Incarto n. 80.2025.40
Lugano 2 settembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco Sciuchetti
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 febbraio 2025 contro la decisione del 30 gennaio 2025 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura 2022.
Fatti
A. a.
Il 15 aprile 2024, la RI 1 era stata richiamata ad inoltrare la dichiarazione d’imposta IC e IFD 2022 entro il termine di 30 giorni. Il 17 maggio 2024 la contribuente aveva ottenuto una proroga del termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta 2022 fino al 30 settembre 2024. Non avendo inoltrato la dichiarazione entro tale data, con diffida del 16 ottobre 2024 l’RS 1 (di seguito UTPG) ha attribuito alla contribuente un termine scadente il 4 novembre 2024 per presentare la dichiarazione d’imposta avvertendola che in caso contrario le avrebbe inflitto una multa.
b.
Con scritto del 22 ottobre 2024, l’amministratore unico con firma individuale della contribuente, RA 1, indicava di essere gravemente malato e di essere oggetto di un procedimento penale. Chiedeva di essere tassato d’ufficio “come ogni anno”, assicurando che avrebbe pagato la diffida e, quando sarebbe stato meglio, avrebbe versato le imposte arretrate.
c.
Con decisione del 17 dicembre 2024, l’autorità fiscale ha inflitto alla contribuente una multa disciplinare di fr. 400.- e le ha attribuito un termine di 20 giorni per adempiere ai propri obblighi procedurali avvertendola che, in caso contrario, avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.
B. Con reclamo del 16 gennaio 2025, per il tramite di RA 1, la contribuente contestava la multa di fr. 400.- chiedendo di ridurla a fr. 100.- “come negli anni passati”.
Con decisione del 30 gennaio 2025 l’UTPG ha respinto il reclamo, argomentando che, secondo la giurisprudenza della Camera di diritto tributario, l’indisposizione della persona incaricata della contabilità e delle pratiche amministrative non costituisce prova dell’impossibilità di adempiere agli obblighi previsti. Gli organi responsabili avrebbero dovuto adottare i provvedimenti necessari per rispettare le scadenze. L’ammontare della multa era stato determinato in rapporto alla capacità contributiva della contribuente, tenuto conto della sua reiterata recidiva.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, rappresentata da RA 1, chiede di ridurre la multa a fr. 100.- come “negli anni passati”. Il rappresentante della contribuente afferma che il Ministero pubblico ha avviato nei suoi confronti un procedimento penale con l’accusa di “sottrazione nei confronti dei [suoi] clienti”, il cui scopo sarebbe, a suo dire, quello di intimidirlo e ostacolare la sua attività professionale. Egli dichiara di temere che le dichiarazioni fiscali (sia personali che delle società amministrate) possano essere utilizzate a suo sfavore nell’ambito di detto procedimento e, per tale motivo, comunica di non intendere presentare alcuna dichiarazione fino alla sua conclusione, chiedendo di non ricevere ulteriori richiami o sanzioni.
D. Con le proprie osservazioni, l’UTPG, dopo avere ripercorso la cronologia dei fatti che hanno condotto alla presente procedura ricorsuale, chiede di confermare la decisione impugnata. L’ammontare della multa sarebbe stato determinato tenendo conto del comportamento plurirecidivo della contribuente ed è stato pertanto moltiplicato per quattro.
Diritto
1. 1.1.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, l’art. 174 cpv. 1 LIFD dispone che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a. non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati di cui dev’essere corredata;
b. non adempie l’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c. viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario,
sia punito con la multa.
Per l’art. 174 cpv. 2 LIFD la multa è di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo.
1.2.
In relazione alle imposte cantonali, l’art. 55 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) prevede che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, è punito con la multa sino a 1000 franchi e, nei casi gravi o di recidiva, sino a 10 000 franchi.
1.3.
Nel diritto ticinese, secondo l’art. 257 cpv. 1 LT, chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dagli articoli 253a e 253b;
è punito con la multa.
Per l’art. 257 cpv. 2 LT la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
1.4.
Come ha affermato il Tribunale federale, facendo riferimento alla dottrina in materia, le disposizioni citate reprimono le violazioni di obblighi procedurali o, secondo alcuni autori, l’insubordinazione a un’ingiunzione dell’autorità. Il bene giuridico tutelato da questi articoli è la buona esecuzione della tassazione, che è messa in pericolo dalla condotta recalcitrante del contribuente; inoltre, questo comportamento provoca, indirettamente, la messa in pericolo, perlomeno astratta, del credito fiscale della collettività.
La sanzione non ha la sola funzione di punire il contribuente, ma mira anche a costringerlo a conformarsi alle ingiunzioni che gli sono state fatte quando non obbedisce a un obbligo cui è tenuto. La sanzione deve consentire all’autorità di tassazione di stabilire in modo esatto e completo gli elementi imponibili, al fine di stabilire le imposte dovute; se il contribuente non adempie i suoi obblighi, vi è infatti il rischio che questi elementi siano sottostimati e, di conseguenza, che l’onere fiscale sia ridotto indebitamente.
