito, l’ordinamento legale non prevede dunque alcun alleggerimento sociale in questo senso per il genitore che versa una pensione alimentare. Questo principio vale indipendentemente dall’ammontare di tali spese e quindi dal fatto che il diritto di visita sia esercitato in maniera sporadica, mensile, settimanale o in misura ancora più ampia e da quanti giorni a settimana il figlio sta presso il debitore della pensione alimentare e resta applicabile anche se l’importo del contributo di mantenimento è inferiore alle deduzioni sociali per figlio (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A_683/2006 consid. 5.3, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina; sentenza CDT n. 80.2021.162-163 del 4 novembre 2021, consid. 3.2).

                                         4.3.

                                         Come visto, la condizione restrittiva, secondo cui non possono essere chiesti in deduzione alimenti, ha lo scopo di impedire il doppio sgravio per un contribuente attraverso la deduzione per figli e la deduzione di alimenti, che sarebbe contrario al sistema (cosiddetto divieto di cumulo) (sentenza TF 9C_696/2022 del 18 ottobre 2023 consid. 2.4.1).

                                         Una conseguenza del divieto di cumulo delle deduzioni è che, quando vengono versati alimenti per il figlio, il genitore che li versa ha diritto solo alla deduzione del contributo di mantenimento, anche se il figlio sottostà al regime della custodia alternata. Un padre, che versava alimenti alla ex moglie per lei stessa e per i figli, ha interposto ricorso al Tribunale federale, chiedendo che gli fosse concessa la metà della deduzione sociale, proprio in considerazione dei costi sostenuti per la custodia alternata dei figli. Ebbene, la Suprema Corte ha respinto il suo ricorso, ricordando che la deduzione per figli a carico è ripartita per metà fra i genitori solo se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti. Per ragioni di praticabilità il divieto di cumulo si applica anche se il figlio si trova in regime di custodia alternata. Il genitore che versa alimenti per figli e li può dedurre dal suo reddito imponibile non sopporta, dal punto di vista fiscale, alcun costo per il mantenimento dei figli. In tal modo, si trascura il fatto che la persona che paga alimenti ha anche altre spese legate ai figli. Le spese di mantenimento diretto, che il genitore che versa gli alimenti si assume durante la custodia alternata, non consentono di beneficiare di una deduzione sociale e in particolare della deduzione per figli. Il divieto di cumulo vale dunque anche per una mezza deduzione sociale (sentenza 9C_696/2022 del 18 ottobre 2023 consid. 2.4.2 e giurisprudenza citata).

                                         4.4.

                                         Come ha sottolineato anche la Camera di diritto tributario, nella sentenza CDT n. 80.2021.162-163 del 4 novembre 2021, che concerneva il caso di un contribuente, presso il quale i figli rimanevano per parte della settimana ma che versava altresì dei contributi alimentari, il divieto di cumulo di più deduzioni permette anche di evitare che i genitori divorziati o separati siano avvantaggiati rispetto a quelli che vivono in un’unica economia domestica con i figli. Questi ultimi, infatti, sottostanno al cumulo dei loro redditi e beneficiano di un’unica deduzione sociale (cfr. anche DTF 133 II 305 consid. 9.2).

                                         4.5.

                                         Ne discende che il ricorrente, versando degli alimenti per i figli, non può pretendere la deduzione per figli a carico (neppure in ragione della metà).

                                         Non si giustifica d’altronde la concessione di una deroga come preteso dal ricorrente, in quanto sarebbe in contrasto con il principio di legalità in materia fiscale (art. 127 cpv. 1 Cost.).

                                   5.   5.1.

                                         L’UT ha concesso al ricorrente, con la decisione dopo reclamo del 26 febbraio 2025, l’aliquota per genitori, per l’imposta federale diretta, e l’aliquota per coniugi, per l’imposta cantonale, nonostante egli versi dei contributi alimentari alla madre per il sostentamento delle figlie.

                                         5.2.

                                         In relazione all’art. 36 cpv. 2bis LIFD, la Suprema Corte ha ripetutamente riconosciuto che, quando un genitore versa un contributo di mantenimento all’altro, solo il genitore che riceve il contributo e che lo impiega per il sostentamento del figlio beneficia dell’aliquota ridotta, poiché è considerato il contribuente che provvedono al mantenimento del figlio dal punto di vista fiscale (sentenza TF 9C_652/2022 del 24 maggio 2023 consid. 5.1 e giurisprudenza citata).

                                         Come ha più volte ribadito il Tribunale federale, l’applicazione multipla dell’aliquota per genitori a contribuenti separati o divorziati è esclusa, in quanto non corrisponde né allo scopo della legge né alla volontà del legislatore. Concedere l’aliquota privilegiata a ciascuno dei genitori separati o divorziati comporterebbe che possano beneficiare di più deduzioni di natura identica per lo stesso figlio e che siano favoriti rispetto ad una coppia coniugata che può beneficiare una sola volta dell’aliquota per coniugati. Una disposizione che imponesse di concedere alle famiglie monoparentali e ai contribuenti con persone a carico la stessa riduzione di aliquota che è prevista per le coppie coniugate violerebbe pertanto il principio di capacità contributiva (sentenza TF 9C_397/2023 del 7 marzo 2025 consid. 7.3 e giurisprudenza citata, in particolare DTF 131 II 697 consid. 4). 

                                         La stessa conclusione si impone anche per l’imposta cantonale (DTF 143 I 321).

                                         5.3.

                                         Per il fatto che, con la decisione impugnata, il fisco cantonale ha concesso al ricorrente l’applicazione dell’aliquota più vantaggiosa, sebbene non ne adempisse i presupposti, la decisione dovrebbe essere riformata a suo sfavore.

                                         Nell’esame del ricorso, infatti, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT). Essa prende la sua decisione fondandosi sui risultati d’inchiesta. Sentito il contribuente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 230 cpv. 2 LT). La legge cantonale precisa che la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT). Con la sentenza, la Camera può pertanto peggiorare la tassazione contestata (“reformatio in peius”), ma anche andare oltre le richieste del ricorrente, con una modifica a suo favore (“reformatio in melius”). L’Alta Corte ha stabilito che la reformatio in peius deve prevalere sull’eventuale ritiro del ricorso se la decisione impugnata è palesemente incompatibile con i principi giuridici applicabili e un adeguamento si impone assolutamente in seguito alla verifica della questione controversa (sentenza n. 2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in ASA 75 p. 554 = RF 58 p. 454 = RDAF 59 II 599, consid. 1.4).

                                         Tenuto conto del potere di apprezzamento riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale federale, si ritiene di poter soprassedere eccezionalmente a una reformatio in peius, sebbene la decisione impugnata sia in contrasto con il diritto applicabile.

                                   6.   Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere respinto e la decisione impugnata confermata. La tassa di giustizia e le spese devono essere poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    580.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2025.60 — Ticino Camera di diritto tributario 16.10.2025 80.2025.60 — Swissrulings