Le multe d’ordine inflitte per violazione degli obblighi procedurali sono da tempo qualificate sanzioni penali, oltre che provvedimenti coattivi. La multa deve pertanto essere stabilita in ogni caso in base alla colpevolezza del contribuente. Si deve procedere ad una valutazione adeguata del caso, prendendo in considerazione tutte le peculiarità, come la gravità della colpa e la situazione personale del contribuente, in particolare la sua situazione finanziaria e gli effetti della pena sulla sua situazione («Strafempfindlichkeit»). La multa deve rappresentare una sanzione efficace e non una semplice misura bagatellare (sentenza del TF 2C_576/2016 / 2C_577/2016 del 6 marzo 2017 consid. 3.1, in DTF 143 IV 130, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
2. Fra le condotte sanzionate dagli articoli 174 cpv. 1 LIFD e 257 cpv. 1 LT rientra in particolare la mancata consegna della dichiarazione d’imposta o degli allegati.
Secondo gli articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Per gli articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
L’art. 198 cpv. 2bis LT prevede che, in deroga all’art. 198 cpv. 2, le persone giuridiche debbano compilare, in modo completo e veritiero, la dichiarazione d’imposta e inviarla, congiuntamente agli allegati prescritti, in formato elettronico.
Gli articoli 124 cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT dispongono che il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, sia diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
L’art. 198 cpv. 4 LT prevede che per ogni diffida sia percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Secondo l’art. 198 cpv. 5 LT, contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
3. 3.1.
Nel caso in esame, alla contribuente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato, entro il termine impartito e malgrado diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2022.
3.2.
La contribuente non contesta di non avere inoltrato la dichiarazione d’imposta; il suo amministratore unico ha tuttavia dichiarato di non intendere adempiere a tale obbligo fino a quando il procedimento penale a suo carico non sarà “definitivamente risolto”. Egli chiede, fino a quel momento, che la contribuente sia tassata d’ufficio senza che vengano inflitte multe o inviate diffide. Oltre a non aver minimamente sostanziato quanto asserito, tale argomentazione non è idonea a giustificare l’omesso inoltro della dichiarazione d’imposta. La tassazione d’ufficio non costituisce infatti una modalità alternativa alla tassazione ordinaria, ma — come già rilevato — rappresenta la conseguenza dell’inadempimento del contribuente ai propri obblighi dichiarativi, obblighi che sono richiamati con la diffida e, in caso di ulteriore inosservanza, sanzionati con la multa. Da questo profilo la decisione su reclamo si rivela legittima.
Peraltro, con il ricorso il contribuente, se da un lato dichiara di voler “ritornare al mittente” la multa in questione, dall’altro, chiede la riduzione del suo importo da fr. 400.– a fr. 100.–. Ci si può dunque domandare se, per il periodo fiscale in esame, l’unica effettiva richiesta del contribuente non sia in realtà quella di ottenere una riduzione della sanzione.
3.3.
Per quanto riguarda l’ammontare della multa, sia la LIFD che la LT prevedono che la multa sia di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo.
Con la Circolare n. 12/2022 del 1° gennaio 2022 (Multa per violazione di obblighi procedurali, cifra 5.2.1), la Divisione delle contribuzioni ha elaborato una tabella, con degli importi che rappresentano l'ammontare complessivo dovuto sia in base alla LT che alla LIFD e si riferiscono al caso standard di colpa, che consiste nella negligenza semplice per non aver dato seguito alla diffida. La sanzione è commisurata in base al totale dell’imposta cantonale annua dovuta secondo l’ultima decisione di tassazione passata in giudicato.
Se colui che viola un obbligo procedurale, nei periodi fiscali precedenti o in quello in corso, è già stato oggetto di multe disciplinari, l'ulteriore multa sarà determinata secondo la seguente progressione:
I. recidiva multa base x 2;
II. recidiva multa base x 3;
III. recidiva multa base x 4 e così di seguito fino all’importo massimo complessivo di 20'000 franchi (IC + IFD).
3.4.
Nel caso in esame, la multa ammonta a fr. 400.–. Tale importo corrisponde all’importo base di fr. 100.–, ossia il minimo previsto, moltiplicato per quattro a causa della plurirecidiva della contribuente, conformemente a quanto stabilito dalla menzionata circolare; circostanza, questa, che la stessa contribuente non ha nemmeno contestato. Già per tale motivo la commisurazione dell’importo della multa deve essere confermata e appare persino favorevole alla contribuente. Con le proprie dichiarazioni, l’amministratore unico ha infatti affermato di non voler procedere all’inoltro della dichiarazione dell’amministrata fino alla chiusura dei procedimenti penali pendenti a suo carico. Tali affermazioni evidenziano l’intenzionalità dell’omissione da parte della contribuente che, sempre secondo la circolare, comporterebbe il raddoppio della multa.
4. La decisione con cui l’ufficio di tassazione ha inflitto la multa alla RI 1 è pertanto legittima. Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese di procedura sono pertanto a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il cancelliere: